Lavoro: vietato il pagamento in contanti, anche per gli stranieri richiedenti asilo

I pagamenti devono essere sempre tracciabili, anche per gli stranieri in attesa di permesso di soggiorno

I datori di lavoro non possono pagare in contanti nemmeno i lavoratori stranieri richiedenti asilo, in attesa di permesso di soggiorno. Lo ha precisato l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) nella nota prot. n. 5293 del 5 giugno.

Dal 1° luglio 2018, infatti, tutti i datori di lavoro e i committenti sono obbligati a pagare compensi e retribuzioni ai loro lavoratori solo attraverso sistemi tracciabili (bonifico o assegno), ovvero tramite la banca o l’ufficio postale. Sono vietati i contanti. Ai datori di lavoro non in regola con questa norma si applica una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

All’Inl è stato chiesto se sia sanzionabile anche il datore di lavoro che abbia pagato in contanti le retribuzioni agli stranieri richiedenti asilo, a causa della mancanza di un conto corrente postale o bancario in attesa di ottenere il permesso di soggiorno, il quale ai sensi del dl n. 113/2018, “decreto sicurezza”, costituisce un documento di riconoscimento. La questione riguarda anche il fatto che gli istituti di credito, per le norme sull’antiriciclaggio, sono tenuti a identificare la clientela attraverso documenti d’identità o altri documenti di riconoscimento ritenuti equipollenti.

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito che per aprire un conto corrente è utile non solo il permesso di soggiorno del lavoratore straniero, ma anche la ricevuta di verbalizzazione della domanda di asilo, che è un documento munito di fotografia del titolare, pertanto idoneo a consentire l’identificazione del richiedente. Lo stesso ministero dell’Interno ha precisato che il modello C3, rilasciato dalle questure alla presentazione della richiesta della protezione internazionale (domanda di asilo), è definito permesso di soggiorno temporaneo, è accompagnato dalla fotografia del richiedente, quindi ha le caratteristiche del documento di riconoscimento. L’Abi ha chiarito che le banche possono aprire conti correnti intestati agli stranieri richiedenti asilo sulla base di questo permesso di soggiorno provvisorio e con il codice fiscale, solo numerico, che è stato loro rilasciato.

Pertanto, la mancanza del premesso di soggiorno vero e proprio per il lavoratore straniero richiedente asilo non giustifica il pagamento in contanti da parte del datore di lavoro. Quest’ultimo dovrà retribuirlo sempre attraverso mezzi di pagamento tracciabili e il lavoratore straniero potrà ottenere l’apertura di un conto corrente bancario o postale con la ricevuta della domanda di asilo ottenuta dalla questura. In attesa di ulteriori approfondimenti richiesti dal ministero dell’Interno, secondo l’Inl il datore di lavoro che abbia pagato in contanti lavoratori stranieri richiedenti asilo è sanzionabile ai sensi della legge.

Dall’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili sono esclusi gli anticipi di cassa, il lavoro domestico e quello nelle pubbliche amministrazioni.