Accessibility Act in vigore dal 28 giugno 2025: cosa cambia e quali sono i prodotti coinvolti

La direttiva si applica solo ai prodotti o servizi immessi sul mercato o forniti ai consumatori dopo il 28 giugno 2025. Quali sono i soggetti coinvolti, i servizi e le deroghe

Foto di Donatella Maisto

Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation e tecnologie emergenti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Pubblicato: 29 Maggio 2025 15:05

Lo European Accessibility Act (EAA) è la direttiva europea che riguarda l’accessibilità digitale, ovvero i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi a favore delle persone con disabilità. L’EAA  costituisce uno dei pilastri operativi attuativi della Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, predisposta dalla Commissione europea, nel 2021, per migliorare la vita delle persone con disabilità nell’ambito di un ecosistema senza barriere e privo di discriminazioni, eliminando i fattori di esclusione sociale e povertà e promuovendo condizioni effettive di uguaglianza, partecipazione e pari opportunità in conformità al Pilastro europeo dei diritti sociali.

Lo scopo dell’Accessibility Act

Lo scopo dell’Accessibility act è quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, mediante l’elaborazione di un corpus di regole uniformi e omogenee in materia di accessibilità invocabili per la fornitura di qualsivoglia prodotto e servizio immesso sul mercato, onde evitare un’eccessiva frammentazione di legislazioni divergenti adottate dai singoli Stati membri.

Inoltre, è fondamentale ampliare la diffusione di prodotti accessibili ed eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di determinati altri prodotti e servizi, per far sì che la società in cui viviamo sia sempre più inclusiva e faciliti la vita indipendente delle persone con disabilità.

I prodotti e servizi immessi sul mercato prima e dopo il 28 giugno 2025

La Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo, emanata il 17 aprile 2019, e recepita dall’Italia a Maggio 2022 per entrare in vigore il 28 giugno 2025, riguarda tutti gli operatori economici e tutti i prodotti e i servizi digitali, in particolar modo i siti web e la comunicazione digitale.

L’European Accessibility Act pone stringenti obblighi a carico di

  • tutti gli operatori economici (ex art. 12)
  • fabbricanti (art. 7)
  • distributori (art. 10)
  • fornitori di servizi (art. 13)
  • compresi gli importatori (art. 9).

La dichiarazione di conformità Ue, predisposta seguendo gli elementi specificati nell’allegato IV, deve essere costantemente aggiornata (ex art. 16).

La direttiva si applica solo ai prodotti o servizi immessi sul mercato o forniti ai consumatori dopo il 28 giugno 2025. Questo vuol dire che non sono coinvolte le versioni in uso di applicativi o servizi già erogati in continuità, purché non abbiano subito modifiche sostanziali.

Quest’ultimo passaggio viene esplicitato con più evidenza dal decreto di recepimento italiano dove viene specificato, tra l’altro, che lo European Accessibility Act “non si applica a contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono stati aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025.”

accessibilità digitale

Chi sono le microimprese e le PMI per l’Accessibility Act. Alcune deroghe

Gli unici operatori economici che possono derogare completamente all’applicazione della direttiva sono le microimprese, mentre le PMI, quindi, le Piccole e Medie Imprese, possono derogare solo invocando l’onere sproporzionato.

L’articolo 3 dell’Accessibility Act definisce

  • Microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
  • Piccole e Media imprese sono quella categoria di imprese che occupano meno di 250 persone. Il loro fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, ma che non comprende le microimprese

L’articolo 14 definisce cosa si intende per onere sproporzionato. Ovvero i casi in cui i costi per rendere accessibile un prodotto o servizio siano tali da renderne antieconomica la produzione, la distribuzione o la vendita. La deroga è valida anche quando l’applicazione di tutte le norme di accessibilità comporti uno stravolgimento sostanziale della natura di un prodotto o di un servizio per renderlo accessibile.

L’onere sproporzionato va documentato e la relativa documentazione conservata per un periodo non inferiore a 5 anni. La valutazione deve essere rinnovata quando il servizio è modificato, quando è richiesto dall’autorità di controllo e in ogni caso ogni 5 anni.

 

I prodotti e i servizi coinvolti nell’Accessibility Act

L’accessibilità dei prodotti immessi sul mercato o rilasciati a partire dal 28 giugno 2025 riguarda nello specifico:

  • sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici
  • determinati terminali self-service
  • apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori, utilizzate per servizi di comunicazione elettronica o per accedere a servizi di media audiovisivi
  • lettori di libri elettronici (e-reader).

In termini di servizi la direttiva si applica a:

  • servizi di comunicazione elettronica
  • servizi di accesso a media audiovisivi
  • alcuni elementi relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili
  • terminali self-service interattivi dei servizi di trasporti urbani, extraurbani e regionali
  • servizi bancari per consumatori
  • libri elettronici (e-book) e software dedicati
  • servizi di commercio elettronico
  • raccolta delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo 112

Con l’Accessibility Act cosa cambia?

La legge n. 4 del 2004 o Legge Stanca, attualmente in vigore, è applicabile per i siti web e i contenuti digitali erogati dalle Pubbliche Amministrazione e dalle aziende private con un fatturato superiore ai 500milioni di euro/anno.

In particolare, per i soggetti indicati:

  • i siti web, le app e tutti i contenuti digitali devono essere accessibili
  • è richiesta una dichiarazione di accessibilità da compilare ogni anno, con modalità e scadenze diverse per il pubblico e per il privato
  • è richiesto un meccanismo di feedback per aiutare gli utenti con disabilità a evidenziare eventuali problemi nell’uso del sito o della app.

I requisiti di accessibilità

I prodotti devono essere progettati e realizzati in modo da ottimizzarne l’uso prevedibile da parte di persone con disabilità e devono essere accompagnati, se possibile, da indicazione al loro interno o su di essi, da informazioni accessibili sul loro funzionamento e sulle loro caratteristiche di accessibilità.

L’articolo 3 della Direttiva definisce persone con disabilità

“coloro che hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri”.

Requisiti relativi alla fornitura di informazioni

Le informazioni sull’uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni e avvertenze) devono essere:

  • rese disponibili attraverso più di un canale sensoriale
  • presentate in modo comprensibile
  • presentate agli utenti in modalità percepibili
  • presentate in caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d’uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente, nonché una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi

Le istruzioni per l’uso del prodotto, qualora non riportate sul prodotto stesso, ma rese disponibili durante l’uso del prodotto o mediante altri mezzi come un sito web, comprese le funzioni di accessibilità del prodotto, le modalità per la loro attivazione e la loro interoperabilità con le soluzioni assistive, devono essere disponibili pubblicamente quando il prodotto è immesso sul mercato e devono:

  • essere rese disponibili attraverso più di un canale sensoriale
  • essere presentate in modo comprensibile
  • essere presentate agli utenti in modalità percepibili
  • essere presentate in caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d’uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente, nonché una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi
  • essere rese disponibili, con riferimento al contenuto, in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale
  • essere accompagnate da una presentazione alternativa di eventuale contenuto non testuale
  • includere una descrizione dell’interfaccia utente del prodotto (gestione, comando e feedback, input e output) e la descrizione deve indicare se il prodotto presenta tali caratteristiche
  • includere una descrizione della funzionalità del prodotto, messa a disposizione con funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità
  • includere una descrizione di come il software e l’hardware del prodotto si interfacciano con i dispositivi assistivi. La descrizione deve includere un elenco dei dispositivi assistivi che sono stati testati unitamente al prodotto.

Requisiti per la progettazione interfaccia utente e funzionalità

Il prodotto, compresa la sua interfaccia utente, presenta caratteristiche, elementi e funzioni che consentono alle persone con disabilità l’accesso, la percezione, l’utilizzo, la comprensione e il comando del prodotto facendo in modo che:

  • qualora consenta la comunicazione, compresi la comunicazione interpersonale, l’utilizzo, l’informazione, il comando e l’orientamento, il prodotto utilizzi più di un canale sensoriale, anche offrendo alternative ai canali visivo, uditivo, vocale e tattile
  • qualora utilizzi il canale vocale, il prodotto renda disponibili alternative alla parola e all’intervento vocale per la comunicazione, l’utilizzo, il comando e l’orientamento
  • qualora utilizzi elementi visivi, il prodotto renda disponibili ingrandimento, luminosità e contrasto flessibili per la comunicazione, l’informazione e l’utilizzo, oltre a garantire l’interoperabilità con programmi e dispositivi assistivi per navigare nell’interfaccia
  • qualora utilizzi colori per trasmettere informazioni, indicare un’azione, richiedere una risposta o individuare elementi, il prodotto renda disponibile un’alternativa ai colori
  • qualora utilizzi segnali acustici per trasmettere informazioni, indicare un’azione, richiedere una risposta o individuare elementi, il prodotto renda disponibile un’alternativa ai segnali acustici
  • qualora utilizzi elementi visivi, il prodotto renda disponibili modalità flessibili per migliorare la chiarezza dell’immagine;
  • qualora utilizzi l’audio, il prodotto renda disponibili all’utente il controllo del volume e della velocità e migliori caratteristiche audio, comprese la riduzione di segnali acustici provenienti da prodotti nelle vicinanze che fanno interferenza, nonché la chiarezza del suono
  • qualora richieda un utilizzo e un comando manuali, il prodotto renda disponibili il comando sequenziale e alternative al controllo della motricità fine, evitando i comandi simultanei per la manipolazione, e utilizzi parti riconoscibili al tatto

Il prodotto:

  • deve presentare modalità di funzionamento che richiedono una grande estensione e molta forza
  • deve scatenare crisi di epilessia fotosensibile
  • deve tutelare la riservatezza dell’utente durante l’utilizzo delle caratteristiche di accessibilità
  • deve offrire un’alternativa all’identificazione e ai comandi biometrici;

I terminali self-service

I terminali self-service:

  • devono offrire la tecnologia di sintesi vocale (text-to-speech)
  • devono consentire l’utilizzo di cuffie auricolari personali
  • qualora il tempo di risposta sia limitato, devono allertare l’utente attraverso più di un canale sensoriale
  • devono prevedere la possibilità di prolungare il tempo assegnato
  • devono disporre di un adeguato contrasto e di eventuali tasti e comandi riconoscibili a livello tattile.

Requisiti generali di accessibilità relativi ai servizi

La fornitura dei servizi, al fine di ottimizzarne l’uso prevedibile da parte di persone con disabilità, deve essere realizzata fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio e, nel caso in cui siano utilizzati prodotti nella fornitura del servizio, al suo collegamento con tali prodotti, nonché informazioni sulle loro caratteristiche di accessibilità e sull’interoperabilità con le strutture e i dispositivi assistivi:

  • rendendo le informazioni disponibili attraverso più di un canale sensoriale
  • presentando le informazioni in modo comprensibile
  • presentando le informazioni agli utenti in modalità percepibili
  • rendendo il contenuto delle informazioni disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi dall’utente e attraverso più di un canale sensoriale
  • presentando caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d’uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonché una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi
  • integrando eventuale contenuto non testuale con una presentazione alternativa di tale contenuto
  • rendendo disponibili le informazioni elettroniche, necessarie per la fornitura del servizio, in modo coerente e adeguato, facendo in modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide
  • rendendo i siti web, comprese le applicazioni online e i servizi per dispositivi mobili correlati – tra cui le applicazioni mobili – accessibili in modo coerente e adeguato, facendo in modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.