Visite fiscali Inps, nuove regole: come cambiare l’indirizzo di reperibilità

È attivo il nuovo servizio online per la variazione dell'indirizzo di reperibilità comunicato per visite mediche di controllo. Le istruzioni Inps

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Emanuela Galbusera

Giornalista di attualità economica

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L’indirizzo di reperibilità comunicato per visite mediche di controllo (VMC) da oggi può essere modificato online. Si chiama “Sportello al cittadino per le VMC” il nuovo servizio predisposto dall’Inps per modificare l’indirizzo di reperibilità comunicato per le visite mediche di controllo. La novità è illustrata dalla circolare n. 106 del 23 settembre 2020.

Visite fiscali Inps, il nuovo servizio per cambiare la reperibilità

Il nuovo strumento rende più immediate e tracciabili le modifiche, che potranno essere effettuate direttamente dal lavoratore e senza ulteriori adempimenti da parte dell’Inps. Sostituisce le modalità ad uso sino ad oggi, che prevedevano la comunicazione tramite e-mail al medico legale dell’Inps o al Contact Center, e che resteranno utilizzabili esclusivamente in caso di indisponibilità del servizio telematico. Ma non sostituisce, in alcun modo, “gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei medesimi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro”.

Con la circolare n. 106 del 23 settembre 2020, l’Inps precisa che:

  • ogni nuova reperibilità comunicata, nell’ambito dello stesso certificato di malattia in corso di validità, implica l’annullamento automatico dell’eventuale precedente reperibilità limitatamente al periodo di sovrapposizione tra i periodi delle due variazioni comunicate;
  • ogni reperibilità è storicizzata, onde evitare che si perda traccia degli indirizzi che possono essere stati utilizzati per eventuali visite mediche di controllo.

Cambio indirizzo di reperibilità, come funziona la nuova procedura

Per comunicare il cambio del domicilio di reperibilità, il lavoratore deve seguire questi passaggi:

  • accedere al portale web dell’Inps, previa autenticazione tramite le proprie credenziali dispositive (a breve sarà possibile accedere solo tramite sistema pubblico d’identità digitale Spid);
  • entrare nella sezione Servizi online, Sportello al cittadino per le Vmc (visite mediche di controllo);
  • comunicare il nuovo indirizzo di reperibilità attraverso la funzione “Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”; è possibile inoltre variare il domicilio più volte nell’arco di una stessa assenza per malattia.

Il lavoratore può controllare tutti gli indirizzi di reperibilità comunicati all’Istituto. Il datore di lavoro viene messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore:

  • in fase di richiesta di una visita fiscale, se la comunicazione è stata effettuata prima della richiesta dell’accertamento sanitario da parte dell’Inps;
  • al momento della consultazione degli esiti della visita fiscale, qualora il lavoratore abbia comunicato una variazione di reperibilità dopo la richiesta dell’accertamento sanitario e il datore abbia acconsentito, spuntando l’apposito campo, ad inviare la visita al diverso indirizzo fornito dal lavoratore.

Chi sono i destinatari del nuovo servizio

Il nuovo servizio è disponibile sia per i lavoratori del settore privato che pubblico.
Ai lavoratori privati, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, spetta l’onere di comunicare all’Inps le eventuali variazioni di reperibilità.
L’indirizzo, ovviamente, deve essere comunicato correttamente e devono essere forniti tutti gli elementi informativi ritenuti utili per consentire al medico di controllo di reperire l’abitazione.
L’Inps precisa che in caso di mancata esecuzione della visita medica di controllo per l’impossibilità di rintracciare l’indirizzo o il lavoratore, il lavoratore perde il diritto all’indennità economica correlata alla tutela previdenziale della malattia.

Per i lavoratori pubblici, invece, la normativa vigente prevede che il dipendente comunichi alla sua Amministrazione di appartenenza l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.
È l’amministrazione pubblica, dunque, tenuta a fornire il dato all’Inps per l’effettuazione delle VMC datoriali e d’ufficio.