Non sempre è possibile detrarre gli interessi passivi del mutuo per l’acquisto o la costruzione della prima casa. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate che, rispondendo a un interpello di un contribuente, ha analizzato le varie casistiche previste dalla legislazione tributaria del nostro Paese.
La detrazione degli interessi del mutuo dalla dichiarazione dei redditi è possibile sia quando l’intestatario è solo uno dei due coniugi, sia quando entrambi sono intestatari dell’immobile e del mutuo. In questo secondo caso, è possibile detrarre solamente il 50% degli interessi nel caso in cui uno dei due abbia già un immobile con “status” di prima casa, oppure al 100%, nel caso in cui nessuno dei due coniugi abbia già un’abitazione. Come sottolinea però l’Agenzia delle Entrate, non sempre è possibile detrarre per intero gli interessi passivi.
Ed è proprio questo il caso affrontato dall’Agenzia delle Entrate in uno dei suoi ultimi interpelli. Nella casistica specifica, un contribuente chiedeva all’amministrazione finanziaria se potesse detrarre per intero gli interessi del mutuo ipotecario acceso per la costruzione dell’immobile da adibire a prima abitazione. Il mutuo, così come la casa, è intestato a entrambi i coniugi e la moglie è a carico del marito. Secondo il contribuente, quindi, poteva detrarre il 100% degli interessi passivi, sommando al suo 50% anche la quota di mutuo (e di interessi da detrarre) del coniuge.
Non è stata dello stesso avviso l’Agenzia delle Entrate, che ha rigettato la richiesta del contribuente, consentendogli così di detrarre solamente la sua quota di interessi passivi. Le motivazioni che hanno spinto l’Agenzia verso questa decisione sono basate sulla “natura” del mutuo stesso. In caso di costruzione dell’abitazione principale, infatti, la legislazione finanziaria del nostro Paese non dà modo ai contribuenti di trasferire da coniuge a coniuge la detrazione, anche se la casa e il mutuo sono intestati a entrambi.
La situazione sarebbe stata diversa, invece, se il mutuo ipotecario fosse stato contratto per l’acquisto della prima abitazione e non per la sua costruzione. La legislazione finanziaria, infatti, prevede che in caso di acquisto la detrazione possa essere trasferita dal coniuge a carico al coniuge che effettua la dichiarazione dei redditi.