Ddl sicurezza, via libera del Cdm: dalla stretta sulla movida alla legittima difesa, cosa cambia

Il governo approva il nuovo ddl sicurezza. Fermo ai minori, divieto di aggregazione e pene più dure. E può cambiare anche il caso Roggero

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Giorgio Pirani

Giornalista economico-culturale

Giornalista professionista esperto di tematiche di attualità, cultura ed economia. Collabora con diverse testate giornalistiche a livello nazionale.

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Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo disegno di legge in materia di sicurezza che rafforza le misure contro le baby gang e introduce importanti modifiche al codice penale e civile. Il provvedimento, illustrato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa a Palazzo Chigi, integra il pacchetto sicurezza già convertito in legge lo scorso aprile con cinque nuovi articoli.

Il testo punta a rafforzare gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine per contrastare violenza giovanile, danneggiamenti di gruppo e aggressioni agli agenti.

Fermo preventivo esteso ai minorenni

Una delle novità del testo riguarda l’estensione della disciplina del fermo di prevenzione anche ai minorenni. La misura si applica nel corso di operazioni di polizia mirate a prevenire reati che turbano l’ordine pubblico, in particolare nei luoghi ad alta affluenza, come le aree della movida.

Il fermo scatta quando esiste un fondato motivo per ritenere che il minore possa mettere in atto condotte pericolose per la sicurezza pubblica. È il caso, ad esempio, della presenza di armi, oggetti atti ad offendere o caschi utilizzati per rendere difficile il riconoscimento. Piantedosi ha inoltre precisato che:

potrà essere applicato da tutti gli agenti di pubblica sicurezza impegnati nei servizi di ordine pubblico, compresi gli agenti della Polizia locale quando siano specificamente impiegati in tali attività.

Divieto di aggregazione contro le baby gang

Il ddl introduce un nuovo caso in cui il questore può emettere un avviso orale da parte del questore, con la quale si può disporre anche il divieto di aggregazione. La norma, che modifica l’articolo 3 del decreto legislativo 159/2011 (codice antimafia), è pensata per arginare la proliferazione di episodi di violenza e vandalismo legati alle baby gang nelle zone della movida locale.

Danneggiamento di gruppo, pene più severe e arresto in flagranza

C’è anche un inasprimento delle sanzioni per il reato di danneggiamento quando commesso da cinque o più persone. La nuova aggravante, che modifica l’articolo 635 del codice penale, prevede la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni, oltre a una multa fino a 15.000 euro.

Di conseguenza viene introdotto anche l’arresto facoltativo in flagranza per i responsabili di queste condotte. La misura si affianca all’estensione dell’arresto differito e rafforza gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine contro gli episodi di violenza collettiva.

Stop al risarcimento per chi commette rapine: il caso Roggero

Tra le disposizioni più discusse c’è la modifica al codice civile che esclude il diritto al risarcimento del danno per chi viene ferito o ucciso mentre commette reati come rapina, violenza sessuale, sequestro di persona a scopo di estorsione o furto in abitazione.

La norma richiama direttamente il caso di Mario Roggero, il gioielliere che nell’aprile 2021 uccise a colpi di arma da fuoco due rapinatori durante una tentata rapina, venendo condannato per eccesso colposo di legittima difesa. Durante il processo, si trovò a dover fronteggiare una richiesta di risarcimento di 3,3 milioni di euro da parte dei familiari delle vittime. Piantedosi ha chiarito che, nei casi in cui la vittima reagisca a un’aggressione, come una rapina in casa:

si può essere condannati penalmente, ma senza risarcimento

Procedibilità d’ufficio per lesioni agli agenti

Altra novità del ddl è la procedibilità d’ufficio per le lesioni personali causate a ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nell’esercizio delle loro funzioni. Fino a oggi, ha ricordato il ministro, questo tipo di reato, se relativo a lesioni lievi o lievissime, poteva essere perseguito solo tramite querela di parte.