Anche i costi auto si possono detrarre: ecco quali e come fare

Come devono essere gestiti fiscalmente i costi auto? Ecco un breve vademecum per non sbagliare. Quando sono deducibili e come

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Come devono essere gestiti fiscalmente i costi auto? Quando ad effettuare delle spese relative alle vetture sono dei professionisti o delle imprese, come incidono sulla determinazione delle imposte dirette queste operazioni? Ma soprattutto cosa prevede la normativa in fatto di detraibilità dell’Iva sui costi auto?

Una macchina ha alti costi: non solo quelli legati al suo acquisto, ma anche di manutenzione e di carburante. Imprese e professionisti devono dedurre correttamente gli acquisti effettuati e devono gestire nel modo migliore tutte le operazioni. Ma scopriamo come devono essere gestiti correttamente i costi auto sostenuti nel corso dell’anno.

Costi auto, quando sono deducibili

Le vetture, che vengono utilizzate dai professionisti e dalle imprese, possono essere distinte in due diverse categorie:

  • i veicoli a deducibilità integrale;
  • i veicoli a deducibilità limitata.

Le auto, che rientrano nella prima categoria, sono disciplinate direttamente dall’articolo 164, comma 1, lettera a) del DPR n 917/86 (TUIR), mentre per quelli che appartengono alla seconda categoria è necessario fare riferimento all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis) del DPR n 917/86 (TUIR). Volendo sintetizzare al massimo quanto è contenuto in queste disposizioni di legge, possiamo affermare che il legislatore distingue espressamente:

  • i veicoli per i quali costi e le spese sostenute risultano essere deducibili completamente (ossia al 100%). Si tratta di mezzi esclusivamente strumentali dall’attività svolta e vi rientrano anche quelli adibiti ad uso pubblico, come sono, ad esempio i taxi;
  • i veicoli per i quali le spese risultano essere deducibili parzialmente. Tra questi rientrano i veicoli aziendali (i quali hanno una deducibilità al 20%), i veicoli utilizzati dagli agenti e dai rappresentanti di commercio, con una deducibilità all’80% ed i veicoli che sono concessi in uso promiscuo ai dipendenti, per i quali è prevista una deducibilità al 70%.

Le disposizioni, che abbiamo appena visto, riguardano sia il reddito di impresa che quello relativo al lavoro autonomo. In quest’ultimo caso, comunque, il legislatore ha espressamente previsto una limitazione numerica ai mezzi di trasporto e alla loro deducibilità.

Auto a deducibilità integrale

Entriamo un po’ più nel dettaglio e cerchiamo di analizzare quali sono le vetture i cui costi risultano essere integralmente deducibili. Tra questi rientrano:

  • i mezzi utilizzati esclusivamente come beni strumentali. Sono i veicoli necessari ed indispensabili per lo svolgimento di una qualsiasi attività, senza i quali la stessa non risulterebbe essere configurabile. Il classico esempio è costituito dalle autovetture per le imprese di autonoleggio e per le autoscuole;
  • mezzi adibiti ad uso pubblico. In questo caso ci riferiamo ai veicoli la cui destinazione ad uso pubblico è riconosciuto da un atto, che arriva direttamente dalla pubblica amministrazione. Ne sono un esempio le vetture utilizzate dai taxisti o dalle imprese che svolgono l’attività di noleggio con conducente;
  • veicoli strumentali per natura. Questi mezzi risultano essere completamente ed interamente deducibili, purché risultino essere inerenti all’attività d’impresa. Sono dei veicoli strumentali per natura, come possono essere, ad esempio, gli autocarri.

La deducibilità limitata

Nel caso in cui le auto non dovessero rientrare nell’elenco effettuato nel paragrafo precedente, le spese risultano essere deducibili in misura limitata. L’eventuale percentuale di deducibilità varia sulla base dell’uso e dell’utilizzo che viene fatto del veicolo. Per i veicoli non esclusivamente strumentale esiste un doppio limite di deducibilità, che nello specifico è costituito da:

  • un vero e proprio limite di deducibilità percentuale, che nella generalità dei casi si ferma al 20%, mentre per gli agenti e rappresentanti arriva all’80%;
  • un tetto massimo al valore, che viene riconosciuto fiscalmente.

Facendo riferimento a quest’ultimo punto, il legislatore ha previsto i seguenti limiti al costo d’acquisto:

  • per quanto riguarda autovetture e autocaravan il tetto massimo è fissato a 18.075,99 euro, importo che viene elevato a 25.822,84 euro per i mezzi di rappresentanti ed agenti;
  • l’importo massimo per i motocicli è pari a 4.131,66 euro;
  • per i ciclomotori il tetto massimo è fissato a 2.065,82 euro.

Costi auto, come gestire l’acquisto

Nel momento in cui l’impresa dovesse essere proprietaria di un veicolo, vengono applicati due limiti:

  • il tetto massimo di deducibilità, che è pari al 20%;
  • il limite sul costo di acquisto, che – come abbiamo visto in precedenza – varia a seconda del tipo di veicolo.

Per verificare se si siano superati i limiti, che abbiamo elencato nel paragrafo precedente, è necessario fare riferimento al costo del veicolo complessivo degli oneri accessori di diretta imputazione, tra i quali rientrano anche l’Iva indetraibile e la tassa di immatricolazione.

Il limite del 20% deve essere applicato anche alle quote di ammortamento del veicolo, che sono deducibili in misura non superiore all’importo che risulta dall’applicazione del coefficiente stabilito dal D.M. 31.12.1988, pari al 25%, ridotto alla metà nel primo esercizio.

Costi auto, le spese di impiego

Tra i costi auto rientrano anche le cosiddette spese d’impiego, tra le quali ci sono il carburante, l’assicurazione, il bollo auto, il parcheggio e gli eventuali pedaggi autostradali. Queste spese risultano essere deducibili nei seguenti modi:

  • al 100% quando il veicolo viene utilizzato solo e soltanto come un bene strumentale. O è stato adibito ad uso pubblico;
  • all’80% quando ad usare il veicolo sono degli agenti o dei rappresentanti;
  • al 70% nel caso in cui il veicolo sia stato assegnato ai dipendenti in uso promiscuo;
  • al 20% negli altri casi.

Per quanto riguarda le spese di impiego non sono previsti dei limiti d’importo. Una nota particolare, comunque, è necessario fare per le spese di manutenzione: queste sono le spese che permettono al veicolo di continuare la propria funzionalità nel corso del tempo. Questo tipo di spese sono soggette non solo al limite percentuale di deducibilità previsto per i veicoli a cui si riferiscono (quindi: 100%, 80%, 70% o 20%); ma sono sottoposte ad un ulteriore limite del 5% del costo di tutti i beni materiali ammortizzabili che risultano all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili senza considerare i beni acquistati o ceduti in corso d’anno.

L’eventuale eccedenza rispetto al plafond è deducibile in quote costanti nei 5 esercizi successivi.

Rimborsi chilometrici dei costi auto

Un caso particolare deve essere analizzato in questa sede. Nel caso in cui dovessero essere erogati dei rimborsi chilometrici dei costi auto ai lavoratori dipendenti, gli importi erogati non concorrono a formare il reddito. Le spese, però, devono essere rimborsate sulla base di dettagliata e ben specifica documentazione fornita dal dipendente. Questa regola generale, comunque, non si applica nel caso in cui i rimborsi chilometrici siano relativi a trasferte effettuate all’interno del territorio comunale.

Il rimborso chilometrico non è quindi soggetto a tassazione in capo al dipendente, in quanto non è classificabile come remunerazione, ma come indennizzo per costi sostenuti dal dipendente per conto dell’impresa.