Verifiche PEC a tappeto: chi rischia e come evitare le sanzioni

Le verifiche Pec da parte della Camere di Commercio interessano liberi professionisti e imprese, tenuti a comunicare il proprio domicilio digitale

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Le verifiche PEC da parte della Camere di Commercio interessano i liberi professionisti e le imprese che avevano l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale e non l’hanno fatto. Alcune imprese hanno infatti un indirizzo PEC non più valido o non hanno completato la procedura telematica necessaria per iscrivere la PEC nel Registro delle imprese, per questo motivo sono state avviate le cancellazioni d’ufficio, con la relativa irrogazione delle sanzioni a chi non è in regola.

Cos’è il domicilio digitale e perché è obbligatorio

Il termine domicilio digitale è utilizzato per indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), e ricopre il ruolo di recapito ufficiale elettronico di un’impresa, di un professionista, di una Pubblica Amministrazione e/o di un semplice cittadino. È stato introdotto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), un testo unico che organizza le norme riguardanti l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese e si può dire che è l’equivalente online del domicilio fisico di un soggetto (che sia fisico o giuridico), un indirizzo cioè a cui si possono inviare comunicazioni.

Le comunicazioni elettroniche scambiate tra domicili digitali producono gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni cartacee a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta, anche riguardo al momento della spedizione e del ricevimento.

Quello che prima era indicato solo come l’indirizzo di posta elettronica certificata di un’azienda, viene quindi adesso definito “domicilio digitale/PEC dell’impresa”. L’ambito di utilizzo è la gestione delle comunicazioni, completamente digitali, principalmente tra imprese e Pubblica Amministrazione, ma anche tra impresa e impresa, e tra imprese e cittadini.

Obbligo PEC: chi è obbligato a comunicare il domicilio fiscale e quando scattano le sanzioni

I controlli delle Camere di Commercio, come già detto, interesseranno quindi i soggetti che sono obbligati ad avere una PEC (e a comunicarne l’iscrizione) ma non hanno ancora provveduto.

L’art. 37 del c.d. decreto Semplificazione (D.L. n. 76/2020 contenente “disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti”), ha stabilito l’obbligo, se non si fosse già provveduto a tale adempimento, di comunicare il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC – Posta Elettronica Certificata) a:

  • Registro Imprese, per tutte le imprese costituite in forma societaria o individuale;
  • rispettivi ordini o collegi, per i professionisti iscritti in albi ed elenchi.

Il tutto doveva avvenire entro ottobre 2020, al fine di semplificare e rafforzare l’utilizzo esclusivo della PEC e del domicilio digitale nei rapporti tra le imprese, i professionisti e la Pubblica Amministrazione. E chi non ha rispettato questa scadenza?

Come stabilito dal legislatore, in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale l’impresa incorre nell’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e nell’irrogazione di una sanzione amministrativa, in misura raddoppiata, per le società (art. 2630 Codice civile), e, in misura triplicata, per le imprese individuali (art. 2194 Codice civile).

Come iscrivere il domicilio digitale/PEC nel Registro Imprese

Non basta quindi solamente acquistare una PEC e intestarla/attribuirla alla propria azienda o libera professione ma, nei casi in cui obbligatorio e previsto, è necessario quindi iscrivere il relativo domicilio digitale nel Registro Imprese.

Per farlo è possibile avvalersi di una delle seguenti modalità:

  • il titolare di un’impresa individuale o il legale rappresentante di una società, se in possesso di un dispositivo di firma digitale, può servirsi della procedura “Pratica semplice”;
  • un utente registrato di registroimprese.it/Telemaco, può utilizzare il servizio DIRE per la compilazione e l’invio della pratica.

In alternativa, è possibile adottare una delle principali soluzioni di mercato per la compilazione e l’invio delle pratiche telematiche oppure ci si può rivolgere ad un intermediario.

È opportuno ricordare che l’iscrizione o la variazione della propria PEC nel Registro Imprese non costa nulla: si tratta di adempimenti gratuiti, esenti da bolli, diritti, tariffe.