Sicurezza sul lavoro, le nuove norme: dalla patente a punti all’aumento degli ispettori

Sicurezza e lotta al lavoro irregolare: il decreto Pnrr introduce patente a crediti, più controlli e incentivi per datori di lavoro virtuosi

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Francesca Secci

Giornalista

Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Il 2 marzo 2024 è entrato in vigore il decreto-legge n.19, noto anche come decreto Pnrr, che introduce una serie di misure volte a migliorare la sicurezza sul luogo di lavoro in Italia, con un’enfasi particolare sulla formazione, la certificazione e le ispezioni. In particolare, gli articoli 29 e 30 di questo decreto contengono numerose disposizioni volte a inasprire le sanzioni per chi impiega lavoratori non in regola e a promuovere comportamenti virtuosi da parte dei datori di lavoro.

Patente a crediti

Una delle principali novità è l’introduzione del Sistema di Qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, noto come “patente a crediti“. Questa patente è obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che intendono operare nei cantieri edili. Sebbene fosse già prevista dal decreto legislativo 81/08, questa misura era rimasta inattuata fino ad ora.

Il sistema prevede il rilascio di una patente digitale da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, subordinata al possesso di determinati requisiti. Dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti, consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. I punti possono essere decurtati in caso di violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro.

Rafforzamento delle misure di controllo

Il decreto prevede anche un rafforzamento delle misure di controllo, con un aumento del 40% delle ispezioni nei cantieri nel corso del 2024. Questo comporterà un aumento del numero di ispettori del lavoro, attualmente pari a 3.198, di cui 846 tecnici, ai quali si aggiunge il personale ispettivo del Nucleo Carabinieri, dell’inps e dell’inail. Per soddisfare questa esigenza, sono previste nuove assunzioni, con l’obiettivo di reclutare circa 500 nuovi ispettori, oltre a un nuovo concorso per altri 250 presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, insieme a ulteriori 50 del nucleo ispettivo dei Carabinieri.

L’articolo 29 prevede che i datori di lavoro che desiderano accedere ai benefici normativi e contributivi non devono aver violato le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) e il rispetto degli altri obblighi di legge e contrattuali. Se non si è a norma ma viene effettuata una regolarizzazione entro i tempi indicati, il diritto ai benefici viene mantenuto.

L’articolo 30 del decreto ricalcola le sanzioni previste per le violazioni contributive sulla base dei tempi di pagamento della contribuzione omessa rispetto alla scadenza legale prevista, al fine di favorire il processo di regolarizzazione contributiva.

Più controlli contro le azioni illecite

Tra le altre disposizioni del decreto vi è anche un coordinamento delle attività ispettive e un intervento mirato alla somministrazione illecita di manodopera attraverso subappalti, reintroducendo sanzioni penali per coloro che entrano nella catena degli appalti senza le qualifiche previste.

Il decreto estende la responsabilità solidale del committente anche nei casi di utilizzo di manodopera non autorizzata e di appalti e distacchi privi dei requisiti previsti. Vengono introdotte nuove sanzioni penali per coloro che non rispettano queste disposizioni, con multe e arresti fino a tre mesi in caso di comportamento fraudolento.

Incentivi per i datori di lavoro virtuosi

Il decreto prevede anche incentivi per i datori di lavoro che dimostrano comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro. Coloro che superano gli accertamenti ispettivi senza violazioni o irregolarità riceveranno un attestato e saranno iscritti in un apposito elenco consultabile pubblicamente. In tal caso, non saranno sottoposti a ulteriori verifiche ispettive per un periodo di 12 mesi.