Rivoluzione università, ci si potrà iscrivere alla doppia laurea: ecco da quando

Il ministero dell'Università e della Ricerca ha confermato in una nota la possibilità di iscriversi a due corsi di laurea già da quest'anno

Pubblicato: 8 Luglio 2022 21:31

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Miriam Carraretto

Giornalista politico-economica

Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

L’iscrizione a due percorsi di studi in contemporanea sarà possibile già dai prossimi corsi di laurea. La rivoluzione del sistema universitario, sancita dalla riforma approvata con il via libera in Senato dello scorso aprile, sarà infatti realtà dall’anno accademico 2022-2023. Lo precisa con una nota il ministero dell’Università e della Ricerca.

Scatta l’iscrizione alla doppia laurea: la nota

Il Mur ha ricordato che con la legge numero 33 del 12 aprile scorso “è sancita la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi di formazione superiore, introducendo la possibilità per lo studente di conseguire due titoli appartenenti a tali tipologie di corsi nella medesima finestra temporale, così rimuovendo un divieto esistente dal 1933 e allineando in tal modo la normativa nazionale alle norme europee in materia di libera circolazione ex articolo 21 TFUE, di promozione della mobilità degli studenti ex articolo 165 TFUE e di diritto all’istruzione ai sensi dell’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE” (qui avevamo spiegato perché la doppia laurea piace alle aziende).

La possibilità di frequentare due corsi di laurea include l’iscrizione in contemporanea di laurea magistrale o di master anche in diverse università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale, così come tra due corsi di diploma accademico, di primo o di secondo livello, presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam).

Iscrizione alla doppia laurea: l’eccezione dei corsi di medicina

L’unica eccezione in merito è rappresentata dalla contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un corso di specializzazione medica, per la quale il Ministero precisa nella nota che “si continua a far riferimento al disposto dell’art. 7 del decreto ministeriale 226/2021, il quale prevede che la frequenza contestuale di corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche venga disciplinata da regolamenti di autonomia delle singole università nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste.”

“La norma del citato art. 7 – si specifica – risulta compatibile con quanto disposto dalla nuova legge: l’art. 7 si limita, infatti, a prevedere delle condizioni per la frequenza congiunta dei due corsi. Tra queste condizioni vi è anche la possibilità di ridurre la durata del dottorato a due anni su domanda dell’interessato”.

Per rendere effettiva la riforma sono attesi adesso i decreti attuativi che il Mur assicura essere “in corso di definizione” che dovranno disciplinare le modalità per consentire in concreto agli studenti la doppia iscrizione contemporanea “con particolare riferimento ai corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, ai corsi a numero programmato a livello nazionale, nonché per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti”.

Secondo quanto previsto dalla legge, dopo quattro mesi dalla fine del terzo anno accademico dall’entrata in vigore del provvedimento, le istituzioni coinvolte e il Ministero presenteranno alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge e una valutazione del suo impatto sull’università italiana.

La nuova norma che rientra in un pacchetto di riforme sull’università previste dalla ministra Maria Cristina Messa, va a eliminare il divieto ormai obsoleto dell’iscrizione in due corsi di laurea prevista dal regio decreto n.1952 del 1933, il quale all’art. 142 stabiliva che fosse “vietata l’iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi istituti d’istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola” (qui avevamo sintetizzato come funziona la legge sulla doppia laurea).