Conti correnti sotto la lente del Fisco, al via i controlli su P. Iva: chi rischia

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21095/2026, conferma i poteri di controllo dell'Agenzia delle Entrate sui conti correnti

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

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Il Fisco italiano può utilizzare i conti correnti per ricostruisce il reddito prodotto da chi svolge due attività diverse ma risulta titolare di una sola P. Iva. Lo ha ribadito recentemente la Corte di Cassazione (come ripreso dall’ordinanza n. 21095/2026) che, rifacendosi alla normativa sulle indagini finanziarie, ha chiarito perché in questi casi l’Agenzia delle Entrate può utilizzare le informazioni relative ai rapporti bancari e verificare se quanto dichiarato dal corrisponda alle movimentazioni registrate dagli istituti di credito.

Controlli sui conti correnti: cosa può verificare il Fisco

L’Agenzia delle Entrate può utilizzare i dati e le informazioni relative ai rapporti finanziari del contribuente in caso di rettifiche e accertamenti fiscali. A giustificare questo tipo di intervento è il meccanismo della presunzione legale relativa. Ovvero, quando e se vengono individuati movimentazioni finanziarie sospette (per importo o frequenza), allora l’amministrazione non è tenuta a dimostrare ulteriormente che ogni somma rappresenti un reddito non dichiarato. Al contrario, l’onere della prova passa in capo al contribuente, il quale deve dimostrare che le somme in questione:

Il fatto che il Fisco possa controllare i conti correnti, infatti, non significa automaticamente che ogni versamento sul conto equivalga a evasione fiscale.

Il caso

Il caso su cui si è pronunciata la Cassazione riguardava un contribuente che esercitava contemporaneamente due attività che facevano capo alla stessa partita Iva (da una parte era avvocato, quindi lavoratore autonomo, dall’altra conduceva un’attività imprenditoriale agricola).

Nel corso delle indagini, l’Agenzia delle Entrate aveva individuato però una serie di movimentazioni bancarie considerate rilevanti ai fini dell’accertamento. A questo punto:

  • l’ufficio aveva imputato integralmente la maggiore materia imponibile all’attività professionale di avvocato, anche perché dall’esame della contabilità dell’impresa agricola non erano emerse anomalie tali da far presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati;
  • il contribuente aveva contestato questa impostazione, sostenendo che spettasse prima al Fisco dimostrare a quale delle due attività fossero riferibili i movimenti bancari. Solo dopo questa dimostrazione, secondo la sua tesi, sarebbe dovuto scattare il suo obbligo di fornire la prova contraria.

La Cassazione ha però respinto questa impostazione. Secondo i giudici, proprio perché il contribuente aveva utilizzato un’unica partita Iva per due attività differenti, spettava a lui indicare in maniera analitica la riconducibilità delle singole operazioni bancarie all’una oppure all’altra attività. In particolare:

  • per gli imprenditori, la presunzione può riguardare sia i versamenti sia i prelevamenti dai conti correnti;
  • per i liberi professionisti rimane invece la presunzione relativa ai versamenti. Di conseguenza, quando un versamento sul conto viene contestato nell’ambito di un’indagine finanziaria, il contribuente deve essere in grado di dimostrarne l’estraneità ai compensi imponibili.

Chi rischia

Qualsiasi titolare di P. Iva che non riesce a dimostrare l’origine lecita dei movimenti finanziari oggetto di accertamenti, rischia di vedersi contestate le somme in questione, che possono essere tassate e recuperate del Fisco (insieme a interessi, oneri e possibili sanzioni).

La prova deve essere analitica, cioè riferita alle singole operazioni contestate. Pertanto, quando possibile, è opportuno poter collegare ogni movimento a un documento o a un fatto. Per esempio:

  • una fattura emessa;
  • un pagamento ricevuto;
  • una vendita;
  • un rimborso;
  • un trasferimento tra conti;
  • una somma già dichiarata;
  • un’operazione priva di rilevanza reddituale.

In assenza di un espresso divieto normativo, il contribuente può utilizzare anche presunzioni semplici, purché siano basate su elementi gravi, precisi e concordanti.