Legittima difesa, cosa cambia con il nuovo ddl sicurezza: il caso Mario Roggero rivisto oggi

Il nuovo ddl sicurezza esclude il risarcimento del danno in favore di chi rimane ferito durante la commissione di alcuni gravi reati

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Mauro Di Gregorio

Giornalista politico-economico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

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Il nuovo ddl sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri cambia nuovamente i limiti della legittima difesa. Al centro c’è una norma che interviene sul codice civile e prevede l’esclusione del risarcimento del danno in favore di chi rimane ferito durante la commissione di reati gravi.

Il pensiero corre immediatamente al caso del gioielliere piemontese 72enne Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per avere ucciso due rapinatori dopo l’assalto al suo negozio di Grinzane Cavour (Cuneo). Ma la nuova disciplina non troverebbe comunque applicazione nella sua posizione giudiziaria. E non produce effetti sulla sentenza ormai definitiva.

Cosa cambia con il nuovo ddl sicurezza

L’intervento riguarda il codice civile e stabilisce che non spetta il risarcimento del danno quando il fatto avviene durante la commissione di alcuni specifici reati da parte del soggetto che chiede il risarcimento.

Tra i reati indicati dal testo ci sono:

  • violenza sessuale;
  • atti sessuali con minorenne;
  • violenza sessuale di gruppo;
  • furto in abitazione e furto con strappo;
  • rapina;
  • sequestro di persona a scopo di estorsione.

Quindi il malintenzionato che subisce un danno mentre sta commettendo uno di questi reati non potrà ottenere il risarcimento civile dall’aggredito che reagisce.

Si specifica che il provvedimento non modifica la disciplina penale della legittima difesa prevista dall’articolo 52 del codice penale. Cambiano solo le conseguenze sul piano civile, e non anche i criteri con cui il giudice valuta se una reazione sia o meno legittima.

Il caso Mario Roggero

La vicenda che riguarda il gioielliere Mario Roggero risale al 28 aprile 2021, quando tre rapinatori fecero irruzione nella gioielleria di Mario Roggero a Grinzane Cavour. Dopo la rapina il commerciante inseguì i rapinatori fuori dal negozio ed esplose diversi colpi d’arma da fuoco in strada, uccidendo due malviventi e ferendone un terzo.

Legittima difesa e risarcimenti, il nuovo ddl sicurezza ridisegna le regole
ANSA
Nella foto: rilievi sul luogo della rapina alla gioielleria di Mario Roggero (nel tondo) a Grinzane Cavour, Cuneo, 28 aprile 2021.

Nel corso del processo, la magistratura ha ritenuto che, al momento degli spari, il pericolo imminente per l’incolumità fosse ormai cessato perché i rapinatori erano in fuga. Per questo motivo non è stata riconosciuta la legittima difesa né l’eccesso colposo.

Il processo a Mario Roggero si è così concluso in Cassazione con una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per omicidio volontario. “Alla mia età questa condanna corrisponde all’ergastolo”, ha commentato il gioielliere.

Sul piano civile, i familiari dei rapinatori uccisi hanno avanzato una richiesta di risarcimento di circa 3,3 milioni di euro, mentre è già stata disposta una provvisionale immediatamente esecutiva.

Perché la nuova norma non si applica a Roggero

Nonostante il caso Roggero sia stato uno dei detonatori che hanno spinto il Governo Meloni a imporre una stretta, i dettami dell’ultimo ddl sicurezza non possono essere applicati al caso specifico. Per due motivi.

Il primo è che il ddl sicurezza è un disegno di legge e dovrà completare l’intero iter parlamentare prima di entrare in vigore.

Il secondo riguarda il principio generale di irretroattività della legge. In assenza di una specifica previsione, le nuove norme si applicano soltanto ai fatti successivi alla loro entrata in vigore. Inoltre, la sentenza nei confronti di Roggero è ormai definitiva e il giudicato non viene modificato dall’approvazione di una legge successiva.

Di conseguenza, la nuova disciplina potrà incidere solo sui casi futuri.

Cosa dice oggi la legge sulla legittima difesa

La disciplina della legittima difesa resta quella prevista dall’articolo 52 del codice penale, modificato dalla riforma del 2019.

La reazione è consentita quando esiste un’aggressione ingiusta e un pericolo concreto e attuale. La legge riconosce inoltre particolari tutele nei casi che avvengono all’interno del domicilio o di un’attività commerciale.

Le altre novità del ddl sicurezza

Oltre alla norma sul risarcimento, il disegno di legge sulla sicurezza introduce altre misure che andranno a integrare il pacchetto sicurezza approvato nel febbraio 2026.

Tra le principali novità figurano:

  • nuove misure contro i cosiddetti “maranza” con il divieto di aggregazione disposto dal questore;
  • chi porta armi o oggetti per offendere potrà essere fermato pure dai vigili urbani;
  • estensione del fermo preventivo anche ai minorenni in particolari situazioni di rischio per l’ordine pubblico;
  • aggravanti per gli episodi di danneggiamento e vandalismo commessi da gruppi di almeno cinque persone, con possibilità di arresto in flagranza e arresto differito;
  • procedibilità d’ufficio per le lesioni personali commesse contro ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza durante lo svolgimento delle loro funzioni.

Il provvedimento dovrà ora essere esaminato e approvato dal Parlamento. Diverrà legge dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.