La Consob, l’autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari, è costantemente attenta nella sua attività di vigilanza a salvaguardare la fiducia nel sistema finanziario e a tutelare gli investitori. Oltre a ordinare l’oscuramento di siti web che offrono abusivamente servizi finanziari, è costantemente attenta e vicina al risparmiatore anche indicando quali sono le attività da intraprendere per comprendere se si è di fronte ad una truffa.
Consob, l’autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari, ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.
Recentemente, Consob ha disposto l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari:
- “Fusionlots”
- “Tux/Tuxai”
- Chiron Group Limited
Qualche giorno prima ha ordinato l’oscuramento di 5 siti web, per un totale 11 siti web già oscurati nel corso del primo mese del 2025.
Questa attività ha riguardato:
- “IsecTrade”
- “Morgantrust”/Morgantrust Markets Limited
- “Onlinecfdsim”
- “CMC Finance Group”.
Sale, così, a 1211 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. La numerosità di questi interventi richiama l’attenzione sulle dimensioni del problema e sull’importanza che i risparmiatori usino la massima diligenza e agiscano in piena consapevolezza quando si tratta di attuare scelte di investimento.
Come riconoscere i soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di investimento
I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento sono iscritti nell’elenco delle Sim tenuto dalla Consob, dove è possibile consultare anche l’elenco delle imprese di investimento comunitarie che operano in Italia con succursale o in regime di libera prestazione, cioè senza succursale.
A seguito della Brexit è anche possibile consultare gli ulteriori elenchi delle imprese di investimento di paesi terzi (con succursale e senza succursale) autorizzate ad operare in Italia, nonché delle Imprese Uk – diverse dalle banche “passaportate” in Italia – non più autorizzate ad operare in Italia dal 1 gennaio 2021.
Nessun’altra impresa di investimento di Paesi terzi e del Regno Unito, salvo quelle comprese negli elenchi sopra indicati, è autorizzata ad operare in Italia. Le società non iscritte negli elenchi tenuti dalla Consob non sono imprese di investimento autorizzate.
Cosa fare se non si ha ancora investito
Se non si ha ancora investito è importante chiedere al soggetto che ci ha contattati il nome della società, se questa è autorizzata, da chi è stata autorizzata, il numero di autorizzazione, il sito internet e dove ha la sede. L’acquisizione di questi dati porterà a condurre una ricerca autonoma e basilare via web. Se dopo queste verifiche personali non si sono ottenute informazioni chiare e complete è importante non aver fretta di procedere negli investimenti. È molto probabile che si tratti di una truffa.
Cosa fare se si è provveduto all’investimento
L’esercizio abusivo di servizi e attività di investimento è un reato punito con la reclusione fino ad un massimo di 8 anni (art. 166 del Testo unico della Finanza – Tuf). Nel caso si sia già versato del denaro è importante procedere con un esposto alla Consob attraverso il modulo esposti online. Si potrà poi procedere alla denuncia del soggetto presso le autorità di pubblica sicurezza.
La natura dell’esposto
La Consob è destinataria di esposti con i quali soggetti appartenenti a varie categorie (risparmiatori, associazioni e comitati a tutela dei risparmiatori, operatori di mercato ecc.) segnalano fatti o denunciano disfunzioni o scorrettezze nei rapporti con i soggetti vigilati.
Gli esposti sono per la Consob una fonte d’informazione utile per lo svolgimento della sua attività di vigilanza, contribuendo ad accertare e correggere comportamenti e pratiche irregolari. L’esposto non comporta di per sé l’apertura di un procedimento amministrativo, né l’instaurazione di un contradditorio tra la Consob e l’esponente. Dell’eventuale apertura di un procedimento e degli accertamenti di vigilanza in corso la Consob non può dare informativa all’esponente in quanto attività coperta dal segreto d’ufficio.
La Consob non può dare immediata e diretta tutela ai diritti patrimoniali e non del singolo esponente, che per questo deve pertanto rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. I suoi accertamenti mirano, infatti, a verificare eventuali comportamenti irregolari o scorretti e a sanzionarli, nel più generale interesse della tutela del pubblico risparmio.
Indici di allerta
È possibile individuare degli elementi che da soli possono costituire un indice di allerta. La Consob indica i seguenti:
- Alle domande fatte il soggetto che ci ha contattato non ha fornito risposte chiare
- Le risposte fornite non hanno trovato riscontro nel web e nei siti esaminati dal risparmiatore
- Vengono promessi ritorni economici molto elevati e/o realizzabili in breve tempo, nonché incentivi (bonus) per invogliare ad investire
- Insistenti telefonate dell’operatore per convincerci a investire (cd. cold calling)
- La società ha sede in Paesi esotici/off shore/paradisi fiscali.
Se si viene contattati da un soggetto o ci si imbatte in un sito web che, anziché, proporci l’apertura di un conto di trading propone l’adesione a iniziative aventi ad oggetto “beni diversi”, contratti tra loro collegati o non meglio precisati “programmi di investimento” per cui sono richiesti capitali anche di modesta entità e vengono offerti rendimenti, eventualmente con la proposta di un ritorno economico in percentuali elevati, fuori mercato è possibile trovarsi di fronte ad una proposta negoziale che ha ad oggetto un “investimento di natura finanziaria”. In tali casi il soggetto che propone l’operazione sta sollecitando il pubblico dei risparmiatori ad effettuare investimenti finanziari.
Per lo svolgimento di tale attività di offerta è richiesta la pubblicazione di un prospetto informativo, ovvero di un documento approvato dalla Consob, che contiene informazioni sull’investimento che viene proposto, sui rischi che si corrono, sulla società emittente e sul suo stato di salute.
Lo svolgimento di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in assenza del prospetto informativo è una violazione amministrativa e, molto spesso, nasconde vere e proprie truffe a danno dei risparmiatori.