Modello 730, l’affitto permette di ottenere una detrazione del 19% nella dichiarazione dei redditi

L'affitto versato nel corso del 2023 permette di ottenere una detrazione dall'Irpef del 19%. Ecco come compilare correttamente il Modello 730

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

L’affitto versato nel corso del 2023 permette di ottenere una detrazione del 19% direttamente all’interno della dichiarazione dei redditi. L’importo dell’agevolazione, però, è parametrato al reddito del contribuente e si differenzia in base alla categoria di appartenenza. La detrazione sull’affitto nel Modello 730 viene riconosciuta in maniera forfettaria prendendo in considerazione le seguenti informazioni:

  • la tipologia del contratto d’affitto;
  • il reddito del contribuente.

In linea di massima la detrazione spetta quando il canone di affitto viene versato per l’abitazione principale, intendendo come tale quella nella quale il contribuente e la sua famiglia vivono abitualmente. Le varie tipologie di contratto di locazione, però, sono condizionate a delle regole diverse. Ma vediamo come si porta in detrazione il canone di locazione all’interno della dichiarazione dei redditi.

Affitto, come portarlo in detrazione nel Modello 730

I contribuenti, direttamente con il Modello 730, hanno la possibilità di portare in detrazione dall’IRPEF i canoni corrisposti per l’affitto dell’immobile utilizzato come abitazione principale. L’agevolazione viene riconosciuta a quanti risultino essere intestatari o cointestatari del contratto di locazione dell’immobile nel quale chi presenta la dichiarazione dei redditi e i suoi familiari vivono abitualmente.

Volendo entrare maggiormente nel dettaglio è necessario segnalare che per accedere alle agevolazioni è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • deve essere presente un contratto di locazione regolarmente registrato;
  • l’immobile preso in affitto deve essere utilizzato come abitazione principale.

Alle regole generali appena citate se ne aggiungono alcune, il cui scopo è quello di andare incontro ai contribuenti nel momento in cui si vengono a realizzare alcune particolarità. Stiamo pensando, ad esempio, agli studenti universitari e ai lavoratori fuori sede. Le agevolazioni, sostanzialmente, spettano per le seguenti tipologie di contratto:

  • contratti di locazione a canone libero, che abbiano una durata di 4+4 anni;
  • contratti di locazione a canone convenzionato o concordato. Sono, sostanzialmente, dei contratti a canone calmierato, la cui durata è pari a 3+2 anni;
  • contratti di locazione che sono stati sottoscritti da dei giovani con un’età compresa tra i 20 e i 30 anni;
  • contratti di locazione riservati agli inquilini degli alloggi sociali;
  • contratti transitori stipulati dai lavoratori dipendenti nel momento in cui si devono trasferire per motivi legati al lavoro.

I limiti della detrazione

È importante sottolineare che le detrazioni non sono cumulabili tra di loro. Il contribuente, a ogni modo, ha la possibilità di scegliere quella a lui più congeniale sotto il profilo economico. Nel caso in cui il dichiarante, nel corso dell’anno, si ritrovi in più situazioni ha la possibilità di accedere a più detrazioni.

Le agevolazioni si calcolano in base al reddito complessivo del diretto interessato ai fini IRPEF e rispetto al numero dei giorni nei quali l’immobile viene utilizzato. Nel caso in cui il rimborso spettante risulti essere superiore all’imposta che il contribuente deve versare, viene riconosciuto un credito pari alla detrazione che non ha trovato spazio nella capienza IRPEF.

Per accedere all’agevolazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente deve necessariamente compilare il rigo E71 o E72 della SEZIONE V – Detrazione per gli inquilini con contratto di locazione. È necessario utilizzare il codice relativo alla propria fattispecie.

Contratti a canone convenzionale: le detrazioni che spettano

Per poter accedere alle agevolazioni che spettano direttamente nella dichiarazione dei redditi i contratti di locazione devono essere stipulati rispettando quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 e 3 della Legge n. 431/98. Le condizioni si basano direttamente sugli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori.

Il contratto di affitto non può avere una durata inferiore a 3 anni. Una volta trascorso questo periodo, se le parti non concordano un rinnovo, il contratto è prorogabile per altri due anni. La detrazione dall’IRPEF non può essere riconosciuta nel caso in cui il contratto:

  • risulti essere stato stipulato o rinnovato in forma libera. In questo caso la detrazione generica potrebbe essere identificata con il codice 1;
  • il contratto di locazione risulti essere stato concordato con un ente pubblico.

Nel momento in cui si sottoscrivono dei contratti a canone concordato le detrazioni previste sono le seguenti:

  • se il reddito complessivo è inferiore a 15.493,71 euro: 495,80 euro;
  • se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,71 euro e 30.987,41 euro: 247,90 euro;
  • per i redditi superiori a 30.987,41 euro: non sono previste delle detrazioni.

Nel caso in cui il contratto a canone concordato sia sottoscritto nella forma non assistiti è necessario verificare l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, che deve confermare la corrispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di affitto agli accordi territoriali.

Abitazione principale: quale detrazione spetta

Per gli alloggi che sono stati adibiti ad abitazione principale – la cosiddetta prima casa – gli inquilini hanno la possibilità di portare in detrazione l’affitto, andando a compilare il rigo E71, cod. 1 del Modello 730. I contribuenti hanno la possibilità di accedere alla detrazione del 19% del canone di locazione versato: l’agevolazione viene concessa in misura forfettaria. E spetta nella seguente misura:

  • 300 euro nel caso in cui il reddito complessivo sia inferiore a 15.493,71 euro;
  • 150 euro nel caso in cui il reddito sia compreso tra i 15.493,71 euro e i 30.987,41 euro.

La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione.

Giovani fino a 31 anni

La detrazione per l’affitto risulta essere pari a 991,60 euro – o del 20% se la cifra del canone di locazione è più alta, ma non oltre i 2.000 euro – se l’inquilino ha meno di 31 anni.

Anche in questo caso è necessario procedere con la registrazione del contratto di locazione. Si deve allegare un’autocertificazione con la quale si attesti che l’immobile viene utilizzato come abitazione principale e che la stessa sia diversa rispetto a quella dei genitori.

Studenti universitari fuori sede

Anche gli studenti universitari fuori sede hanno diritto a ottenere la detrazione del canone di affitto, nel limite totale di 2.633 euro. L’agevolazione spetta solo e soltanto nel caso in cui l’università alla quale lo studente è iscritto sia ad almeno 100 chilometri dal comune di residenza.
È necessario compilare il rigo E8/E10 codice 18 del modello 730.

Lavoratori fuori sede

L’agevolazione sui canoni di affitto è prevista anche per i lavoratori che devono trasferire la propria residenza per motivi di lavoro. La detrazione risulta essere pari a:

  • 991,60 euro nel caso in cui il reddito complessivo sia inferiore a 15.493,71 euro;
  • 495,80 euro nel caso in cui reddito complessivo sia compreso tra i 15.493,71 euro ed i 30.987,41 euro.

In questo caso è necessario compilare il rigo E72 del Modello 730. Per accedere all’agevolazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • risultare titolari di contratto di lavoro dipendente;
  • aver trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi che disti almeno 100 km e in una regione diversa da quella di provenienza.