Attenzione alle nuove comunicazioni in tema lavoro da inviare nel 2022. Se siete lavoratori autonomi occasionali ecco a cosa dovete stare attenti. Con una nota dell’11 gennaio, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno fornito le prime indicazioni relative alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dal decreto legge del 21 ottobre 2021.
Nuovo obbligo per i lavoratori autonomi occasionali: di cosa si tratta
La legge. n. 215/2021 ha infatti sancito, a partire dal 21 dicembre, un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
In particolare, si prevede per i lavoratori autonomi occasionali che questo tipo di attività sia oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.
Come fare dunque per non sbagliare? Per prima cosa, la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, cioè i lavoratori che “si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
Va chiarito anche che l’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale, motivo per cui anche questo nuovo obbligo di comunicazione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Quali tempi da rispettare
L’obbligo di comunicazione per i lavoratori autonomi occasionali riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota del Ministero, e quindi dell’11 gennaio 2022.
Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota, e per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, se non vi sono altre indicazioni a riguardo, la comunicazione avrebbe dovuto essere effettuata nei 7 giorni successivi, e cioè entro il 18 gennaio compreso.
Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della nota, secondo cui la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Chi non deve fare la comunicazione
Restano invece esclusi dall’obbligo di comunicazione, oltre naturalmente ai rapporti di lavoro subordinati:
- le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate, già comunque oggetto di comunicazione preventiva
- i rapporti instaurati ai sensi dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le professioni intellettuali in quanto oggetto di apposita disciplina, e in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA. Se però l’attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione di questa disciplina;
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali è stata introdotta una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, in cui si stabilisce, tra le altre cose, che la comunicazione venga effettuata dal committente entro il 20esimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Cosa succede se non si rispetta l’obbligo
Così come succede per i lavoratori intermittenti, anche per gli autonomi occasionali, in caso di violazione degli obblighi, si applica una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica invece la procedura di diffida.
Le sanzioni possono quindi essere più di una nel caso in cui gli obblighi di comunicazione omessi riguardino più lavoratori, e si possono applicare anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
In materia di lavoro e Covid, ricordiamo che sono in vigore specifici obblighi, relativi al vaccino o al green pass, a seconda delle categorie. Ricordiamo anche che nel 2022 è in arrivo una grande novità per i lavoratori con partita Iva forfettaria, per cui verrà resa obbligatoria la fatturazione elettronica.