Assegno unico, quando e a chi spettano le maggiorazioni

Assegno unico, l'importo è determinato sulla base dell'Isee e della composizione del nucleo familiare. Bisogna poi calcolare le eventuali maggiorazioni

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Emanuela Galbusera

Giornalista di attualità economica

Giornalista pubblicista, ha maturato una solida esperienza nella produzione di news e approfondimenti relativi al mondo dell’economia e del lavoro e all’attualità, con un occhio vigile su innovazione e sostenibilità.

È entrato in vigore il 1° gennaio 2022 l’assegno unico e universale, il sostegno economico alle famiglie per ogni figlio minorenne a carico e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni.

Le domande possono già essere inviate da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, mentre le erogazioni delle prime somme inizieranno a marzo.

L’importo è determinato sulla base dell’Isee e della composizione del nucleo familiare. Bisogna poi considerare la spettanza o meno di eventuali maggiorazioni. Vediamo insieme quali sono e come possono far aumentare il valore dell’assegno.

Gli importi e le maggiorazioni

Ai nuclei familiari con Isee inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’Isee, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per Isee pari o superiori a 40.000 euro. Ricordiamo che anche chi non presenta l’Isee ha diritto all’importo minimo previsto per l’assegno, ovvero 50 euro mensili per ciascun figlio minore.
A questa base si sommano varie maggiorazioni per:

  • ogni figlio successivo al secondo;
  • famiglie numerose;
  • figli con disabilità;
  • madri di età inferiore ai 21 anni;
  • nuclei familiari con due percettori di reddito.

Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con Isee inferiore a 25.000 euro che nel corso del 2021 abbiano fruito dell’assegno al nucleo familiare.

Maggiorazione per entrambi i genitori lavoratori

Al comma 8 dell’articolo 4 del Dlgs 230/2021, è riportato chiaramente che: “Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, e’ prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.”

Dunque se entrambi i genitori (indifferente che siano sposati, conviventi, non conviventi, separati o divorziati) percepiscono reddito da lavoro si ha diritto ad una maggiorazione sull’assegno unico pari a 30 euro al mese per ogni figlio, ma solo per Isee fino a 15mila euro. Per Isee superiore la maggiorazione diminuisce fino ad annullarsi per Isee superiore a 40mila euro.

Maggiorazione famiglie numerose

Per legge, a decorrere dal 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.<

Maggiorazione madre under 21

Viene aggiunta una maggiorazione di 20 euro al mese per ciascun figlio alle mamme under 21, indipendentemente dall’Isee.

Maggiorazione figli disabili

Per ciascun figlio con disabilità le maggiorazioni sono determinate nelle seguenti misure:

  • se il figlio è minorenne all’importo base dell’assegno unico si aggiunge una maggiorazione graduata in funzione della gravità della disabilità:
    – 105 euro al mese se il figlio è non autosufficiente;
    – 95 euro al mese se la disabilità è grave;
    – 85 euro al mese se la disabilità è media.
  • se il figlio ha un’età compresa tra 18 e 21 anni all’importo base previsto per i figli maggiorenni normodotati si aggiunge una maggiorazione (fissa) di 80 euro al mese;
  • se il figlio ha un’età pari o superiore a 21 anni (e fiscalmente a carico) l’assegno unico spetta nella misura compresa tra 85 euro mensili (con Isee pari o inferiore a 15.000 euro) e 25 euro mensili (con Isee pari o superiori a 40.000 euro). Il valore è proporzionato ai livelli dell’Isee e non gode di ulteriori maggiorazioni.

Maggiorazione transitoria Anf

Per i nuclei familiari è prevista, inoltre, un’ulteriore maggiorazione il cui importo va calcolato sulla componente familiare e fiscale, che spetta, però soltanto ai nuclei familiari con Isee fino a 25mila euro che nel corso del 2021 hanno fruito effettivamente dell’assegno al nucleo familiare.

Questa maggiorazione è stata introdotta per un solo triennio al fine di consentire un passaggio graduale dagli ANF e dalle detrazioni per i figli a carico all’assegno unico. Si tratta di una maggiorazione transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno, quando si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • il valore dell’indicatore Isee del nucleo familiare del richiedente non risulti superiore a 25.000 euro;
  • il richiedente nel 2021, deve aver percepito l’assegno per il nucleo familiare (ANF), in presenza dei figli minori da parte del richiedente o di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

La maggiorazione è riconosciuta per intero nel periodo che va dal primo marzo 2022 al 31 dicembre 2022. Nel 2023 l’importo decresce, ed è riconosciuto nella misura pari a due terzi. Infine, nel 2024 e nei primi due mesi del 2025, l’importo decresce ancora, ed è riconosciuto nella misura pari ad un terzo. La maggiorazione non è più riconosciuta dal primo marzo 2025.