Ecco quali assicurazioni si possono detrarre dal 730

Anche le assicurazioni sulla vita e sulla casa possono essere portate in detrazione. Ecco come gestirle nel Modello 730.

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Anche le assicurazioni possono essere portate in detrazione nel Modello 730. I contribuenti hanno la possibilità di usufruire di un’agevolazione fiscale del 19% su determinati contratti di assicurazione, tra i quali rientrano le polizze vita e la polizza sulla casa.

Quali caratteristiche devono avere, però, queste polizze, perché i contribuenti possano portarle in detrazione? Le assicurazioni risultano essere detraibili dall’Irpef nella misura del 19% nel caso in cui prevedano il rischio di morte o di invalidità permanente, che non deve essere inferiore al 5%, al loro interno. In alternativa le polizze devono coprire il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, purché all’interno del contratto sia prevista la non possibilità di recedere da parte dell’impresa di assicurazioni.

All’interno del Modello 730, i contribuenti possono trovare spazio per inserire questi costi nei righi da E1 a E10.

Modello 730: detrarre le assicurazioni

I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dal Modello 730 gli importi versati periodicamente relativi ai premi delle assicurazioni:

  • che hanno ad oggetto il rischio morte, invalidità permanente o di non autosufficienza nello svolgimento degli atti comuni della vita quotidiana. I contratti devono essere stati stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001;
  • sulla vita e contro gli infortuni, che siano state stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000;
  • che abbiano come oggetto il rischio morte e che risultino essere finalizzate alla tutela della persona con una disabilità grave. I contratti devono essere stipulati a partire dal 2016;
  • che hanno come oggetto degli eventi calamitosi. Devono essere state stipulate dal 2018 e devono tutelare degli immobili ad uso abitativo.

Per poter portare in detrazione l’assicurazione, il contraente e l’assicurato devono coincidere, indipendentemente da chi sia il beneficiario. Spetta la detrazione direttamente all’interno del Modello 730 anche quando il contraente il contratto sia un familiare fiscalmente a carico.

Assicurazioni sulla vita, quando sono detraibili

I contribuenti hanno la possibilità di portare in detrazione al 19% le assicurazioni sulla vita. Nel caso in cui il contratto sia anche contro gli infortuni, devono essere rispettate le seguenti regole:

  • i contratti essere stati stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000. In questo caso il limite massimo di spesa è pari a 530 euro, anche quando vengono sottoscritte più polizze. I diretti interessati hanno la possibilità di accedere alle agevolazioni anche per un’eventuale assicurazione sottoscritta con un’impresa estera o per l’infortunio del conducente, quando questa clausola sia stata aggiunta all’assicurazione obbligatoria dell’auto. Non è possibile accedere alle detrazioni nel caso in cui vi sia il rischio di invalidità temporanea, anche se totale. In questo caso il codice che deve essere riportato all’interno del Quadro E del Modello 730 è 36;
  • nel caso in cui i contratti stipulati o rinnovati dopo il 1° gennaio 2001, è possibile portare in detrazione i premi che hanno ad oggetto il rischio morte e/o invalidità permanente, che però non deve essere inferiore al 5%. Anche in questo caso è stato fissato in 530 euro il limite massimo di spesa, anche quando ci sono più polizze.

Per le assicurazioni che coprono il rischio di mancata autosufficienza nello svolgimento degli atti comuni della vita di tutti i giorni, è possibile portare in detrazione al massimo 1.291,12 euro. Il codice che deve essere riportato nel Modello 730 è 39.

Il limite di spesa è fissato a 750 euro, nel caso in cui l’assicurazione sia stata sottoscritta per la tutela di persone con gravi disabilità. Il codice da riportare è il 38.

È necessario ed importante sottolineare che per quanto riguarda la detrazione dei premi delle assicurazioni, che sono state stipulate contro il rischio morte, invalidità permanente o non autosufficienza, viene rimodulata man mano che aumenta il reddito del contribuente. A disporlo è direttamente il comma 629 della Legge n. 160/19.

Assicurazioni: chi può beneficiare delle detrazioni

Per poter accedere alle detrazioni direttamente nel Modello 730, è importante gestire correttamente i tre soggetti coinvolti nella stipula di un’assicurazione:

  • il contraente;
  • l’assicurato;
  • il beneficiario.

L’agevolazione fiscale al 19% sulle polizze assicurative spetta nel caso in cui ci sia una coincidenza tra il contraente e l’assicurato, indipendente da chi sia il beneficiario. Che a questo punto può anche essere una persona diversa. È possibile accedere alle detrazioni previste anche quando il contraente del contratto assicurativo e l’assicurato siano un familiare fiscalmente a carico. È necessario, però, che a sostenere la spesa sia realmente il familiare a carico.

Il contribuente ha la possibilità di portare in detrazione al 19% l’assicurazione nel caso in cui:

  • risulti essere il contraente e l’assicurato;
  • risulti essere il contraente, mentre l’assicurato è un familiare a carico;
  • il familiare a carico sia contemporaneamente il contraente e l’assicurato;
  • un familiare a carico sia il contraente, mentre il contribuente è il soggetto assicurato.

Eventi calamitosi, come funziona

I contribuenti hanno la possibilità di portare in detrazione anche i premi relativi alle assicurazioni sugli eventi calamitosi. Anche in questo caso, la detrazione che spetta è del 19% ed è possibile ottenerla per le assicurazioni che sono state stipulate dal 2018 in poi sugli immobili residenziali e sulle loro pertinenze. All’interno del Modello 730, questi premi devono essere indicati con il codice 43.

Discorso leggermente diverso coinvolge i premi versati per le assicurazioni che vanno a coprire gli eventi calamitosi e che sono state sottoscritte all’interno delle varie pratiche per ottenere la cessione del credito del sismabonus 110%. In questo caso la detraibilità ammessa è pari al 90% e deve essere utilizzato il codice 81. La detrazione spetta anche per le polizze che sono state sottoscritte dal condominio.

Modello 730: la documentazione necessaria

Per poter documentare e certificare le somme, che sono state corrisposte per pagare i premi assicurativi, il contribuente deve essere in possesso dei seguenti documenti:

  • la ricevuta del versamento del premio, effettuato in quel determinato periodo di imposta. In alternativa è necessario essere in possesso della dichiarazione dell’assicurazione, attraverso la quale venga attestato il pagamento dei premi;
  • il contratto di assicurazione nel quale deve essere chiaramente indicata la modalità di pagamento. Al suo interno devono anche essere riportati i dati del contraente, dell’assicurato, la decorrenza e la tipologia del contratto.