Autovelox, le nuove regole per l’estate: su quali strade si possono trovare e come difendersi

Il decreto ministeriale ha definito le nuove norme sul posizionamento degli autovelox, con le regole che riguardano solo gli impianti fissi

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Giorgio Pirani

Giornalista economico-culturale

Giornalista professionista esperto di tematiche di attualità, cultura ed economia. Collabora con diverse testate giornalistiche a livello nazionale.

Il decreto ministeriale di aprile ha stabilito nuove normative per il posizionamento degli autovelox. Le nuove regole variano in base al tipo di strada e di apparecchiatura (fissa o mobile) e non si applicano alle strade presidiate da agenti che fermano immediatamente il trasgressore. Esse riguardano principalmente le rilevazioni “a distanza” con successiva notifica del verbale, che costituiscono la maggioranza dei casi. Le postazioni fisse già installate dovranno essere adeguate entro 12 mesi, altrimenti saranno disattivate fino a quando non verranno messe a norma.

Con l’arrivo dell’estate e l’inizio dei primi esodi estivi, ecco tutte le regole da seguire per non incappare in un autovelox e rischiare multe salate.

Dove si possono installare gli autovelox

Ad aprile del 2024 il governo ha approvato il nuovo Codice della Strada, un decreto ministeriale voluto fortemente dalla Lega di Matteo Salvini. Un decreto che ha portato molti cambiamenti, soprattutto per gli autovelox, uno strumento che Salvini ha sempre voluto limitare. Con le nuove regole, per installare un autovelox su strade urbane o extraurbane è necessario che sia presente almeno una delle seguenti condizioni:

  • Alta incidentalità, da dimostrare con i dati degli ultimi cinque anni;
  • Impossibilità di fermare immediatamente i trasgressori, a causa delle caratteristiche specifiche della strada;
  • Velocità reali oltre il limite, documentate dal gestore.

Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, invece, i controlli rimangono sempre possibili. Le postazioni mobili devono rispettare le stesse regole delle postazioni fisse, a condizione che vengano utilizzate con agenti a distanza. I controlli sono consentiti su strade con limite di velocità non inferiore a 20 km/h, oltre ai limiti di 130 km/h sulle autostrade, 110 sulle strade extraurbane principali e 90 su quelle secondarie. Tra il segnale di limite e la postazione dell’autovelox deve esserci una distanza di almeno un chilometro.

Differenze tra postazioni mobili e fisse

Ma le nuove disposizioni valgono per tutti i tipi di autovelox? In realtà no, perché non tutti gli apparecchi mobili o temporanei collocati a bordo strada sono soggetti alle stesse regole; le normative si applicano specificamente a quelli utilizzati con il presidio di agenti a distanza, senza fermare i trasgressori, quando non è possibile installare postazioni fisse non presidiate.

In generale, i controlli su strade extraurbane sono consentiti solo su tratti con limiti superiori di almeno 20 km/h rispetto ai limiti generali fissati dall’articolo 142 del Codice della strada (130 km/h per le autostrade, 110 per le strade extraurbane principali, 90 per le altre extraurbane), salvo particolarità del tracciato o della piattaforma viabile che impongano limiti più bassi, adeguatamente segnalati e validi per almeno 2 km sulle autostrade, 1,5 km sulle extraurbane principali, 500 metri sulle altre extraurbane e 250 metri per gli itinerari ciclopedonali.

Tra il segnale di limite e la postazione di controllo deve esserci una distanza di almeno un chilometro. Inoltre, tra due postazioni di controllo deve esserci una distanza minima di 4 km sulle autostrade, 3 km sulle extraurbane principali e 1 km per le altre strade.

Vincoli diversi si applicano alle strade urbane. Su quelle di scorrimento (con carreggiate separate e altre caratteristiche che permettono di alzare il limite fino a 70 km/h), il limite non può essere inferiore a 50 km/h, salvo criticità di tracciato o alta incidentalità che giustifichino limiti inferiori, validi per almeno 400 metri. Sulle strade urbane di quartiere e locali, una postazione mobile può essere collocata solo se il limite è 50 km/h, senza deroga; lo stesso vale per le strade urbane ciclabili, dove il limite è di 30 km/h; per gli itinerari ciclopedonali, il limite deve valere per almeno 250 metri.

Il segnale di limite deve essere posizionato ad almeno 200 metri dalla postazione di controllo sulle strade urbane di scorrimento e a 75 metri sulle altre strade urbane. Tra due postazioni di controllo, incluse quelle fisse, deve esserci una distanza minima di 1 km sulle strade di scorrimento e di 500 metri sulle altre strade.

Le regole sulle strade extraurbane

I rilevatori fissi sulle strade extraurbane possono essere installati solo se il limite locale non è inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello generale; sono previste deroghe per criticità del tracciato o della piattaforma viabile. Questi limiti devono essere rispettati per almeno 2000 metri sulle autostrade, 1500 metri sulle extraurbane principali, 500 metri sulle altre extraurbane e 250 metri sugli itinerari ciclopedonali.

I controlli della velocità media sono consentiti solo su tratti con limite uniforme e senza diramazioni, oppure con diramazioni che hanno un volume di traffico “non significativo” (concetto non ulteriormente specificato; in passato si era stabilito che una diramazione fosse significativa se vi confluiva più del 10% del traffico del tratto precedente). La lunghezza del tratto sotto controllo non può essere inferiore a mille metri, con due ulteriori accortezze:

  • Evitare il frazionamento in un numero eccessivo di tratti;
  • Evitare la duplicazione di controlli se non c’è una distanza di almeno mille metri tra le postazioni.

I controlli fissi, sia per la velocità istantanea sia per quella media, sono consentiti anche nei cantieri se questi durano più di una settimana e presentano condizioni difficili per l’installazione di postazioni mobili. Il segnale di limite deve essere posizionato almeno 1 km prima della postazione di controllo.

Segnaletica di preavviso, entro quanto devono posizionarsi

Per garantire la legittimità della collocazione delle postazioni di controllo della velocità, è essenziale rispettare le disposizioni sulla segnaletica di preavviso, un requisito unico nel panorama delle violazioni amministrative. Secondo il Decreto Legislativo 121/2002 e l’articolo 142, comma 6-bis del Codice della strada, è obbligatorio posizionare una segnaletica di preavviso a monte della postazione di controllo, che sia essa fissa o mobile, con possibilità di contestazione immediata o differita.

In base a quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti con il Decreto del 15 agosto 2007, le distanze minime alle quali posizionare i preavvisi sono le seguenti:

  • 250 metri per le autostrade e le strade extraurbane principali,
  • 150 metri per le strade extraurbane secondarie e le strade urbane di scorrimento,
  • 80 metri sulle altre strade urbane.

Queste distanze sono cruciali per assicurare che i conducenti siano adeguatamente avvertiti della presenza del dispositivo di controllo, permettendo loro di ridurre la velocità e rispettare i limiti imposti.

Ricorsi in arrivo?

La complessità e l’articolazione delle regole relative ai controlli di velocità sollevano interrogativi significativi sulla regolarità dei verbali di violazione. Infatti il 18 aprile di quest’anno, la Corte di Cassazione aveva dato ragione a un cittadino multato per eccesso di velocità da un autovelox che era sì stato approvato, ma non ancora omologato.

Questa sentenza ha suscitato molte discussioni, in quanto ha evidenziato una problematica ampia: secondo quanto confermato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Repubblica, “non esistono dispositivi omologati, mancano gli standard europei e nazionali”. Da allora, la questione degli autovelox non ha trovato ancora una soluzione definitiva poiché il governo non ha ancora intrapreso una legislazione per affrontare e risolvere il problema.

Data l’elevata litigiosità e la complessità della materia, è probabile che si verifichino numerosi ricorsi. Queste controversie potrebbero essere di diverso tipo, con conseguenti orientamenti giurisprudenziali diversificati.