Flessibilità degli orari di lavoro in smart working

Scopri se nello smart working c'è elasticità nell'orario di lavoro da rispettare. Leggi l'articolo!

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Lo smart working è un’alternativa al lavoro in sede, che in questi anni si è rivelata molto utile. Il 2020 infatti è stato colpito, come purtroppo ben sappiamo, dalla pandemia di Coronavirus che ha invaso tutto il mondo. Per contenere i contagi e evitare situazioni di assembramento sui mezzi piuttosto che negli uffici e nelle aziende, è stato promosso il lavoro agile, ovvero appunto lo smart working (da casa).

Alla base serve un accordo individuale tra il datore di lavoro e il dipendente, con il quale si decidono obblighi e limiti per entrambe le parti interessate, che devono essere rispettati durante tutto il periodo previsto per lo smart working.

In questa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa – non si tratta infatti di forma contrattuale a se stante – l’orario di lavoro è davvero elastico oppure no? Si è portati a pensare che lavorare al di fuori dei locali aziendali garantisca una più facile e flessibile gestione del tempo, ma è davvero così? E a livello di orario quali regole ci sono? Facciamo insieme chiarezza in modo da scoprire come orientarsi in materia.

Smart working, quale orario di lavoro seguire

Per quanto riguarda il lavoro agile, che un dipendente può svolgere da casa o altro luogo scelto, gli orari sono abbastanza liberi e, generalmente, non ci sono dei limiti fissi da rispettare. Pertanto uno smart-worker sarà certamente libero di fare un pausa nel corso della giornata lavorativa.

D’altronde lo rimarca lo stesso sito web del Ministero dell’Istruzione e del Merito in cui, in una scheda che fa il punto sul lavoro a distanza, tiene a precisare quanto segue:

Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.

Due insomma i vantaggi sostanziali di questa modalità di svolgimento delle mansioni di cui al proprio contratto di lavoro, grazie alla maggior facilità a combinare tempi di vita e lavoro e alla sollecitazione della crescita della produttività.

Sul punto dell’orario di lavoro, è e resta di primario riferimento la legge n. 81 del 2017 la quale, nel sottolineare il rilievo dell’accordo individuale con il datore di lavoro, all’art. 18 specifica che:

La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Pur per sua natura elastica, la prestazione in regime di smart working non deve dunque mai intendersi di durata superiore all’orario di cui alla legge e al Ccnl di categoria.

Smart working, ci sono orari fissi?

Come abbiamo appena visto, è un diritto del lavoratore quello al non sforamento delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali previste dalla legge e dal Ccnl applicato. Ma attenzione perché, come sopra accennato, ciò non vuol dire dover rigidamente rispettare l’orario d’ufficio: lo smart working o lavoro agile va inteso per obiettivi da raggiungere, e non per ore lavorate. Chi lavora a distanza conserva un margine di discrezionalità e, nella cornice dell’accordo con l’azienda, sceglie come, quando e dove lavorare.

In altre parole, l’effettivo smart working non prevede orari di lavoro prefissati o comunque identici in tutto e per tutto a quelli del lavoro in presenza, in quanto punta sulla produttività slegata dall’orario di lavoro. Anzi a favore dello smart worker vi è il diritto alla disconnessione, proprio al fine di evitare quella prassi – in questi anni non infrequente – che porta lo smart-worker a tenere il pc acceso fino a mezzanotte.

Non a caso, l’informativa aziendale o l’accordo tra le parti che regola lo smart working dispone dettagliatamente – o dovrebbe disporre – in materia di tempi di riposo e diritto del dipendente alla disconnessione completa dagli strumenti di lavoro (solitamente si tratta di pc e cellulare).

Inoltre, tendenzialmente non sono richiesti orari di lavoro notturni o nei giorni festivi, e nemmeno prestazioni di lavoro supplementare in caso di contratto part-time o straordinario in caso di full time.

Gli elementi dell’accordo individuale

Come ricorda il Ministero dell’Istruzione nel proprio sito web, la definizione di smart working, di cui alla legge n. 81/2017, mette in primo piano la flessibilità organizzativa e il ruolo delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale.

Proprio quest’ultimo, oltre alla legge e al contratto collettivo di categoria, sarà il documento in cui andare a leggere per togliersi ogni dubbio circa la disciplina dello smart working nella propria azienda (o ente pubblico). Qui sarà possibile trovare le indicazioni della durata dello smart working nel corso del tempo (a termine o a tempo indeterminato), delle modalità di alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno degli uffici, dei tempi di riposo del lavoratore e delle misure tecniche e organizzative per garantire la disconnessione.

Non solo. Nel testo dell’accordo sullo smart working troveranno spazio anche le regole sulle forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, ma pur sempre nel rispetto delle leggi sulla protezione dei dati personali e sullo Statuto dei Lavoratori. In particolare, all’art. 4 di quest’ultimo si prevede – in linea generale – il divieto dell’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

I luoghi del lavoro agile

Come accennavamo in precedenza, lo smart working non si svolge nella consueta sede di lavoro ma solitamente ogni dipendente opera da casa. Al posto dell’abitazione può essere scelto anche un altro luogo idoneo, a seconda dell’attività che deve svolgere il lavoratore oppure in base a quello che l’azienda prescrive.

Come funziona la retribuzione in caso di smart working

Altro punto fondamentale da toccare (oltre agli orari di lavoro in smart working) è quello che riguarda lo stipendio. È bene sottolineare che tutto il periodo di smart working, pur essendo per sua natura flessibile, viene considerato allo stesso modo delle ore lavorative ordinarie in sede.

Quindi, ogni dipendente che opta per il lavoro agile, riceve una retribuzione che non può essere in alcun modo inferiore a quella a cui avrebbe diritto lavorando in azienda.

In altre parole, ai lavoratori agili viene assicurata parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi, che svolgono la prestazione con modalità classiche.

Smart working: il potere disciplinare del datore di lavoro

L’azienda continua ad esercitare il suo potere disciplinare anche verso i dipendenti che lavorano in smart working. Gli accordi di lavoro agile prevedono delle regole di comportamento; nel caso in cui un lavoratore non le rispetti, allora il datore di lavoro ha la capacità di adottare dei provvedimenti, o sanzioni disciplinari, che la Legge gli consente di prendere, che variano ovviamente a seconda della gravità del fatto commesso:

  • multa;
  • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
  • richiamo verbale;
  • ammonizione scritta.

Permessi, ferie, malattia e altre assenze in caso di smart working

Chiaramente anche i dipendenti in smart working possono usufruire di ferie, mutua e permessi retribuiti. Anche in questo caso, inoltre, è possibile non prestare attività lavorativa per:

  • permessi Legge 104;
  • donazione del sangue;
  • congedi obbligatori di maternità;
  • congedo parentale;
  • congedo obbligatorio per il padre lavoratore;
  • ammortizzatori sociali.

Per quanto riguarda la malattia, un dipendente chiaramente potrebbe ammalarsi anche se lavora da casa. In questo caso è soggetto agli stessi obblighi previsti per coloro che lavorano in azienda, deve quindi farsi visitare dal medico e far trasmettere il certificato di malattia telematico.

Come funzionano gli infortuni in caso di smart working?

Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare eventuali infortuni all’Inail, anche nel caso in cui i dipendenti siano in smart working. Il lavoratore stesso deve:

  • fare visita medica;
  • farsi rilasciare il certificato di infortunio da trasmettere all’azienda, per comunicare l’evento all’INAIL.

L’assicurazione Inail contro gli infortuni e le malattie professionali copre infatti anche durante i periodi di smart working. Eventuali eventi che possono accadere durate il percorso di andata e ritorno da casa al luogo scelto in cui svolgere il lavoro agile rientrano nella copertura. Il rischio di infortunio per i dipendenti in smart working è lo stesso per il lavoro in sede, se viene fornita al dipendente la stessa strumentazione usata in azienda.

In sostanza, ai lavoratori in regime di smart working è assicurata tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità specificate dall’Inail nella circolare n. 48/2017.