Assegno unico, nuove istruzioni per figli maggiorenni e genitori separati

Assegno unico universale, dall'Inps arrivano le regole operative per figli maggiorenni e genitori separati: come e in quale misura viene riconosciuto

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Emanuela Galbusera

Giornalista di attualità economica

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L’Inps ha fornito nuovi chiarimenti sull’assegno unico, in particolare sui casi che riguardano i genitori separati, i nuclei familiari numerosi e i figli che diventano maggiorenni. Con il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022, l’Istituto ha specificato i criteri di spettanza per ciascun caso. Vediamoli insieme.

Assegno unico, come viene riconosciuto ai genitori separati

L’assegno unico è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l’affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.

Ci sono delle eccezioni: l’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo. L’assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.

Nei casi di esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero affidamento esclusivo o provvedimento del giudice che individua chi dei genitori può percepire contributi pubblici, oppure accordo fra le part, il richiedente deve dichiararlo nella domanda, selezionando l’apposita opzione e chiedendo l’erogazione dell’assegno al 100%.

Inoltre, qualora l’assegno venga già erogato con ripartizione al 50%, il genitore ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando la domanda on line a suo tempo già presentata, chiedendo il pagamento al 100%.

In sede di prima domanda e/o modifica di una domanda già presentata, non è richiesto al genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto, che gli potrà comunque essere richiesta dall’Istituto anche in un momento successivo (accordo scritto tra le parti, decreto di separazione, sentenza di separazione o di divorzio). L’altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere all’Inps competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione a comprova. Le domande che ricadono nella casistica del riesame per la parte relativa alla ripartizione dell’assegno, non saranno più modificabili, dall’altro genitore o dal Patronato. Solo il richiedente potrà in un momento successivo modificare questa scelta, qualora cambino le condizioni giuridiche esistenti al momento della domanda.

Assegno unico e figli maggiorenni

L’assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
  • frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  • svolgimento di un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  • registrazione come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolgimento del servizio civile universale.
L’Inps chiarisce che il figlio maggiorenne fino ai 21 anni:
  • se convivente con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare in cui convive, a prescindere dal carico fiscale a patto che, nell’anno di riferimento della domanda, non possieda un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a euro 8.000.
  • non convivente con alcuno dei genitori, può comunque fare parte del nucleo se di età inferiore a 26 anni, a carico dei genitori ai fini IRPEF e non coniugato o a sa volta genitore.

Assegno unico e figli maggiorenni dopo la domanda

Nell’ipotesi di figli che raggiungono la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda si prevede la possibilità che il figlio presenti domanda per conto proprio. Ciò comporta la decadenza della “scheda” presente nella domanda del genitore e l’erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante.
Qualora invece il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato “Evidenza” per consentire al cittadino l’integrazione delle dichiarazioni relative alla situazione reddituale.
Il genitore  dovrà:

  • accedere alla domanda on line, nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, selezionare la “scheda” relativa al figlio neomaggiorenne
  • accedere alla nuova pagina, nella quale dovrà selezionare la presenza di una delle condizioni alternative previste dalla norma
  • salvare i dati inseriti.

Assegno unico, maggiorazione per genitori che lavorano

È prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro.
La maggiorazione spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino ad annullarsi per l’Isee pari a 40.000 euro. Non spetta per Isee superiori a 40.000 euro.
L’Inps chiarisce che rilevano:
  • redditi da lavoro dipendente o assimilati,
  • i redditi da pensione,
  • i redditi da lavoro autonomo o d’impresa,
che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.
Contano inoltre:
  • gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno;
  • il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia.
La maggiorazione spetta anche ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi.

Assegno unico, maggiorazione per famiglie numerose

Sono previste maggiorazioni anche per le famiglie numerose:
  • è prevista una maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo di importo pari a 85 euro mensili, che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e che si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante;
  • è prevista una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.