Se il soggetto responsabile non coincide con il proprietario dell’impianto, gli incentivi e i ricavi del ritiro dedicato non possono essere trattenuti automaticamente da chi ha la convenzione con il Gestore dei servizi energetici (Gse). Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11085/2026, pubblicata lo scorso 25 aprile. Secondo la Cassazione, gli importi spettano al proprietario dell’impianto, in quanto legati allo sfruttamento economico dell’impianto.
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La decisione della Cassazione
La pronuncia nasce da una vicenda che ha coinvolto due impianti fotovoltaici, finiti al centro di una procedura fallimentare. La società Sipmo Srl, subentrata nelle convenzioni con il Gse, continuava a incassare sia le tariffe incentivanti sia i corrispettivi del ritiro dedicato. Il proprietario degli impianti, Rev Gestione Crediti Spa, chiedeva però la restituzione delle somme, sostenendo che derivassero dallo sfruttamento di beni di sua proprietà.
Il Tribunale aveva inizialmente dato torto al proprietario, ma la Cassazione ha ribaltato la decisione. Secondo i giudici, la convenzione Gse individua il soggetto che può incassare gli importi, ma non stabilisce automaticamente chi abbia diritto a trattenerli. Se l’impianto appartiene a un altro soggetto, i flussi economici devono seguire la proprietà dell’asset.
Il nodo dei frutti civili
L’aspetto più rilevante della decisione riguarda il tema dei frutti civili, definiti dall’art. 820 del Codice Civile come i redditi che un bene produce nel tempo. L’esempio più immediato è quello dei canoni di locazione di un immobile: non sono il bene in sé, ma il rendimento economico che da quel bene deriva.
Applicare questo concetto al fotovoltaico significa riconoscere che l’impianto non è soltanto una struttura tecnologica, composta da pannelli, inverter, collegamenti e autorizzazioni. È anche un bene capace di produrre reddito. E quel reddito, secondo la lettura della Cassazione, segue la proprietà dell’impianto.
È un chiarimento che rafforza la posizione del proprietario e che può diventare decisivo nei rapporti con gestori, affittuari, utilizzatori, società di leasing o soggetti terzi coinvolti nella gestione dell’impianto. Quindi il Gse paga il soggetto registrato nei propri sistemi, ma se quest’ultimo non coincide con il proprietario dell’impianto, deve restituire le somme percepite.
Cosa cambia per proprietari, investitori e condomini
L’impatto pratico della sentenza è ampio. I soggetti più direttamente coinvolti sono:
- chi possiede un impianto fotovoltaico affidato in gestione a terzi, che dovrà verificare le clausole contrattuali sulla destinazione dei proventi Gse;
- chi acquista un immobile con pannelli solari già installati, che, salvo accordi diversi, subentra nei diritti economici legati alla produzione;
- chi gestisce un impianto altrui e ne incassa i proventi, che è ora esplicitamente obbligato a restituirli al proprietario;
- i soggetti coinvolti in procedure fallimentari o concorsuali dove gli impianti fotovoltaici siano asset rilevanti.
Per gli investitori, la pronuncia offre maggiore certezza; sapere che i proventi sono collegati alla proprietà dell’impianto permette di stimare con più precisione il rendimento dell’operazione. Per chi gestisce impianti non propri, deve ora fare attenzione alle clausole contrattuali, che devono essere scritte con precisione. L’ambiguità potrebbe, infatti, tradursi in un contenzioso.