Bollo auto, chi può chiedere il rimborso 2020 e chi non lo paga nel 2021

Bollo auto, a chi spetta il rimborso 2020 e chi non lo dovrà pagare nel 2021: le novità del dl Sostegni

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Pagamenti bollo auto 2021 e rimborsi 2020: alle novità in arrivo con il dl Sostegni, che prevede la rottamazione delle cartelle esattoriali relative al periodo 2000/2015 (comprese quelle per imposta bollo auto non pagata), si aggiungono i casi di sospensione/riduzione e rimborso previsti da Regione a Regione.

Di seguito i casi di azzeramento dei debiti e la normativa regionale: informazioni, tariffe e servizi per i residenti nelle Regioni e nelle Province Autonome convenzionate con l’ACI.

Bollo auto, con il decreto Sostegni l’annullamento dei debiti

La prima vera novità 2021 per quanto riguarda il pagamento del bollo auto è in arrivo con il dl Sostegni. Stando alle prime bozze del decreto, infatti, il testo al vaglio dell’Esecutivo prevede il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali relative al periodo 2000/2015. Tutti i debiti non riscossi dall’Erario risalenti a questo specifico periodo, dunque, verranno rottamati, comprese le pendenze per le imposte di bollo auto non versate.

Alle misure contenute dal nuovo decreto di Draghi, tuttavia, si vanno ad aggiungere quelle regionali, con esenzioni e riconoscimenti di rimborsi che cambiano da Regione a Regione.

Esenzioni e rimborsi in Abruzzo

La Regione Abruzzo, con l’avviso “Sospensione pagamento tassa automobilistica” del 10 aprile 2020, pubblicato a seguito della pandemia, ha reso noto di aver previsto la sospensione dei termini per i versamenti della tassa automobilistica regionale ordinaria e per i versamenti a seguito di recupero coattivo.

In particolare, in merito alla tassa automobilistica ordinaria, la Regione ha disposto che per i contribuenti che hanno residenza o sede legale nel territorio della Regione Abruzzo sono sospesi i termini per i versamenti della tassa automobilistica regionale in scadenza tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 (quindi fino al 1° giugno, coincidendo il 31 maggio con giornata festiva). I versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020.

Con riguardo ai versamenti a seguito di recupero coattivo, la Regione ha invece sospeso i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e da ingiunzioni.

Per quanto riguarda i casi di riduzione ed esenzione del bollo auto, la Regione ha predisposto uno sconto della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa per: veicoli storici, veicoli destinati ai disabili, veicoli elettrici o con alimentazione esclusiva a GPL o gas Metano o ibrida, veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita, esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria ed esenzioni permanenti per i veicoli immatricolati come “ambulanze di soccorso” e quelli destinati, per conto dei comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi.

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza)
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto.

Dal 1° gennaio 2017, inoltre, a coloro che perdano il possesso del veicolo per furto, ovvero per demolizione, è riconosciuto il diritto al rimborso per il periodo nel quale non abbiano goduto del possesso del veicolo, purché l’evento si sia verificato almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo d’imposta per il quale sia stato effettuato il pagamento. Gli eventi devono essere obbligatoriamente trascritti al PRA. Il rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificato l’evento interruttivo del possesso.

Esenzioni e rimborsi in Basilicata

In Basilicata sono previsti specifici benefici fiscali previsti in materia di bollo auto attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli, come: veicoli storici, veicoli destinati ai disabili, veicoli elettrici, veicoli alimentati esclusivamente a GPL o Metano, veicoli con alimentazione doppia a benzina/GPL o benzina/metano, autovetture con alimentazione ibrida, veicoli destinati al soccorso sanitario, veicoli delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni non governative (O.N.G.) e veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita. A questi, inoltre, si aggiunge anche l’esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria.

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso invece ai residenti nella Regione Basilicata nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza)
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita effettuata in data antecedente all’inizio del periodo tributario o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all’inizio del periodo tributario). Vedi anche Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo.

Esenzioni e rimborsi Prov. Autonoma di Bolzano

La P.A. di Bolzano, a seguito dell’emergenza Covid, con Legge Provinciale n.3 del 16 aprile 2020, vigente dal 17 aprile 2020, ha disposto la sospensione di termini di pagamento della tassa automobilistica provinciale.

In particolare sono sospesi i termini per effettuare i versamenti della tassa automobilistica provinciale con scadenza di pagamento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (compreso il 1° giugno).

I versamenti sospesi dovevano però essere eseguiti entro il 30 giugno 2020, salvo applicazione delle vigenti sanzioni e degli interessi per tardivo pagamento.

Sono previste invece riduzioni della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa per: i veicoli ultraventennali e ultratrentennali, i veicoli destinati ai disabili, i veicoli con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a idrogeno, metano, gpl oppure con alimentazione ibrida elettrica e termica, i veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita, oltre all’esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria.

Il rimborso del bollo auto può essere chiesto entro 3 anni successivi al versamento (non dovuto) nei seguenti casi:

  • Se è stato effettuato un pagamento doppio (riferito allo stesso periodo tributario)
  • Se è stato effettuato un pagamento eccessivo (ad es. corresponsione del tributo per un numero di kw superiore al dovuto)
  • Se è stato effettuato un pagamento che non era dovuto

Il pagamento parziale, inoltre, non è più dovuto in seguito a rottamazione, esportazione, perdita di possesso per furto. I mesi successivi ad uno di questi eventi fino alla scadenza della tassa devono essere almeno quattro, mentre non si procede al rimborso di somme inferiori a 30 euro.

Esenzioni e rimborsi in Campania

In Campania il sistema di domiciliazione bancaria per il pagamento della tassa automobilistica regionale consente di usufruire della riduzione del 10% sull’importo dovuto per ciascun periodo d’imposta, pagando entro il termine di scadenza senza incorrere nelle sanzioni previste per ritardato pagamento.

Per far fronte all’emergenza Covid, inoltre, la Regione  ha disposto la sospensione del bollo auto per il periodo compreso tra il 24 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, poi prorogato per i versamenti relativi ai mesi giugno/agosto 2020.

Anche per l’anno 2021 la Regione Campania ha deliberato con la dgr n.24 del 19 gennaio 2021 di sospendere i termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale in scadenza nel periodo compreso tra il 19 gennaio e il 30 aprile 2021, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Campania, disponendo che i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio 2021 e che non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato. Rientrano nel periodo di sospensione i versamenti della tassa automobilistica da effettuare ordinariamente nei mesi da febbraio ad aprile 2021.

I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa per: veicoli storici, veicoli destinati ai disabili, veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL o gas Metano. A questi si vanno ad aggiungere i benefici fiscali riconosciuti dagli ecoincentivi per rinnovo parco automobilistico, i veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita e quelli per cui vale l’esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria.

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza)
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all’inizio del periodo tributario). Vedi anche Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo.

Dal 1° gennaio 2019, inoltre, è riconosciuto il rimborso di un pagamento parzialmente non più dovuto in seguito a perdita di possesso per furto. I mesi rimborsabili sono quelli a decorrere dal mese successivo all’evento fino alla scadenza della tassa, purché pari o superiori a quattro.

Esenzioni e rimborsi in Emilia Romagna

Con lo scoppio dell’epidemia Covid-19 in Italia, L’Emilia Romagna ha deciso di sospendere per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 30 aprile 2020.

La Regione è nuovamente intervenuta con la dgr n. 1820 del 7 dicembre 2020, prevedendo la possibilità di effettuare i rinnovi di pagamento entro il 31 marzo 2021, senza sanzioni e interessi, della tassa auto relativa alle scadenze di dicembre 2020 e di gennaio 2021 e il cui termine di pagamento è fissato dall’art 1 del DM 462/1998, rispettivamente, al 31 gennaio 2021 e al 28 febbraio 2021.

Con successiva dgr n.317 dell’8 marzo 2021 la Regione ha disposto l’ulteriore proroga al 2 agosto 2021 del termine di pagamento delle tasse automobilistiche in scadenza dal 1° aprile 2021 al 31 maggio 2021 con termine ordinario di pagamento rispettivamente alla data del 31 maggio 2021 e del 30 giugno 2021. Sono esclusi dalla sospensione i primi pagamenti, da corrispondere ordinariamente entro il mese di maggio e di giugno 2021, relativi a prime immatricolazioni, rientri in possesso, rientri da esenzione.

La sospensione del termine di pagamento non si applica, inoltre, alle targhe prova e alle tasse di circolazione.

Riduzioni ed esenzioni per i residenti nel territorio regionale sono invece riconosciuti per: veicoli storici, veicoli destinati ai disabili, veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL/Metano, Veicoli ad alimentazione ibrida (ecoincentivi), veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita, oltre all’esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria.

Il rimborso della tassa automobilistica viene invece concesso se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza), se è stato effettuato un pagamento in eccesso o se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita effettuata in data antecedente all’inizio del periodo tributario o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all’inizio del periodo tributario).

Esenzioni e rimborsi Regione Lazio

A seguito dell’emergenza Covid, la Regione ha disposto la sospensione dei termini di versamento della tassa automobilistica regionale in scadenza nel periodo compreso tra il 3 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 (quindi fino al 1° giugno, coincidendo il 31 maggio con giornata festiva).

I versamenti dovuti nel periodo di sospensione di cui al punto precedente dovevano essere effettuati senza sanzioni e interessi entro il 30 giugno 2020, mentre riduzioni ed esenzioni sono previste per veicoli storici, veicoli destinati ai disabili, veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL/Metano, Veicoli ad alimentazione ibrida (ecoincentivi), veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita, oltre all’esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria.

Infine, il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza)
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto.

Esenzioni e rimborsi in Liguria

La Regione Liguria, per far fronte all’emergenza Covid, con la Legge Regionale n. 8 del 23 aprile 2020, ha differito i termini dei versamenti ordinari relativi al bollo auto e scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

I suddetti versamenti dovevano però essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2020, mentre riduzioni ed esenzioni vengono riconosciute dalla Regione per: veicoli storici, veicoli destinati ai disabili, veicoli alimentati a benzina e GPL e benzina e gas metano, veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL o gas Metano, veicoli con alimentazione ibrida, veicoli per cui valgono gli ecoincentivi 2020, veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita e quelli per cui vale l’esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria.

Il proprietario del veicolo può chiedere invece il rimborso se:

  • è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza)
  • è stato effettuato un pagamento in eccesso
  • è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita o demolizione del veicolo, ecc.).

In caso di furto il pagamento per l’anno successivo si ritiene non dovuto se l’evento accade entro la scadenza del bollo in corso di validità, mentre nel caso della demolizione o radiazione per esportazione o nel caso di vendita il pagamento si ritiene non dovuto anche quando l’evento accade nel mese utile per il rinnovo.

Esenzioni e rimborsi in Lombardia

In Lombardia i contribuenti che hanno già una domiciliazione bancaria attiva potranno beneficiare automaticamente della riduzione del 15%, a partire dalla scadenza del 31 gennaio 2020.

Ai sensi della DGR n. 7224 del 17/10/2017, in caso di pagamento con modalità cumulativa, gli importi complessivamente dovuti sono ridotti nelle misure seguenti:

  • 10% per società che svolgono attività di locazione finanziaria per i veicoli concessi in leasing, per i periodi tributari compresi nella vigenza del contratto
  • 10% per soggetti con personalità giuridica limitatamente ai veicoli di proprietà
  • 10% per acquirenti di veicoli nuovi di fabbrica che fruiscono dei benefici della domiciliazione bancaria in presenza di finanziamenti per il tramite di banche o intermediari finanziari
  • 10% per società che svolgono attività di noleggio veicoli relativamente ai veicoli adibiti ad uso noleggio a breve termine senza conducente.

Per i veicoli con contratto di noleggio a lungo termine senza conducente: dal 2021 riduzione del 10% della corrispondente tariffa ordinaria 2020 uso privato.

La Regione Lombardia, una delle più colpite dall’emergenza Covid, ha inoltre emanato la dgr n.2965 del 23 marzo 2020 con la quale ha disposto la sospensione degli adempimenti tributari e i termini dei versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (compreso il bollo auto) per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Lombardia, limitatamente ai tributi regionali non amministrati in Convenzione con l’Agenzia delle Entrate, con gli adempimenti e i versamenti sospesi da effettuare, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Con successiva dgr n.3214 del 9 giugno 2020, la Regione Lombardia ha disposto, per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale o la sede legale/operativa nel suo territorio, la sospensione fino al 31 ottobre 2020.

Successivamente è stata disposta la sospensione della riscossione delle rate in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 30 settembre 2020 (per i contribuenti residenti o aventi sede legale/operativa nei 10 Comuni della ex “zona rossa” la sospensione comprende le scadenze successive al 23 febbraio). Il contribuente in questi casi non incorrerà nella decadenza automatica della rateizzazione purché abbia provveduto, a decorrere dal 31 ottobre 2020, al pagamento delle rate residue, con cadenza mensile.

Riduzioni ed esenzioni del bollo auto sono invece riconosciuti a veicoli storici, veicoli destinati ai disabili, veicoli ONLUS, veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita e quelli per cui vale l’applicazione degli ecoincentivi regionali approvati dal 2014 fino al 2021.

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza)
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita effettuata in data antecedente all’inizio del periodo tributario o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all’inizio del periodo tributario).

La Regione Lombardia inoltre nei casi di furto, demolizione o esportazione definitiva all’estero di un veicolo riconosce il rimborso della frazione di tassa versata e non fruita.

Infine, per venire incontro alle categorie gravemente colpite dalla crisi dovuta all’emergenza COVID-19, Regione Lombardia riconosce, limitatamente all’anno 2021, l’esenzione dalla tassa auto ai veicoli, di proprietà o utilizzati a titolo di locazione, delle imprese che esercitano attività di trasporto di persone mediante servizio di noleggio autobus/auto con conducente o mediante servizio di taxi.

Esenzioni e rimborsi in Puglia

Nessuna precisa esenzione o riduzione del bollo auto a seguito dell’emergenza Covid è stata invece prevista dalla Regione Puglia, dove valgono i benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa per veicoli storici, veicoli destinati ai disabili, veicoli elettrici, veicoli alimentati esclusivamente a GPL o Metano, veicoli con alimentazione doppia a benzina/GPL o benzina/metano, veicoli a idrogeno, veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita e veicoli interessati da furto o demolizione, oltre quelli per cui valgono le esenzioni per esportazione temporanea extra-comunitaria e le esenzioni ONLUS.

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza)
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto.

Dal 1° gennaio 2019, inoltre, ai sensi della L.R. n.10 del 28 marzo 2019 è riconosciuto il rimborso (o la compensazione) di un pagamento parzialmente non più dovuto in seguito a perdita di possesso per furto.

Esenzioni e rimborsi in Sicilia

Tra le misure di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 della Regione Sicilia, la Legge Regionale n.9 del 12 maggio 2020 (Legge di stabilità 2020-2022), che ha disposto la sospensione dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 ottobre 2020 che, essendo un sabato, sposta il termine al 2 novembre 2020.

I versamenti sono rimasti sospesi fino al 30 novembre 2020 e dovevano essere effettuati entro 30 giorni dal termine della data di sospensione, quindi entro il 30 dicembre 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Non è stato previsto il rimborso di quanto già versato ma solo nei casi in cui:

  • è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • è stato effettuato un pagamento non dovuto.

Riduzioni ed esenzioni sono invece previste per veicoli storici, veicoli destinati ai disabili, veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL, gas Metano, con alimentazione ibrida o a idrogeno e veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita. A queste poi si aggiungono le esenzioni bollo auto 2020 e quelli per le esportazioni temporanee extra-comunitarie.

Esenzioni e rimborsi in Toscana

Una sospensione dei pagamenti bollo auto è stata approvata dalla Regione Toscana a seguito dell’emergenza Covid per le periodicità tributarie aventi decorrenza/rinnovo nei mesi di marzo (da versarsi ordinariamente entro il 31/03/2020), aprile (da versarsi ordinariamente entro il 30/04/2020) e maggio 2020 (da versarsi ordinariamente entro il 01/06/2020). Gli importi in scadenza in questi periodi, comunque, erano da versare entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Il rimborso del bollo auto è riconosciuto quando:

  • è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza)
  • è stato effettuato un pagamento in eccesso
  • è stato effettuato un pagamento non dovuto.

Infine, i benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa per: veicoli storici, veicoli destinati ai disabili e a ONLUS o organizzazioni di volontariato, veicoli ecologici, veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita, veicoli interessati da furto o demolizione e quelli per cui vale l’esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio e l’esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria.

Esenzioni e rimborsi Prov. Autonoma di Trento

La Provincia Autonoma di Trento per far fronte all’emergenza Covid, ha emanato la Legge Provinciale n.3 del 13 maggio 2020, con la quale ha disposto che la tassa automobilistica provinciale relativa alle periodicità tributarie da versare ordinariamente nei mesi da marzo ad agosto 2020 doveva essere versata entro il 30 novembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Nel caso di versamento successivo a tale ultimo termine, il versamento è considerato tardivo.

Una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento del bollo auto è prevista per: veicoli storici, veicoli destinati ai disabili e a ONLUS o organizzazioni di volontariato, veicoli ecologici, veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita, veicoli interessati da furto o demolizione e quelli per cui vale l’esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio e l’esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria.

Il rimborso del bollo auto è riconosciuto quando:

  • è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • è stato effettuato un pagamento non dovuto.

Dal 1° gennaio 2013, inoltre, ai sensi della L.P. 18 del 27/12/2011 è riconosciuto il rimborso di un pagamento parzialmente non più dovuto in seguito a rottamazione, esportazione, perdita di possesso per furto.

Esenzioni e rimborsi in Umbria

La Regione Umbria, allo scoppio della pandemia, ha disposto la sospensione, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 30 aprile 2020, dei termini per il versamento del bollo auto.

Con legge regionale n.4 del 20 maggio 2020, poi, ha disposto la proroga della sospensione dei termini di pagamento della tassa automobilistica, in particolare disponendo che per i soggetti con la residenza o la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Umbria, sospendendo i termini dei versamenti della tassa automobilistica regionale da effettuare nel periodo dal 1° marzo al 31 luglio 2020.

I versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione, entro il 30 settembre 2020, mentre riduzioni ed esenzioni sono riconosciute per: veicoli storici, veicoli destinati ai disabili, veicoli delle organizzazioni di volontariato, veicoli elettrici, veicoli alimentati esclusivamente a GPL o Metano, veicoli con alimentazione doppia a benzina/GPL o benzina/metano, veicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica e gasolio-elettrica, veicoli a idrogeno, veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita e veicoli per i quali è riconosciuta l’esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria.

Il rimborso del bollo auto è riconosciuto quando:

  • è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • è stato effettuato un pagamento non dovuto.

Esenzioni e rimborsi in Valle d’Aosta

A seguito dell’emergenza Covid, la Regione Autonoma della Valle d’Aosta ha disposto la sospensione dei termini del versamento del bollo auto stabilendo che: “le tasse automobilistiche dovute per le periodicità tributarie aventi scadenza di versamento nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 possono essere versate entro il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni o interessi”. La riscossione è stata sospesa inoltre per le rate afferenti a tasse automobilistiche oggetto di avviso di accertamento aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, con una ripresa del versamento a decorre dal 31 luglio 2020.

Riduzioni ed esenzioni sono riconosciuti ai residenti nella Regione per: veicoli storici, veicoli destinati ai disabili, veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL o gas Metano, o con alimentazione ibrida elettrico/termica, o a idrogeno, veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita, quelli per cui vale l’esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria, nonché per le ambulanze e i veicoli di ogni specie esclusivamente destinati al servizio di estinzione incendi.

Il rimborso del bollo auto è riconosciuto quando:

  • è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • è stato effettuato un pagamento non dovuto.

Inoltre, ai sensi della Legge Regionale n. 21 del 22 dicembre 2017, per i periodi d’imposta con scadenza di pagamento successiva al 1° gennaio 2018, in caso di rottamazione annotata nei termini al PRA, si può chiedere il rimborso del periodo per il quale non si è goduto del veicolo purché questo sia pari ad almeno un quadrimestre. Il rimborso è proporzionale al numero di mesi interi successivi alla rottamazione.