Tornare da una vacanza o rincasare dopo un breve ricovero ospedaliero e trovare la casa occupata e la serratura cambiata. È quanto capitato ad almeno 50.000 proprietari di alloggi o assegnatari di edilizia popolare. Il fenomeno, che stravolge la vita di chi lo subisce, è diffuso soprattutto nei grandi centri urbani. La cronaca quotidiana riporta casi sempre nuovi. I legittimi proprietari (o affittuari o assegnatari) non sono del tutto inermi: possono adire la via della giustizia, che però è lunga, impervia e non priva di costi. E nel frattempo sono costretti a pagarsi di tasca propria un nuovo alloggio.
L’occupazione abusiva è un reato
Oltre ai cani sciolti che operano da soli, esistono poi vere e proprie organizzazioni che gestiscono il racket delle case abusive nelle varie città con tanto di sentinelle che individuano in tempo reale gli appartamenti temporaneamente vuoti. Le vittime privilegiate sono i soggetti più deboli: anziani e disabili.
L’occupazione abusiva di un immobile è sanzionata dall’articolo 633 del codice penale: “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro. Si applica la pena della reclusione da 2 a 4 anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di 5 persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. Se il fatto è commesso da 2 o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata”.
Traduzione: di norma per questo tipo di reato la multa è relativamente blanda, se paragonata al danno cagionato. Inoltre si tenga conto che in Italia sotto i 4 anni di reclusione non si entra fisicamente in carcere.
Cosa fare se la casa è occupata
La prima contromossa è quella di fare una denuncia-querela per occupazione abusiva al commissariato di polizia o presso la stazione dei carabinieri. La denuncia darà il via al procedimento penale, durante il quale sarà possibile chiedere il risarcimento del danno in qualità di parti civili.
La via più veloce per rientrare in possesso della casa è quella di rivolgersi a un legale, delegato ad avviare un’azione di reintegrazione (detta anche “azione di spoglio”) innanzi al giudice civile del tribunale competente per territorio. Il diritto è garantito dall’articolo 1168 del codice civile. Il termine per agire è di un anno a partire da quando è avvenuta l’occupazione abusiva oppure dal momento in cui se ne ha conoscenza. Il legale redigerà un’apposita istanza di ricorso finalizzata a chiedere la reintegra nel possesso dell’abitazione e la relativa condanna degli occupanti abusivi all’immediato rilascio. Se ricorrono i presupposti, il giudice emetterà un’ordinanza di reintegrazione. In caso di resistenza degli occupanti il giudice richiederà il supporto di polizia o carabinieri.
Per ottenere lo sgombero degli abusivi possono essere necessarie da alcune settimane a diversi mesi. Ma la cronaca registra anche i casi di inquilini rimasti fuori casa ormai da anni.
Ma prima che il procedimento vero e proprio cominci, la giustizia obbliga le parti a tentare un accordo conciliativo. Cosa che allunga i tempi dello sgombero.
I diritti dei proprietari
I proprietari di casa possono anche adire l’azione di rivendicazione tramite l’intermediazione di un legale, a norma dell’articolo 948 del codice civile, con la quale viene portato a conoscenza delle autorità il diritto di proprietà sull’immobile. Il procedimento è più lungo rispetto ai casi precedenti. I diritti dei proprietari prevalgono sulla scadenza fissata in 1 anno per la denuncia-querela.
In determinati casi, i proprietari di immobili occupati sono dispensati dal pagamento dell’Imu.
Il diritto al risarcimento
Una recente sentenza della Cassazione (n. 30984 del 7 novembre 2023) ha stabilito che il proprietario di una casa occupata non ha l’obbligo di dimostrare il danno subito, che sorge in automatico al momento dell’occupazione. Il risarcimento riconosciuto sarà pari al canone di locazione di mercato nel caso in cui non sia possibile dimostrare l’entità esatta del danno.