Mario Roggero è entrato nel carcere di Bollate il 17 luglio, mentre la moglie Mariangela Sandrone chiedeva a Sergio Mattarella “un atto di clemenza e di umanità” perché Roggero possa trascorrere “gli ultimi anni della sua vita insieme alla sua famiglia”. Nelle stesse ore, i legali dei familiari dei due rapinatori uccisi e dell’uomo rimasto ferito annunciavano di essere pronti ai pignoramenti per recuperare le provvisionali riconosciute dai giudici.
La vicenda nasce dalla violenta rapina del 28 aprile 2021. La moglie e la figlia del gioielliere furono minacciate con un coltello e con una pistola giocattolo percepita come vera. Quando i tre uomini uscirono dal negozio e raggiunsero l’automobile, Roggero prese il revolver, li inseguì e sparò. Per la Corte d’assise d’appello, in quel momento l’azione aggressiva era ormai «totalmente conclusa». La pena è stata ridotta a 14 anni e 9 mesi, mentre l’accertamento della responsabilità e le statuizioni civili sono rimasti fermi. Anche se la grazia fosse concessa, Roggero resterebbe obbligato a pagare le somme riconosciute alle parti civili.
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La grazia a Mario Roggero cancellerebbe anche i risarcimenti?
“No. La grazia può estinguere, ridurre o commutare la pena. Il credito risarcitorio riconosciuto alle parti civili segue un’altra strada e non viene cancellato dal decreto del Presidente della Repubblica”.
L’art. 87, co. 11, Cost. attribuisce al Capo dello Stato il potere di «concedere grazia e commutare le pene». Il provvedimento interviene sulla pena inflitta con una sentenza irrevocabile: può estinguerla in tutto o in parte oppure sostituirla con una pena diversa. Le pene accessorie cessano solo se il decreto lo prevede in modo espresso, mentre gli altri effetti penali della condanna restano. Le obbligazioni civili derivanti dal reato sono fuori da questo perimetro.
La domanda è diretta al Presidente della Repubblica e si presenta al Ministro della Giustizia. Possono sottoscriverla il condannato, un prossimo congiunto, il convivente, il tutore o curatore oppure un avvocato. Se il condannato è detenuto o internato, l’istanza può essere depositata anche presso il magistrato di sorveglianza.
L’istruttoria coinvolge il magistrato di sorveglianza e il procuratore generale, che raccolgono gli elementi utili ed esprimono i rispettivi pareri. Il Ministro trasmette poi il fascicolo al Quirinale con il proprio avviso, favorevole o contrario. Può dissentire, ma non porre un veto: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2006, ha chiarito che la decisione finale spetta al Presidente della Repubblica.
Se la grazia fosse concessa, Roggero potrebbe ottenere la riduzione o la commutazione della pena. Potrebbe essere liberato solo se il decreto estinguesse per intero la pena ancora da scontare. Non verrebbe assolto, il processo non sarebbe riaperto e gli spari non diventerebbero un fatto commesso in legittima difesa.
“La pena regola il rapporto tra lo Stato e il condannato. Il risarcimento regola il rapporto tra il responsabile del reato e le persone che ne hanno subito il danno”.
Il caso Roggero rende concreta questa distinzione. In appello è cambiata la durata della pena, mentre sono rimasti fermi le provvisionali, le spese delle parti civili e il diritto alla liquidazione completa del danno. La pena è cambiata. Le conseguenze civili no.
Perché i familiari dei rapinatori hanno diritto al risarcimento?
“Il risarcimento ristora il danno personale subito dai congiunti per la perdita del familiare, senza premiare né legittimare la rapina”.
L’art. 185 c.p. obbliga l’autore del reato a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali che ne derivano. Con la condanna, l’art. 538 c.p.p. consente al giudice penale di decidere anche sulla domanda delle parti civili (artt. 2043 e 2059 c.c.). Nel caso Roggero, i familiari delle persone uccise, hanno chiesto il ristoro per la sofferenza e la fine del rapporto familiare. È il danno iure proprio.
Una madre e un fratello hanno riferito di aver iniziato una cura farmacologica; altri testimoni hanno descritto rapporti costanti con la famiglia d’origine, la compagna e i figli. Gli importi sono stati poi differenziati in base al grado di parentela e alla concretezza del legame, usando le tabelle del Tribunale di Roma su valori prossimi ai minimi.
La difesa di Roggero ha chiesto una riduzione ai sensi dell’art. 1227 c.c., richiamando la rapina commessa dalle vittime. La Corte d’appello l’ha esclusa: le provvisionali erano già state liquidate su valori prossimi ai minimi e le modalità volontarie degli spari, avvenuti quando il pericolo era cessato, non giustificavano un ulteriore abbattimento.
Una valutazione distinta ha riguardato il terzo rapinatore, rimasto ferito. La Corte gli ha riconosciuto una provvisionale di 10.000 euro, tenendo conto della ferita alla gamba, delle conseguenze fisiche e psicologiche e della sua partecipazione all’assalto. Il ruolo avuto nella rapina ha inciso sull’importo, senza rendere lecita la condotta qualificata dai giudici come tentato omicidio.
Mario Roggero deve pagare 480mila o 780 mila euro?
Le provvisionali ammontano complessivamente a 480mila euro. La cifra di 780mila nasce sommando i 300mila euro versati prima del processo come parziale risarcimento.
La Corte d’assise ha tenuto conto del primo pagamento nel riconoscere le attenuanti generiche e nel determinare le somme successive. Ha poi liquidato quindici provvisionali distinte: 10mila euro al rapinatore ferito, quattro importi da 60mila euro, due da 35mila e otto da 20mila.
Gli artt. 538 e 539 c.p.p. consentono al giudice penale di riconoscere il diritto al risarcimento e rinviare al giudice civile la liquidazione completa. Nel caso Roggero, i giudici hanno assegnato subito la quota di danno già provata e l’hanno resa esecutiva ai sensi dell’art. 540, comma 2, c.p.p.
“La provvisionale è quindi denaro già riconosciuto e recuperabile. Il giudice civile stabilirà il danno complessivo e il residuo, tenendo conto dei pagamenti già eseguiti”.
Dopo la sentenza di Cassazione, i legali delle parti civili hanno dichiarato che Roggero «non ha ancora versato nulla» e hanno annunciato i pignoramenti. La frase appare riferirsi ai 480mila euro liquidati in sentenza, perché il precedente pagamento di 300mila euro risulta dagli atti. Gli atti disponibili non chiariscono, però, come quella somma sia stata ripartita tra i singoli creditori.
La tutela patrimoniale è già iniziata. Dopo il trasferimento alla moglie di parte degli immobili, la Corte d’assise d’appello ha autorizzato il sequestro conservativo chiesto dalle parti civili. Diverso il vincolo sui 50mila euro della raccolta fondi trasferiti su un conto tunisino: questa seconda misura garantisce le spese di giustizia e i crediti dello Stato.
Il debito civile sarà definito sommando il danno accertato, sottraendo quanto già pagato e recuperando il residuo sul patrimonio disponibile.