Bollo auto al 50%: a chi spetta lo sconto

Quando e come si applica lo sconto sul bollo auto ai veicoli di interesse storico

Foto di Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

È tempo di fare un po’ di chiarezza sul bollo auto relativo ai veicoli storici. A reintrodurre l’obbligo di pagare questo obolo è stata le Legge di Bilancio 2015, la quale, oltre ad aver reintrodotto la tassa automobilistica per i veicoli ultraventennali, ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti sul suo pagamento e a specificare quali sono le esenzioni previste dalla normativa.

Molte regioni, comunque vada, avevano deliberato delle esenzioni dal pagamento del bollo auto per i veicoli storici, disposizioni che sono state ritenute illegittime dalla Corte Costituzionale.

Ma a questo punto la domanda dei diretti interessati è più che legittima: è necessario pagare il bollo auto sui veicoli storici? Sono previste dele esenzioni? E se sì, come sono strutturati?

Bollo auto per i veicoli storici: cosa è previsto

La Legge di Bilancio 2015 ha previsto che per le auto e moto ultraventennali si debba pagare il bollo auto. Le esenzioni, invece, si applicano per i vicoli che compiuto più di trent’anni. Entrando nello specifico le esenzioni sono previsti per quelli:

  • che sono stati costruiti da almeno trent’anni. L’anno di costruzione, salvo prova contraria, corrisponde con quello della prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato;
  • che siano stati adibiti ad uso professionale o che non vengano utilizzati per l’esercizio di impresa, arti o professioni. L’eventuale uso non professionale può essere dichiarato.

Chi paga il bollo auto storiche

Come abbiamo accennato in precedenza, quindi, non esiste più l’esenzione per le auto ultraventennali, ossia quelle che hanno un’età compresa tra i 20 ed i 29 anni. Vengono considerati veicoli storici quelli che hanno un particolare interesse storico o collezionistico e che abbiano le seguenti caratteristiche:

  • siano stati costruiti da più di vent’anni e da meno di ventinove;
  • non siano adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Per quanto riguarda i veicoli ultraventennali la Legge n. 145/2018 – ossia la Legge di Bilancio 2019 – ha disposto quanto segue:

gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, a prescindere dall’uso, se in possesso del certificato di rilevanza storica, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.

Non si applica più l’esenzione

In altre parole l’esenzione che era in vigore fino al 2014 non si applica più. Le Regioni non hanno la possibilità di stabilire delle regole differenti.

A fornire alcuni chiarimenti sul bollo auto per i veicoli storici ci ha pensato l’Aci, che ha sottolineato che per tutti i mezzi con un’età compresa tra i 20 ed i 29 anni deve essere versata la tassa automobilistica. Per quelli che hanno più di trent’anni si deve pagare:

  • 25,82 euro per gli autoveicoli;
  • 10,33 euro per i motoveicoli.

Per i veicoli storici che hanno un’età compresa tra i 20 ed i 29 anni è necessario fare i calcoli (per farli è possibile accedere al portale dell’Aci). In questo caso è applicato lo sconto del 50% previsto dalla Legge di Bilancio 2019

Valle d’Aosta: il caso particolare

È necessario fare il punto di quanto avviene nella Regione Autonoma della Valle d’Aosta dove, con la Legge Regionale n. 35/2021, è stata estesa l’agevolazione sulle auto storiche anche ai veicoli che risultano essere iscritti nel Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS) e nel Registro ACI Storico.

Per poter beneficiare della riduzione del 50% della tassa automobilistica, gli intestatari dei veicoli iscritti nei registri appena citati devono presentare un’apposita istanza alla struttura regionale competente.