Assegno congedo matrimoniale 2022: come ricevere pagamento Inps

23 maggio 2022 è presente sull’Hub delle prestazioni non pensionistiche, l’Assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto dell’Inps: a chi spetta e come richiederlo

L’Inps ha confermato che, dal 23 maggio 2022, sull’Hub delle prestazioni non pensionistiche sarà presente la sezione dedicata all’Assegno congedo matrimoniale. Il pagamento sarà diretto e gestito dall’Istituto che, con il messaggio n. 2147 del 22-05-2022, ha illustrato modalità di richiesta e requisiti necessario per ottenerlo.

Assegno congedo matrimoniale Inps: come funziona

L’Assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale il cui importo è pari a 7 giorni di retribuzione (8 giorni per i marittimi) da chiedere in occasione del matrimonio civile o concordatario, o unione civile.

Il solo matrimonio religioso non dà diritto alla prestazione quindi, e può essere chiesto all’Istituto entro un anno dalla data di celebrazione dell’evento. Nello specifico, i lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dalla data del matrimonio/unione civile allegando la relativa documentazione. I lavoratori disoccupati, richiamati alle armi, marittimi di bassa forza e i lavoratori con sospensione del lavoro devono presentare domanda direttamente all’INPS entro un anno dalla data di matrimonio/unione civile.

INPS paga direttamente l’Assegno ai lavoratori disoccupati, ai richiamati alle armi, ai marittimi di bassa forza, ai lavoratori che non siano in servizio per malattia o sospensione del lavoro, mentre per i lavoratori occupati l’erogazione avviene tramite i datori di lavoro. La prestazione però non è cumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, Cassa Integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione (Naspi, qui gli importi), perché sono sostitutive della retribuzione.

In caso di richiesta di Assegno per congedo matrimoniale successiva all’evento e per periodi in cui è stata già erogata indennità di malattia, maternità o infortunio, sarà riconosciuto un importo dell’Assegno pari al totale spettante a cui viene sottratto l’importo già erogato a copertura degli eventi indicati. Inoltre, durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare.

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’Inps si sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990.

A chi spetta l’Assegno per congedo matrimoniale: requisiti e condizioni Inps

L’Inps, per il 2022, ha stabilito che il versamento verrà riconosciuto ai:

  • lavoratori disoccupati che nei 90 giorni precedenti il matrimonio/unione civile hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
  • lavoratori che, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (ad esempio, richiamo alle armi).

Inoltre, il beneficio spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza, dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative che:

  • contraggono matrimonio civile o concordatario o unione civile (legge 20 maggio 2016, n. 76);
  • possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
  • fruiscono del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio/unione civile;
  • siano in grado, seppure lavoratori disoccupati, di dimostrare che nei 90 giorni precedenti al matrimonio/unione civile hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
  • non siano in servizio per malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi, fermo restando l’esistenza del rapporto di lavoro.

In generale, specifica l’Inps, l’Assegno spetta ai richiedenti che non siano dipendenti di:

  • aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di impiegati, dirigenti e apprendisti impiegati (qui le nuove regole per l’apprendistato);
  • aziende agricole;
  • commercio, credito e assicurazioni;
  • enti locali e statali;
  • aziende che non versano il relativo contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).

L’Assegno non spetta invece ai lavoratori con qualifica di impiegati né ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme sugli Assegni per il nucleo familiare (qui le novità per il 2022) con il versamento dello specifico contributo. Si può avere diritto a successivi assegni per congedo matrimoniale, solo se vedovi, divorziati o sciolti da unione civile.

Al ricorrere delle condizioni, ne hanno diritto entrambi i coniugi.

Domanda Assegno congedo matrimoniale 2022: come fare richiesta

Il servizio di invio on-line è disponibile sul sito internet dell’Istituto (Inps.it), al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Assegno congedo matrimoniale”.

È inoltre possibile utilizzare uno dei seguenti canali:

  • WEB, attraverso il servizio dedicato sul sito dell’Istituto con un proprio SPID di livello 2 o superiore, o tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
  • contact center, ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164 da rete mobile;
  • servizi telematici offerti dagli enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

All’interno del servizio web (qui l’accesso diretto), saranno disponibili le seguenti funzionalità:

  • Informazioni, ovvero scheda informativa sulla prestazione;
  • Inserimento domanda, cioè la compilazione della domanda di Assegno per il congedo matrimoniale e invio telematico;
  • Consultazione domande, che riporta alla lista delle domande di Assegno congedo matrimoniale presentate/in corso di presentazione.

Per l’inserimento della domanda, invece, il richiedente dovrà fornire le informazioni relativa a:

  • Anagrafica e Residenza;
  • Informazioni per l’accredito del pagamento (Accredito su IBAN o Bonifico domiciliato presso ufficio postale).
  • dichiarazioni e autodichiarazioni su residenza e possesso dei requisiti richiesti.

Gli aventi diritto alla prestazione, infatti, oltre alla dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla disciplina normativa vigente per richiedere l’Assegno per il congedo matrimoniale, devono presentare anche le dichiarazioni relative a:

  • aver acquisito la residenza in Italia prima della data del matrimonio/unione civile e di aver acquisito anche in Italia lo stato di coniugato;
  • non aver svolto, alla data del matrimonio/unione civile e per la durata della prestazione, alcuna attività lavorativa in Italia e all’estero;
  • di avere lo stato di richiamato alle armi alla data del matrimonio/unione civile, da compilare solo se il richiedente si trovava sotto le armi;
  • di percepire un’indennità per inabilità temporanea da infortunio erogato dall’INAIL alla data del matrimonio.

Nella sezione “Riepilogo dati domanda”, poi, saranno presenti tutti i dati acquisiti nella domanda e sarà possibile verificare e correggere le informazioni inserite. Una volta controllati i dati sarà possibile procedere con la presentazione della domanda.

Al termine della compilazione di ogni sezione, la procedura provvede a salvare i dati acquisiti, in modo da consentire al cittadino di potere intervenire sulla domanda in momenti successivi e inviarla all’Inps solo al momento della conferma finale. Le domande già presentate all’Istituto, alla data di avvio della nuova procedura, restano valide e saranno gestite dalle competenti Strutture territoriali utilizzando le modalità già in uso fino alla completa definizione delle stesse.