Comunità energetiche rinnovabili, il MASE rende note le regole per accedere agli incentivi

Approvato il documento del GSE, che disciplina le modalità e le tempistiche per accedere ai benefici economici previsti dal decreto di incentivazione del CER

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Matteo Paolini

Giornalista green

Nel 2012 ottiene l’iscrizione all’Albo dei giornalisti pubblicisti. Dal 2015 lavora come giornalista freelance occupandosi di tematiche ambientali.

Le norme operative per accedere agli incentivi legati alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono state ufficialmente approvate. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato il via libera al documento del GSE, il quale regolamenta le procedure e i tempi per fruire dei benefici economici stabiliti dal decreto di incentivo del CER. Queste disposizioni sono consultabili non solo sul sito del Mase ma anche su quello del GSE.

Verso l’attivazione dei portali per le Comunità Energetiche

Il Ministro Gilberto Pichetto sottolinea l’importanza di un lavoro tecnico significativo, affermando: “Questo importante lavoro tecnico ci permette di procedere a ritmo serrato verso il nuovo step, l’apertura dei portali dedicati agli incentivi.” Il Ministro aggiunge che ogni impegno amministrativo è orientato a consolidare il ruolo delle Comunità Energetiche nel Paese, non solo attraverso regole chiare e misure di potenziale grande impatto, ma anche con una forte campagna di informazione per diffondere questa novità alla più ampia platea di potenziali beneficiari.

Il documento che contiene le regole per ottenere le tariffe incentivanti e i contributi in conto capitale previsti dal Pene per l’avvio delle Comunità Energetiche è composto da centosessanta pagine. Le regole seguono l’emanazione del decreto entrato in vigore lo scorso 24 gennaio.

Configurazioni ammesse per le Comunità Energetiche Rinnovabili

Le regole operative per accedere agli incentivi sulle Comunità Energetiche Rinnovabili definiscono sette tipologie di configurazione ammesse:

1. Autoconsumatore individuale a distanza:

  • Un singolo soggetto che consuma energia rinnovabile prodotta da un impianto non situato nello stesso luogo di consumo.

2. Gruppo di autoconsumatori:

  • Un insieme di soggetti che si associano per consumare energia rinnovabile prodotta da uno o più impianti condivisi.

3. Comunità energetica rinnovabile (CER):

  • Un’associazione di cittadini, imprese ed enti che si autogoverna e produce, consuma e scambia energia rinnovabile.

4. Cliente attivo a distanza:

  • Un soggetto che immette in rete energia rinnovabile prodotta da un impianto non situato nello stesso luogo di consumo e che ritira l’energia in un altro punto della rete.

5. Gruppo di clienti attivi:

  • Un insieme di soggetti che si associano per immettere in rete energia rinnovabile prodotta da uno o più impianti condivisi e che ritirano l’energia in diversi punti della rete.

6. Comunità energetica dei cittadini (CEC):

  • Una particolare tipologia di CER costituita da cittadini, enti locali e piccole e medie imprese.

7. Autoconsumatore individuale a distanza con linea diretta:

  • Un soggetto che consuma energia rinnovabile prodotta da un impianto non situato nello stesso luogo di consumo, collegato tramite una linea elettrica dedicata.

Accesso alle tariffe incentivanti per le tipologie energetiche

Le regole operative delineano chiaramente le tipologie che possono accedere alla tariffa incentivante:

  1. Autoconsumatore a distanza
  2. Gruppo di autoconsumatori
  3. Comunità energetiche

Inoltre, i benefici della misura Pnrr possono essere richiesti dai gruppi di autoconsumatori o dalle Comunità Energetiche. È importante notare che la potenza massima consentita per singolo impianto o intervento di potenziamento all’interno di una Comunità Energetica è di 1 megawatt. Tra i requisiti, si evidenzia la necessità che la Comunità Energetica sia regolarmente costituita alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio, escludendo così dagli incentivi gli impianti allacciati prima della sua costituzione.

Requisiti e regolamentazioni per l’accesso alle tariffe incentivanti: focus su D.Lgs. 199/2021

Per accedere alla tariffa incentivante, gli impianti o le unità di produzione devono rispettare i seguenti criteri, delineati dal D.Lgs. 199/2021:

  • Devono essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti
  • La potenza massima consentita è di 1 megawatt
  • Devono essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021, ossia dal 16 dicembre 2021

Le regole operative stabiliscono inoltre criteri specifici per gli impianti alimentati a biogas o biomassa. Ad esempio, per gli impianti a biogas, l’energia termica prodotta deve essere recuperata e prioritariamente autoconsumata in sito o immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente. Per gli impianti a biomassa, i sottoprodotti o prodotti impiegati devono garantire un risparmio emissivo di gas a effetto serra di almeno il 70% rispetto al combustibile fossile. Nel caso di impianti fotovoltaici, le regole operative specificano che devono essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova generazione.

Requisiti documentali per impianti preesistenti al Decreto

Gli impianti o le unità di produzione che sono stati avviati prima dell’entrata in vigore del decreto (cioè prima del 24 gennaio), per accedere alla tariffa incentivante, devono presentare la seguente documentazione:

  • Documenti che attestino la realizzazione degli impianti ai fini dell’inserimento in una configurazione di Certificati Energetici Rinnovabili
  • Tali documenti devono essere datati prima dell’entrata in esercizio dell’impianto e devono avere una tracciabilità certificata della firma
  • La domanda per accedere alla tariffa incentivante deve essere inoltrata entro 120 giorni dalla data di apertura del portale del Gestore dei Servizi Energetici

Limitazioni e Valorizzazione per Impianti di Produzione Energetica Superiori a 1 MW

Per gli impianti o le unità di produzione che superano la soglia di 1 MW di potenza, le regole prevedono che:

  • Non sarà riconosciuto l’accesso completo agli incentivi, ma soltanto il contributo di valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata. Questo contributo varia annualmente in base ai corrispettivi stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) per l’energia elettrica condivisa
  • È possibile includere nelle configurazioni anche impianti “esistenti”, ovvero quelli entrati in esercizio prima del 16 dicembre 2021, data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/21. Questi devono essere differenti da quelli già inclusi nei Certificati Energetici Rinnovabili (Cer) e nei sistemi di autoconsumo collettivo
  • Nel contesto dei Cer, la potenza degli impianti “esistenti” non deve eccedere il 30% della potenza totale degli impianti della configurazione
  • Sebbene gli impianti “esistenti” non beneficino degli incentivi, l’energia da essi immessa è conteggiata nel calcolo dell’energia autoconsumata, per la quale è previsto il contributo di valorizzazione

Regole di cumulo per la tariffa incentivante

La tariffa incentivante può essere combinata con il contributo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come previsto dal decreto. Tuttavia, in questo caso, la tariffa subirà una riduzione proporzionale all’importo del contributo ricevuto. Al contrario, la tariffa non è cumulabile con:

  • Il superbonus
  • Altre forme di incentivo in conto esercizio
  • Contributi in conto capitale che superano il 40% dei costi di investimento ammissibili

Inoltre, non è permesso il cumulo con altre forme di sostegno pubblico che rappresentano un regime di aiuto di Stato, se questi superano il 40% dei costi di investimento ammissibili.

Tariffe incentivanti per l’autoconsumo di energia elettrica

Il Gestore dei Servizi Energetici riconosce una tariffa incentivante per l’autoconsumo di energia elettrica prodotta da impianti di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Questa tariffa è composta da una componente fissa e una variabile:

  • La componente fissa varia in base alla taglia dell’impianto:
    • 80€/MWh per impianti fino a 200 kW.
    • 70€/MWh per impianti tra 200 kW e 600 kW.
    • 60€/MWh per impianti oltre i 600 kW.
  • La componente variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in base al prezzo di mercato dell’energia:
    • Aumenta fino a 40€/MWh al diminuire del prezzo di mercato.

Per compensare la minore produzione degli impianti fotovoltaici nelle regioni centro-settentrionali rispetto a quelli del Sud, sono previste maggiorazioni:

  • +4€/MWh per le regioni del Centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo).
  • +10€/MWh per le regioni del Nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).

Criteri per l’installazione di impianti energetici in piccoli comuni

Per la realizzazione di impianti energetici, è necessario seguire specifici criteri:

  • Gli impianti devono essere frutto di nuova costruzione o potenziamento
  • La potenza massima consentita è di 1 MW
  • Devono essere situati in Comuni con meno di 5.000 abitanti
  • La data di inizio lavori deve essere posteriore alla presentazione della domanda di contributo
  • L’entrata in esercizio dell’impianto deve avvenire entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e non oltre il 30 giugno 2026

Procedura di analisi e approvazione: passaggi chiave per gli aiuti

L’analisi delle pratiche prevede due fasi distintive, con procedimenti dettagliati:

  1. Esame tecnico-amministrativo al GSE: il GSE sarà responsabile dell’esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione. Questa deve essere trasmessa esclusivamente tramite il portale informatico del GSE, analogamente all’accesso alla tariffa incentivante. Dal 8 aprile, il GSE avvierà le tre piattaforme informatiche per la presentazione delle domande di aiuto e per la verifica preventiva di ammissibilità dei progetti
  2. Istruttoria e approvazione: l’istruttoria deve essere completata entro 90 giorni dalla richiesta, considerando i tempi imputabili al beneficiario o ad altri soggetti interpellati dal GSE. Successivamente, il GSE trasferirà i risultati dell’istruttoria al ministero. Dopo aver svolto le attività di controllo di propria competenza, il ministero emetterà il decreto di concessione, il quale sarà successivamente trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione

Modalità di erogazione del contributo in conto capitale

Il contributo in conto capitale viene concesso fino al 40% della spesa ammissibile. La determinazione dell’importo segue questi criteri:

  • Si considera il valore minore tra la spesa ammissibile dichiarata e il limite massimo di spesa definito dal decreto
  • Si tiene conto della possibilità di cumulare questo contributo con altri contributi in conto capitale
  • L’importo concesso sarà specificato nell’atto di concessione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
  • Al momento dell’erogazione finale, l’ammontare del contributo sarà ricalcolato basandosi sulle spese ammissibili realmente sostenute e non potrà eccedere l’importo stabilito nell’atto di concessione

Opzioni di contributo per impianti Fotovoltaici

Dopo l’emissione dell’atto di concessione da parte del ministero, il beneficiario ha la possibilità di richiedere il contributo in conto capitale tramite il portale Gse, seguendo diverse modalità. Per gli impianti con una potenza fino a 200 kilowatt, le opzioni includono: a) Richiesta di un’anticipazione massima del 10% del contributo in conto capitale previsto nell’atto di concessione, con successivo saldo della parte residua; b) Richiesta del saldo completo, pari al 100% del contributo in conto capitale spettante.

Per gli impianti con una potenza tra 200 kW e 1000 kW, sono disponibili tre percorsi:

  1. Anticipazione fino al 10% del contributo massimo erogabile indicato nell’atto di concessione, seguita dal saldo della quota residua
  2. Erogazione di una quota intermedia pari al 40% del contributo massimo, con successivo saldo della parte rimanente
  3. Richiesta del saldo totale, corrispondente al 100% del contributo in conto capitale spettante