La quattordicesima spetta anche in cassa integrazione a zero ore?

La quattordicesima è una mensilità che, a particolari condizioni, spetta ai lavoratori subordinati. I rapporti con la Cig a zero ore

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Ad inizio estate torna in auge l’argomento della quattordicesima, una mensilità aggiuntiva valevole per alcuni lavoratori subordinati, ed oggi – in virtù del DL n. 81 del 2007 – anche per i pensionati con redditi medio-bassi. Sicuramente si tratta di una somma di denaro che può fare molto comodo a chi ha programmato una vacanza nella bella stagione, o qualche spesa straordinaria in famiglia e – in relazione a questo istituto – non mancano i lavoratori che si domandano se sia compatibile con la cassa integrazione.

In particolare, la quattordicesima è attribuita anche a coloro che stanno vivendo un difficile periodo di cassa integrazione a zero ore? E se sì, quali sono le regole di riferimento per questo ammortizzatore sociale?

Scopriamolo insieme, non prima di aver ricordato alcuni aspetti essenziali della quattordicesima e del funzionamento dalla cassa integrazione guadagni – Cig, che ci aiuteranno ad aver più chiaro il contesto di riferimento.

Cosa è la quattordicesima in breve

Sgomberando il campo da possibili dubbi, ricordiamo che la quattordicesima – come d’altronde la tredicesima – consiste in un’erogazione supplementare di stipendio – tecnicamente una retribuzione differita. Essa si applica ai lavoratori dipendenti, nel rispetto di specifiche regole e requisiti ed è nata da specifici accordi sindacali.

L’ammontare della quattordicesima è versato in busta paga, nei mesi di giugno e luglio ed è stabilito secondo regole di cui ai singoli Ccnl di riferimento, per la propria azienda e categoria. Pertanto non spetta alla generalità dei lavoratori dipendenti, come invece la tredicesima.

In alcuni casi, anche se non prevista dal contrato collettivo, la quattordicesima viene pagata ugualmente a seguito di accordi individuali o aziendali. Pertanto il datore di lavoro può decidere autonomamente di erogarla, disciplinandola in un apposito accordo interno.

Andando a dare un’occhiata al proprio contratto collettivo, o anche al proprio contratto individuale, il lavoratore potrà perciò scoprire se questa somma è prevista per la propria attività – mentre in busta paga potrà trovarne la relativa voce. Ricordiamo altresì che nella RAL (Reddito Annuale Lordo) è compresa anche la quattordicesima, ovviamente se prevista. Infatti la RAL comprende tutti gli elementi fissi della retribuzione annuale, come stipendi mensili, tredicesima e quattordicesima.

Quest’ultima è versata, tra gli altri, ai dipendenti che lavorano nel settore terziario con il contratto commercio, nel settore chimico, nel settore degli autotrasporti e della logistica. Per esempio all’art. 221 del Ccnl commercio si legge quanto segue:

Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 […] in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità).

Per completezza ricordiamo altresì che il periodo di maturazione della quattordicesima mensilità non è coincidente con l’anno solare, ma viene stabilito dalla contrattazione collettiva tra il primo luglio ed il 30 giugno dell’anno successivo.

Cos’è la cassa integrazione a zero ore in breve

Come accennato in apertura, la cassa integrazione guadagni è un ammortizzatore sociale, ossia fa parte di quella lista di misure che mirano ad offrire supporto economico ai lavoratori subordinati, che hanno perso il posto di lavoro o le cui aziende stanno affrontando una delicata fase.

Alla cassa integrazione guadagni ricorrono le aziende che si trovano in crisi e devono provvedere a riorganizzazione la loro struttura e a ridimensionare il costo del lavoro. La finalità della cassa integrazione è consentire alle imprese, in attesa e nella speranza di riprendere la normale attività, di essere sgravate dai costi della manodopera non utilizzata, evitando di fatto un licenziamento collettivo.

Inoltre detta misura:

  • si sostanzia in un contributo economico versato dallo Stato, e in particolare dall’Inps, che sostituisce o integra la retribuzione;
  • è rivolta ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto per difficoltà produttive dell’azienda.

In particolare, la cassa integrazione a zero ore attiene ad una diminuzione totale di orario: i dipendenti con contratto di lavoro subordinato saranno sospesi integralmente dal lavoro, ma l’azienda che si avvarrà di tale tipo di cassa integrazione, potrà tuttavia optare per la riduzione dell’orario lavorativo – invece che per la decurtazione totale – in riferimento ad altri dipendenti che svolgono differenti mansioni.

Anzi – se possibile – l’azienda dovrà ruotare il personale sospeso a zero ore, ma ovviamente sarà una valutazione soggettiva e riguardante il tipo di attività.

Compatibilità tra cassa integrazione a zero ore e quattordicesima

In linea generale, i Ccnl considerano come periodo valido per la maturazione mensile della quattordicesima soltanto quei mesi in cui il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa per più di 15 giorni. Tuttavia, le norme in materia ci indicano che il diritto alla quattordicesima, il quale matura per ratei mensili, sussiste anche in presenza di una serie di assenze, tra cui la malattia, il congedo di maternità e paternità, l’infortunio per l’inabilità temporanea e, per quanto qui interessa, la cassa integrazione guadagni.

Pertanto c’è compatibilità tra la cassa integrazione a zero ore e la quattordicesima, ma quali in concreto le disposizioni di riferimento? Nell’ipotesi di dipendenti in cassa integrazione a zero ore, o comunque di lavoratori per tutto il mese in cassa integrazione oppure con zero ore lavorate durante la settimana, il calcolo dei ratei della quattordicesima segue le regole di cui al d. lgs. n. 148 del 2015, adottato in attuazione della legge n. 183. del 2014. Ci riferiamo quindi alla riforma degli ammortizzatori sociali voluta nel noto Jobs Act.

La legge sostanzialmente dispone il versamento dell’integrazione salariale, calcolata sulla retribuzione globale – inclusiva di mensilità aggiuntive – che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate. E la quattordicesima mensilità corrisponde in via generale ad una mensilità della retribuzione globale di fatto.

In sintesi ciò significa che l’ammontare incassato per ciascuna ora di cassa integrazione già include il pagamento della quattordicesima. Ricordiamo infine che la quota di quattordicesima relativa ai periodi cassa integrazione a zero ore è a carico di Inps, che la paga unitamente all’indennità versata o previo anticipo datoriale.