Registrare un professore a lezione e postarlo online, rischio una denuncia?

Registrare un professore durante la lezione e diffondere il video online può costare caro: la legge tutela la privacy e l’immagine dei docenti, prevedendo sanzioni e risarcimento danni per chi viola questi diritti.

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Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

Avvocato civilista con passione per la scrittura, rende il diritto accessibile attraverso pubblicazioni mirate e consulenze chiare e personalizzate.

Pubblicato: 27 Giugno 2025 17:47

Fino a qualche anno fa ciò che accadeva in classe restava tra le mura della scuola. Oggi basta un telefono per registrare una lezione e renderla accessibile a chiunque, in pochi istanti, con una semplice pubblicazione online. Registrare un professore, magari per rivedere la spiegazione o per far circolare online una “gaffe”, può sembrare un gesto innocuo o addirittura divertente. Ma la legge cosa prevede in questi casi? Gli interrogativi sono tutt’altro che scontati: è lecito registrare un professore senza il suo consenso? E cosa si rischia se quella registrazione finisce su internet?

La risposta non è semplice, perché la legge – tra tutela della privacy, diritto all’immagine e responsabilità civili e penali – impone regole che spesso sono ignorate o sottovalutate, sia dagli studenti sia dagli adulti.

È legale registrare il professore durante la lezione senza consenso?

La disciplina sulle registrazioni audio e video in classe trova il proprio riferimento nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e nel Codice della privacy (D.lgs. n. 196/2003).

L’art. 6 del GDPR stabilisce che:

Il trattamento dei dati personali, che si realizza anche tramite una semplice registrazione audio o video, è lecito solo in presenza di un valido presupposto giuridico, tra cui il consenso dell’interessato.”

Il consenso dell’insegnante alla registrazione non può mai essere considerato implicito, neanche nel caso di lezione pubblica, poiché la lezione stessa, pur rivolta a una platea di studenti, non è un evento destinato alla diffusione indiscriminata o alla ripresa da parte di chiunque sia presente.

Il Garante Privacy ha chiarito che la registrazione delle lezioni, per essere considerata legittima, necessita del consenso informato del docente, anche quando la finalità è personale o di studio.

La giurisprudenza ha ritenuto che la registrazione di una lezione universitaria, a fini personali e senza diffusione a terzi, non costituisce di per sé illecito, ma solo qualora non si oltrepassino i limiti del lecito uso e sia esclusa ogni forma di diffusione o condivisione non autorizzata. Tuttavia, resta fermo che la persona registrata ne sia almeno informata, anche quando la finalità è solo didattica (Trib. RM sent. n. 14701/2019).

Cosa succede se il video della lezione viene pubblicato online?

La pubblicazione online del video di una lezione, che ritrae e registra un professore, costituisce un salto qualitativo rispetto alla mera registrazione a uso personale. In questo caso, ci si trova di fronte a una diffusione di dati personali e immagini.

Innanzitutto, la pubblicazione comporta la perdita di controllo sul contenuto: una volta online, la registrazione può essere condivisa, modificata o utilizzata per finalità estranee a quelle per cui era stata eventualmente raccolta. Da un punto di vista giuridico, il docente può agire per ottenere la rimozione del contenuto e il risarcimento per i danni subiti, specie se dalla diffusione derivino un danno all’immagine o un pregiudizio alla sua reputazione professionale.

In particolare, l’art 167 del Codice Privacy (D.lgs. n. 196/2003) punisce chi, al fine di trarre profitto o arrecare danno, comunica o diffonde dati personali in violazione delle norme di legge. In aggiunta, il reato di diffamazione online (art. 595, co.3, c.p.) degli insegnanti può configurarsi se il video contiene espressioni lesive dell’onore e della reputazione del docente, con pene aggravate dal mezzo di pubblicazione.

Uno studente che carica su un Tik Tok la registrazione di una lezione in cui il professore appare o si sente distintamente, magari con frasi decontestualizzate o in un momento di difficoltà, rischia non solo una richiesta di rimozione immediata da parte della piattaforma, ma anche una denuncia per diffamazione e la richiesta di risarcimento danni, senza escludere un coinvolgimento disciplinare nell’ambito scolastico.

Cosa prevede la legge sulla privacy per studenti e docenti?

Qualunque registrazione effettuata in ambito scolastico, che permetta di identificare anche indirettamente una persona (come la voce o il volto di un insegnante durante una lezione), costituisce un trattamento di dati personali.”

Pertanto, anche la scuola se decide di registrare le lezioni per motivi didattici, è tenuta a informare preventivamente tutti i soggetti coinvolti, spiegando finalità, durata e destinatari delle registrazioni. Il Garante Privacy ha sottolineato che non basta il semplice consenso verbale per effettuare registrazioni scolastiche: è necessaria una base giuridica chiara, che può essere il consenso scritto. In ogni caso, la scuola deve assicurare informative privacy per le registrazioni scolastiche, indicando le modalità del trattamento e i diritti degli interessati, compresa la possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento.

In quali casi la registrazione della lezione è permessa?

Il primo caso in cui la registrazione a fini didattici è ammessa riguarda la presenza di studenti con bisogni educativi speciali o con disabilità certificata. In questa situazione, la registrazione può rappresentare uno strumento indispensabile per garantire il diritto allo studio e il principio di pari opportunità. La normativa prevede che:

per i percorsi didattici personalizzati (PEI), la scuola possa autorizzare la registrazione della lezione solo dopo aver acquisito il consenso informato sia dell’insegnante che dello studente (o dei genitori, se minore)”.

Tale autorizzazione deve essere circoscritta alle reali esigenze dello studente e deve essere rinnovata periodicamente, anche in base agli sviluppi del progetto educativo individualizzato.

Al di fuori dei casi previsti per il PEI o esigenze simili, l’autorizzazione della scuola a registrare può essere concessa solo quando ricorrono motivazioni specifiche e, comunque, sempre previo consenso esplicito dell’insegnante. In molte scuole, i regolamenti di istituto disciplinano le condizioni in cui la registrazione della lezione è permessa, imponendo spesso l’obbligo di motivare la richiesta e di limitare la registrazione esclusivamente all’uso personale e non alla diffusione.

Cosa rischia chi registra e diffonde senza permesso?

Il rischio di querela per la registrazione del professore è concreto ogni volta che uno studente, senza il consenso dell’insegnante, registra una lezione e pubblica il video online. Come anticipato, la legge prevede conseguenze articolate su più livelli: penale, civile e amministrativo.

Sotto il profilo penale, la pubblicazione non autorizzata può costituire trattamento illecito di dati personali (art. 167 del Codice Privacy), punibile, nelle ipotesi più gravi e qualora ricorra un danno o un profitto, con la reclusione fino a tre anni. Se il video contiene anche commenti o tagli che ledono la reputazione del docente, può configurarsi il reato di diffamazione aggravata (art. 595, co. 3, c.p.), la pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni oppure la multa non inferiore a 516 euro; le pene sono più severe proprio perché commesso tramite internet o social network.

Dal punto di vista amministrativo, le sanzioni pecuniarie del GDPR, che possono arrivare fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato, sono pensate per le imprese e i titolari del trattamento, ma se l’autore è un privato cittadino (come uno studente), le sanzioni sono parametrate sulla gravità della violazione e sulla capacità contributiva della famiglia. Pertanto, uno studente che pubblica il video di un docente può andare incontro a una sanzione amministrativa di alcune migliaia di euro, cifra che può sembrare modesta rispetto ai massimali del GDPR, ma che nella pratica è significativa, specie se si considera che, in caso di minore età, la responsabilità patrimoniale ricade sui genitori (art. 2048 c.c.)

Sul piano civile, chi diffonde senza permesso una registrazione rischia il risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti dal professore. Il giudice, nel quantificare il risarcimento, tiene conto di vari elementi: la platea raggiunta dalla pubblicazione, la natura delle offese, il danno all’immagine professionale e personale del docente e l’eventuale persistenza del danno nel tempo. Se la diffusione ha avuto ampio impatto o è stata accompagnata da commenti denigratori, il risarcimento può raggiungere importi anche elevati.

Non va trascurata la responsabilità disciplinare in ambito scolastico: la scuola può disporre provvedimenti che vanno dalla sospensione fino all’allontanamento, in base alla gravità della condotta e al regolamento interno. Infatti, spesso i regolamenti scolastici vietano tassativamente la registrazione senza permesso, a prescindere dalla normativa nazionale