Assegno di Inclusione, dal 1° agosto al via i rinnovi: la prima mensilità sarà dimezzata

L'Inps chiarisce tempi e modalità per richiedere il nuovo rinnovo dell'ADI: attenzione alle scadenze, alle regole per il SIISL e alle novità sulle carte ADI

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Emanuela Galbusera

Giornalista di attualità economica

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Dal 1° agosto 2026 sarà possibile presentare una nuova domanda di rinnovo dell’Assegno di Inclusione (ADI) per i nuclei familiari che hanno concluso il periodo di fruizione del beneficio. A chiarire modalità, tempi e novità è l’Inps, con il messaggio n. 2437 del 22 luglio 2026, pubblicato in vista della conclusione del primo ciclo di rinnovi.
L’Istituto richiama l’attenzione su un aspetto fondamentale: la richiesta non può essere presentata prima della conclusione del periodo di erogazione, altrimenti verrà respinta.

A chi spetta il rinnovo dell’Assegno di Inclusione

Nel mese di luglio 2026 l’Inps eroga la dodicesima e ultima mensilità ai nuclei familiari che avevano già rinnovato l’Assegno di inclusione nel luglio 2025 e hanno percepito il beneficio senza interruzioni per i dodici mesi successivi. L’ADI, infatti, viene riconosciuto per 18 mesi e può essere rinnovato, senza interruzioni, per un anno.

Per queste famiglie, dal 1° agosto 2026 è possibile presentare una nuova domanda di rinnovo, così da continuare a beneficiare della misura di sostegno economico destinata ai nuclei in condizioni di fragilità.

Quando presentare la domanda

L’Inps precisa che la domanda di rinnovo può essere inoltrata esclusivamente dal mese successivo all’ultimo pagamento ricevuto, cioè dopo la conclusione del periodo di fruizione.
La regola vale sia per chi termina le 18 mensilità iniziali, sia per chi conclude il successivo ciclo di 12 mesi. Le domande presentate durante l’ultimo mese di erogazione non possono essere accolte e dovranno essere ripresentate dal mese successivo.
Una volta inviata la domanda e completati gli eventuali adempimenti richiesti, non è più previsto il mese di sospensione che caratterizzava la disciplina precedente: i pagamenti proseguono senza interruzioni.

La prima rata sarà dimezzata

Una delle particolarità del rinnovo riguarda l’importo della prima mensilità. L’Inps ricorda infatti che il primo pagamento del nuovo rinnovo è pari al 50% dell’importo mensile spettante, sia per i nuclei familiari rimasti invariati sia per quelli che hanno subito modifiche. Dalla seconda mensilità, invece, il beneficio torna a essere corrisposto per l’intero importo spettante.

Chi può presentare la domanda

La richiesta di rinnovo può essere presentata:

  • dallo stesso componente che aveva inoltrato la domanda precedente;
  • oppure da un altro componente maggiorenne dello stesso nucleo familiare.

Le procedure, però, cambiano a seconda che la composizione della famiglia sia rimasta invariata oppure no.

Per le famiglie che non hanno subito variazioni (ad eccezione di nascite o decessi), la procedura è semplificata. Non è necessario effettuare una nuova iscrizione al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) né sottoscrivere un nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD), poiché restano validi quelli già sottoscritti. Resta invece l’obbligo di presentarsi ai Servizi sociali entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, pena la sospensione del beneficio.

Quando la composizione del nucleo familiare è variata, ad esempio per l’uscita di uno o più componenti, occorre invece effettuare una nuova iscrizione al SIISL e sottoscrivere un nuovo Patto di Attivazione Digitale. In questi casi il pagamento della prima mensilità decorre solo dopo il completamento di questi adempimenti.

Attenzione alle certificazioni per le condizioni di svantaggio

L’Inps richiama anche l’attenzione delle famiglie che accedono all’ADI grazie alla presenza di una condizione di svantaggio. Nella nuova domanda devono essere indicati gli estremi delle certificazioni ancora valide. Se i documenti sono scaduti, occorre rinnovarli prima di presentare la richiesta: l’indicazione di certificazioni non più valide blocca infatti l’istruttoria della pratica.

Come funzionano le carte ADI

Il messaggio dell’Inps chiarisce anche la gestione delle carte ADI, sulle quali viene accreditato il beneficio.

Se il nucleo familiare è rimasto invariato e la domanda viene presentata dallo stesso richiedente (o da un altro componente già titolare di una carta ADI attiva), non viene emessa una nuova carta: gli accrediti continueranno sulla carta già in possesso del beneficiario, purché non sia stata bloccata, smarrita o disattivata.

Se invece il nuovo richiedente non possiede una carta ADI, ne verrà emessa una nuova intestata a suo nome. Le eventuali somme residue presenti sulla vecchia carta resteranno comunque utilizzabili dal precedente intestatario fino al loro esaurimento o alla scadenza dello strumento.

Diverso il caso dei nuclei familiari che hanno subito modifiche: in questa situazione l’Inps provvederà sempre all’emissione di una nuova carta ADI per il richiedente e, se previsto, anche per gli altri componenti beneficiari. Le vecchie carte continueranno a funzionare soltanto per consentire l’utilizzo del saldo residuo, ma non riceveranno più nuovi accrediti.