Rientro dei cervelli per ricercatori, i requisiti dell’agevolazione fiscale

Quando le agevolazioni per il rientro dei cervelli sono dedicate ai ricercatori e ai docenti, sono leggermente più favorevoli. Vediamo perché

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

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Il panorama delle misure agevolative per chi decide di trasferire la propria attività lavorativa in Italia ha subito profondi scossoni. La recente riforma del regime degli impatriati ha introdotto paletti molto rigidi, riducendo le percentuali di scomputo e inserendo tetti massimi di reddito per la generalità dei lavoratori. Tuttavia, esiste un’importante eccezione che è rimasta protetta dal legislatore: il rientro dei cervelli per ricercatori e docenti.

Regolato dall’articolo 44 del Decreto Legge n. 78/2010, questo specifico incentivo continua a rappresentare uno dei regimi di attrazione del capitale umano più competitivi a livello internazionale. Per chi fa ricerca o insegna all’estero, il ritorno in Italia non è solo una scelta di carriera, ma un’opportunità di pianificazione finanziaria importante, grazie a un abbattimento quasi totale della base imponibile che non ha eguali nel nostro sistema tributario.

Rientro dei cervelli per ricercatori e docenti: in cosa consiste il bonus

L’architettura finanziaria dell’articolo 44 del Decreto Legge n. 78/2010 si distingue nettamente da qualsiasi altro bonus impatriati. L’agevolazione fiscale prevede infatti un’esenzione Irpef pari al 90% dei redditi prodotti in Italia che derivano direttamente dall’attività di docenza e ricerca.

In termini pratici, l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali si applicano soltanto sul 10% del compenso lordo percepito. Se un ricercatore rientra in Italia con un contratto da 60.000 euro lordi all’anno, la tassazione effettiva verrà calcolata come se il suo reddito imponibile fosse di soli 6.000 euro. Il restante 90% (pari a 54.000 euro) entra direttamente nel calcolo del netto in busta paga, determinando un incremento del potere d’acquisto immediato e drastico rispetto alla tassazione ordinaria.

Un altro aspetto fondamentale – chiarito dalle circolari n. 17/E del 23 maggio 2017, n. 33/E del 28 dicembre 2020 e n. 17/E del 25 maggio 2022 dell’Agenzia delle Entrate – riguarda l’assenza di un tetto massimo: a differenza dei lavoratori dipendenti generici, per i quali il nuovo quadro normativo prevede un limite di reddito oltre il quale lo scomputo si azzera, per i ricercatori lo scomputo del 90% opera sull’intero ammontare del reddito da ricerca, senza alcun limite di importo.

I requisiti soggettivi: l’attività documentata all’estero

Per poter legittimamente beneficiare dello sconto fiscale, la norma richiede il rispetto simultaneo di precisi requisiti legati al passato professionale del candidato oltreconfine. In base al testo dell’articolo 44, i presupposti legati all’attività estera sono:

  • il titolo di studio idoneo. È necessario essere in possesso di un titolo di studio universitario o ad esso equiparato (come il Ph.D. o il dottorato di ricerca). Nel caso di titoli conseguiti fuori dai confini nazionali, è necessario produrre la Dichiarazione di Valore o l’attestato di comparabilità CIMEA per garantirne la validità formale in Italia;
  • l’esperienza biennale continuativa. Il richiedente deve essere stato non occasionalmente residente all’estero e aver svolto una documentata attività di ricerca o di docenza per un periodo minimo di due anni consecutivi presso università, istituti o centri di ricerca sia pubblici sia privati.

La giurisprudenza e la prassi dell’amministrazione finanziaria si concentrano sulla natura intrinseca dell’attività: non basta aver lavorato genericamente in un’azienda straniera, ma occorre produrre contratti di lavoro o pubblicazioni scientifiche che attestino lo svolgimento effettivo di mansioni di ricerca o insegnamento.

I requisiti in Italia: il nesso di causalità e la residenza fiscale

Il secondo blocco di requisiti analizza la situazione al momento dell’arrivo sul territorio italiano. L’agevolazione fiscale è strettamente subordinata a due condizioni speculari.

Il trasferimento della residenza fiscale ai sensi del TUIR

Il ricercatore deve spostare la propria residenza in Italia. La norma richiama espressamente i criteri dell’articolo 2, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), il quale considera fiscalmente residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni all’anno) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il proprio domicilio o la dimora abituale.

Il nesso di causalità lavorativo

Il fulcro del rientro dei cervelli per ricercatori sta nel nesso di causalità tra il rientro e l’impiego. Il soggetto deve trasferirsi espressamente per svolgere in Italia l’attività di docenza o ricerca. Non è obbligatorio che il datore di lavoro sia un’università pubblica: l’agevolazione spetta anche a chi viene assunto nei reparti di Ricerca e Sviluppo di aziende private o startup innovative.

Durata standard e meccanismi di estensione

La durata base del beneficio è stata profondamente modificata dall’articolo 5 del Decreto Legge n. 34/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita). Per tutti i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020, la durata standard è stata elevata a 6 anni (l’anno del rientro più i 5 successivi).

Lo stesso articolo 5 del D.L. 34/2019 (che ha introdotto i commi 3-bis e 3-ter all’art. 44 del Decreto Legge 78/2010) ha previsto un sistema di tutele temporali che permette di estendere la copertura fino a un massimo di 13 anni complessivi, legandola a precise condizioni familiari o patrimoniali, a patto che permanga la residenza in Italia.

La durata dell’agevolazione si estende a:

  • 8 anni complessivi se il docente o ricercatore ha un figlio minorenne a carico (anche in affido preadottivo) oppure se diventa proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia. L’acquisto può avvenire nei 12 mesi precedenti il trasferimento o in qualsiasi momento successivo, entro la scadenza del primo sessennio. La norma specifica che l’immobile può essere acquistato direttamente dal ricercatore, in comproprietà, oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli;
  • 11 anni complessivi nel caso in cui i figli minorenni o a carico siano almeno due;
  • 13 anni complessivi riservato ai ricercatori con tre o più figli minorenni o fiscalmente a carico.

È essenziale evidenziare che per chi è rientrato dal 2020 in poi, l’estensione temporale legata alla casa o ai figli opera in modo automatico e gratuito: non è richiesto il pagamento di alcuna imposta sostitutiva, a differenza di quanto era previsto in passato per la generalità dei lavoratori impatriati.

Aspetti operativi: l’istanza al datore di lavoro

Un grande vantaggio di questa misura risiede nella sua immediatezza applicativa. Il ricercatore che viene assunto come lavoratore dipendente non deve avviare lunghe pratiche amministrative o attendere risposte a istanze di interpello.

La richiesta si attiva mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da consegnare direttamente al sostituto d’imposta (il datore di lavoro). In questo documento, sotto la propria responsabilità, il lavoratore attesta la data di rimpatrio, il possesso dei requisiti di studio e professionali esteri, l’impegno a rispettare l’articolo 2 del Tuir e gli eventuali estremi per la proroga (figli o acquisto dell’immobile). Il datore di lavoro applicherà lo scomputo del 90% direttamente sulle ritenute alla fonte in busta paga. Qualora l’applicazione non fosse tempestiva, il contribuente potrà comunque recuperare le imposte presentando la successiva dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Persone Fisiche).