Personale Ata, bonus una tantum da 110 euro: i requisiti e quando arriva davvero

Previsto dal nuovo Ccnl Scuola 2025-2027, l'importo spetta a chi è in servizio nel 2025-2026 ma arriverà solo sul cedolino di gennaio 2027

Foto di Emanuela Colatosti

Emanuela Colatosti

Giornalista

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

Pubblicato:

Chiedi a QuiFinanza

Il recente rinnovo del Ccnl Scuola 2025-2027 ha introdotto importanti novità per i lavoratori del comparto Istruzione e Ricerca. Accanto agli incrementi stipendiali medi e alla liquidazione degli arretrati, il testo del contratto prevede una misura specifica destinata esclusivamente al personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario: un accredito straordinario una tantum pari a 110 euro lordi.

Mentre l’adeguamento delle tabelle retributive correnti e le prime competenze arretrate seguono i canali ordinari delle emissioni estive del sistema NoiPA, questa specifica indennità risponde a requisiti temporali e a una programmazione finanziaria differenti.

Le ragioni della misura e i requisiti di accesso

Il finanziamento dell’emolumento una tantum non grava sulle risorse ordinarie stanziate per gli aumenti tabellari, ma deriva direttamente dai risparmi di spesa generati dal rinvio dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale del personale Ata.

Il diritto a percepire il bonus da 110 euro è strettamente subordinato alla tipologia di inquadramento e al servizio effettivamente prestato. L’indennità spetta nello specifico a:

  • personale con contratto a tempo indeterminato, in servizio nell’anno scolastico 2025-2026;
  • personale con contratto a tempo determinato di durata annuale, con scadenza fissata al 31 agosto 2026;
  • personale con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, con scadenza fissata al 30 giugno 2026;
  • personale in regime di part-time, per il quale l’importo fisso viene riproporzionato in base alla percentuale di orario di lavoro indicata nel contratto individuale.

Il bonus non arriva con gli arretrati

Il bonus da 110 euro non sarà liquidato congiuntamente agli arretrati contrattuali attesi tra i mesi di luglio e agosto, ma si farà attendere fino a gennaio 2027.

La scelta di differire il pagamento risponde alle seguenti esigenze di verifica amministrativa:

  • la necessità di attendere la conclusione formale dell’anno scolastico per verificare il regolare completamento del servizio prestato;
  • il censimento puntuale dei supplenti a tempo determinato aventi diritto, monitorando i contratti attivi fino al 30 giugno o al 31 agosto;
  • la quantificazione esatta degli importi spettanti ai lavoratori in regime di part-time;
  • l’inserimento definitivo della voce di spesa all’interno del cedolino NoiPA ordinario, la cui elaborazione è programmata per il mese di gennaio 2027.

Come ed entro quando fare richiesta

Trattandosi di un beneficio economico di natura contrattuale, l’erogazione della somma una tantum non è subordinata alla presentazione di un’istanza cartacea o telematica, né all’invio di modelli attraverso il portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Di conseguenza, non è necessario attendere l’apertura di finestre temporali per l’invio delle domande, né esiste una data di scadenza per evitare la perdita del beneficio.

L’attribuzione dell’importo spetta direttamente ai sistemi informativi del Tesoro secondo queste modalità operative:

  • il riconoscimento automatico sul cedolino NoiPA dei dipendenti in possesso dei requisiti di servizio, senza alcuna richiesta da parte del lavoratore;
  • l’incrocio automatizzato dei dati relativi ai contratti di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche, gestito direttamente dall’anagrafe del personale;
  • la liquidazione della voce di spesa nella busta paga di gennaio 2027 per tutti i soggetti che risulteranno aver maturato i mesi di servizio richiesti;
  • la conservazione del diritto all’emolumento anche per chi cessa dal servizio prima del mese di accredito effettivo, con liquidazione d’ufficio delle competenze spettanti.