I lavori condominiali mi hanno danneggiato casa: chi paga i danni?

Quando i lavori condominiali danneggiano un appartamento, il risarcimento non dipende dal fatto che i lavori siano stati deliberati dal condominio, ma dalla causa concreta del danno.

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Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

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I lavori condominiali iniziano, l’impresa monta i ponteggi e gli operai intervengono sulle parti comuni, poi nell’appartamento compare una crepa, un’infiltrazione o una macchia sul soffitto che prima non c’era. Il danno è sotto gli occhi di tutti e, per chi lo subisce, il nesso causale appare evidente. Eppure, individuare di chi sia la responsabilità è tutt’altro che immediato: la coincidenza tra l’avvio del cantiere e il danno subito non è sufficiente a stabilire chi debba risarcire il proprietario.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11857 del 2025, ha riaffermato la necessità di ricostruire come il danno si è prodotto e quali prove lo collegano ai lavori eseguiti. Da questa ricostruzione dipende anche a chi chiedere il risarcimento: il condominio, l’impresa appaltatrice, il direttore dei lavori o più soggetti insieme. L’assicurazione si muove su un piano diverso: può coprire il sinistro se la polizza comprende quel tipo di danno.

Il condominio risponde dei danni causati dai lavori?

“Il condominio non risponde sempre. È responsabile se il danno è riconducibile a una parte comune, a un obbligo di custodia o alla sua sfera di controllo”.

La delibera assembleare autorizza i lavori, ma non prova da sola che cosa abbia causato il danno nell’appartamento. Bisogna capire da quale fatto materiale nasce il pregiudizio.

L’art. 1117 c.c. individua le parti comuni dell’edificio, come tetto, facciata, muri maestri, scale, lastrici, impianti e strutture destinate all’uso comune. Se l’infiltrazione arriva da una copertura condominiale, da una facciata non protetta durante i lavori o da un impianto comune, si applica l’art. 2051 c.c.:

“Il condominio può rispondere come custode della cosa che ha provocato il danno, salvo che provi il caso fortuito”.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 20943 del 2022, hanno chiarito il criterio della responsabilità da custodia. Il danneggiato deve dimostrare il nesso tra la cosa e il danno; il custode, per liberarsi, deve provare un fatto esterno idoneo a interrompere il collegamento. La diligenza nella gestione o l’affidamento dei lavori a una ditta non bastano, da soli, a escludere la responsabilità.

Se il pregiudizio nasce dalla parte comune, il condominio resta nel perimetro della responsabilità del custode. Se, invece, il danno dipende dal modo in cui il cantiere è stato eseguito, il discorso si sposta sull’impresa e su chi ha materialmente gestito l’intervento.

Se il danno lo ha fatto la ditta, il condominio può chiamarsi fuori?

L’art. 1655 c.c. assegna all’impresa appaltatrice l’organizzazione dei mezzi e la gestione dell’opera a proprio rischio. Ponteggi montati male, protezioni assenti, coperture provvisorie lasciate scoperte, urti, rotture o infiltrazioni provocate dalla lavorazione spostano l’attenzione sulla condotta della ditta. L’appalto spiega il ruolo dell’impresa nel cantiere; per il proprietario danneggiato, la richiesta di risarcimento si costruisce sulla condotta che ha prodotto il danno.

Se il danno proviene dal modo in cui i lavori sono stati eseguiti, il riferimento è l’art. 2043 c.c.:

“Chi chiede il risarcimento deve dimostrare un danno ingiusto, una condotta concreta, il collegamento causale tra quella condotta e il danno e almeno la colpa”.

Ad esempio, se durante il rifacimento del tetto o del lastrico l’impresa lascia una copertura provvisoria scoperta e, dopo la pioggia, l’acqua entra nell’appartamento, occorre dimostrare che cosa è stato fatto o omesso, quale cautela mancava, come quell’omissione ha provocato l’infiltrazione e quale danno ne è derivato.
L’affidamento dei lavori alla ditta lascia aperta la posizione del condominio se il danno conserva un legame con la parte comune o con il modo in cui l’intervento è stato seguito.

Durante l’appalto, il condominio, come committente, può verificare lo svolgimento dei lavori (art. 1662 c.c.). Se il danno emerge da segnali già visibili nel cantiere — coperture esposte, protezioni mancanti, infiltrazioni segnalate — la responsabilità si ricostruisce guardando anche a chi poteva accorgersi del problema e chiedere correzioni prima che il pregiudizio si aggravasse.

Il direttore dei lavori può rispondere quando il danno rivela un problema tecnico riconoscibile: impermeabilizzazioni carenti, fessurazioni diffuse, distacchi, lavorazioni non a regola d’arte, controlli mancati. La Cassazione, con la sentenza n. 8213 del 2026, conferma la possibile responsabilità del direttore dei lavori insieme all’appaltatore quando la carente vigilanza è collegata causalmente ai difetti dell’opera.

L’art. 2055 c.c. consente di chiedere il risarcimento ai soggetti che hanno contribuito allo stesso danno; chi paga potrà poi rivalersi sugli altri nei rapporti interni. La solidarietà evita che il danneggiato resti bloccato nel rimpallo tra condominio, impresa e tecnici.

Soggetto Quando può rispondere
Condominio Se il danno nasce da una parte comune, da un obbligo di custodia o da una sfera di controllo condominiale. Conta il nesso tra la cosa comune e il danno, ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Impresa Se il danno deriva dal modo in cui ha eseguito il cantiere. Servono condotta, colpa, nesso causale e danno, secondo l’art. 2043 c.c.
Direttore dei lavori Può rispondere se il danno rivela un problema tecnico riconoscibile e la vigilanza carente è collegata causalmente al difetto dell’opera.
Più soggetti insieme Entrano in gioco se più condotte hanno contribuito allo stesso danno. L’art. 2055 c.c. evita che il danneggiato resti bloccato nel rimpallo tra condominio, impresa e tecnici.
Assicurazione Si colloca su un piano diverso: non è il soggetto che ha causato il danno, ma può coprire il sinistro se la polizza comprende quel rischio e se la denuncia è corretta.

Quali prove servono prima di chiedere il risarcimento?

La richiesta di risarcimento dei danni non deve limitarsi a dire “il danno è comparso durante i lavori”, ma deve mettere in fila i fatti.
L’amministratore è il primo destinatario se il danno riguarda lavori deliberati dal condominio o parti comuni dell’edificio, perché l’art. 1130 c.c. gli attribuisce compiti legati all’esecuzione delle delibere, alla disciplina delle cose comuni, alla manutenzione e agli atti conservativi sulle parti comuni.

La PEC o la raccomandata A/R devono indicare il danno, la data in cui è stato scoperto, i lavori in corso, i locali interessati, le foto allegate e la richiesta di sopralluogo. Conviene chiedere anche l’apertura del sinistro, la trasmissione della segnalazione all’impresa e la conservazione della documentazione di cantiere.

La pratica assicurativa parte da questa base. La compagnia valuta la copertura in base alla polizza, ai tempi della denuncia, alle esclusioni e alle eventuali franchigie. Può rilevare la polizza globale fabbricati, la copertura assicurativa dell’impresa o la polizza professionale del tecnico.

Se il danno è serio, foto e preventivi aprono la strada alla perizia. Il tecnico può ricostruire da dove arriva l’acqua, se la lesione è compatibile con i lavori, se esistevano problemi precedenti e quale intervento serve per il ripristino.

Quanto posso chiedere per i danni e cosa resta a mio carico?

“Il risarcimento per i danni causati dai lavori condominiali comprende le perdite che il proprietario riesce a documentare e collegare al fatto dannoso”.

L’art. 1223 c.c. porta la richiesta su due voci: la perdita subita (danno emergente) e il mancato guadagno (lucro cessante), purché siano conseguenza immediata e diretta del danno.

Nel caso concreto possono rientrare le spese di ripristino dell’appartamento, i danni a mobili, pavimenti, infissi, pareti e soffitti, i costi tecnici, le spese documentate per una sistemazione provvisoria e il mancato godimento dell’immobile. Se la casa era locata, destinata a locazione breve o comunque capace di produrre reddito, può entrare anche il lucro cessante. Il danno non patrimoniale è più rigoroso. Disagio, stress e fastidi del cantiere non bastano da soli; serve una lesione autonoma e provata.

Il proprietario danneggiato conserva anche la sua posizione di condomino. Può chiedere il risarcimento ai responsabili e, nello stesso tempo, partecipare alla ripartizione di alcune spese comuni secondo gli artt. 1123 e 1126 c.c.
Il credito risarcitorio riguarda il danno subito e i soggetti responsabili; la quota condominiale riguarda il riparto interno delle spese comuni. I due piani possono convivere senza cancellarsi.
Prima della causa, nelle controversie condominiali, può essere necessaria la mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010. Ci si arriva con prova, quantificazione e soggetti già individuati.