Pensione: flat tax per i pensionati che vanno in Sud Italia

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento attuativo, che contiene le regole sul nuovo regime fiscale e, di fatto, fa partire la misura contenuta nella manovra 2019

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Redazione

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Se n’era parlato nelle scorse settimane, ora è il momento del via libera per la flat tax per i pensionati residenti all’estero che si trasferiscono al Sud. L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento attuativo, che contiene le regole sul nuovo regime fiscale e, di fatto, fa partire la misura contenuta nella manovra 2019. L’aliquota al 7% potrà essere applicata a tutti i redditi di fonte estera di pensionati che negli ultimi 5 anni erano residenti fuori dall’Italia, e che si trasferiscono in una piccola città del Mezzogiorno (con meno di 20.000 abitanti).

Aliquota agevolata

L’aliquota agevolata potrà essere utilizzata in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. Tale disposizione, si legge nella nota dell’Agenzia delle entrate ”è finalizzata a favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento nei comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti, non solo stranieri ma anche italiani, che percepiscono redditi da pensione di fonte estera”.

Requisiti

Con il provvedimento in questione del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di esercizio e revoca dell’opzione, la cessazione degli effetti, le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva nonché la fonte informativa per individuare i comuni aventi le caratteristiche previste dalla norma. Nella dichiarazione dei redditi il contribuente è tenuto a riportare i 5 requisiti che danno diritto all’opzione: lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione; la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale; gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva; lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi e l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva.

In collaborazione con Adnkronos