Come disdire il contratto d’affitto per gravi motivi

La disdetta di un contratto di affitto per gravi motivi può essere invocata, ma è necessario conoscere la procedura: ecco come fare

Abitare in affitto richiede la conoscenza dei contratti di locazione e dei doveri e diritti dell’affittuario: tra i diritti c’è la richiesta di disdetta anticipata del contratto, qualora insorgano motivi pressanti. La disdetta del contratto di affitto infatti deve essere giustificata dall’esistenza di gravi motivi che abbiano imposto tale scelta: ecco quali sono le procedure da seguire e i costi da sostenere.

Disdetta contratto di affitto: quali sono i gravi motivi?

La Corte di Cassazione afferma che, per esser considerati idonei alla richiesta di recessione del contratto di locazione da parte del conduttore, i gravi motivi “devono essere determinati da fatti estranei alla sua volontà, imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto, tali da rendergli oltremodo gravosa la sua prosecuzione. (Cass. 10 dicembre 1996, n. 10980, cfr. Cass. 260-91; Cass. 11466-92; Cass. 1098-94 Cass. 8-3- 2007 n. 5328)”. Un motivo può essere quindi considerato grave quando:

  • l’evento non è in alcun modo controllabile dalla volontà del conduttore;
  • l’evento è avvenuto dopo la conclusione del contratto e rende impegnativa la permanenza dell’affittuario.

Le cause per la disdetta del contratto di locazione possono essere molteplici e di vario genere, eccone alcune:

  • un eventuale trasferimento lavorativo in un’altra città;
  • un imprevisto problema di natura che impone il trasloco immediato;
  • un licenziamento che comporta una reale difficoltà per l’affittuario nel rispettare i pagamenti concordati in fase di firma del contratto;
  • la necessita di uno spazio maggiore a causa dell’aumento del nucleo familiare;
  • l’impossibilità psicologica dell’affittuario di rimanere nell’immobile a causa di un forte stress subito, come la perdita di un familiare, o a causa di problemi di stalking documentati.

Diversamente le cause possono riguardare l’ambiente circostante, come nel caso di gravi problemi igienici, condominiali, strutturali e ambientali che il proprietario dello stabile si rifiuta di risolvere nonostante le segnalazioni effettuate dall’affittuario.

Disdetta affitto: quali documenti presentare?

La disdetta del contratto di affitto per gravi motivi deve essere eseguita per iscritto, attraverso una lettera che deve essere consegnata al proprietario dell’immobile, almeno 6 mesi prima dell’effettivo trasloco. Nella lettera devono essere riportati tutti i dettagli del contratto, le date di permanenza dell’inquilino nello stabile, i motivi gravi del trasferimento, l’invito al proprietario per il controllo delle condizioni dell’immobile e la richiesta di restituzione della caparra all’affittuario, se non sono stati trovati eventuali danni durante il sopralluogo finale.

La disdetta anticipata del contratto di affitto prevede dei costi? Assolutamente sì: la prima cosa da fare è pagare la tassa di registro di 67 euro all’Agenzia delle Entrate, o con F24 o collegandosi al sito, entro 30 giorni dall’effettiva disdetta del contratto di affitto; questa tassa deve essere pagata dal proprietario dello stabile che, solo successivamente, può richiedere all’affittuario la parte che gli compete.

Terminata questa prima procedura, il proprietario deve consegnare il nuovo modello RLI compilato all’Agenzia delle Entrate, o tramite internet o direttamente allo sportello. Se il contratto di affitto è stato stilato con il sistema della cedolare secca, la tassa di registro non deve essere pagata, ma il proprietario dell’immobile deve ugualmente consegnare il modello RLI all’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dall’effettiva disdetta del contratto.

Se le date di pagamento delle imposte o di consegna del modello RLI non vengono rispettate è prevista una sanzione di 100 euro. È possibile ridurre la sanzione alla metà se il pagamento e la consegna avvengono entro 30 giorni successivi la scadenza. Infine, se la disdetta avviene per comprovati motivi di inadempimento del proprietario di casa, l’affittuario può rivalersi, chiedendo un risarcimento danni.