Tra i diritti previsti a favore dei lavoratori, e inclusi in disposizione di legge e nelle norme dei contratti collettivi, vi sono anche i cd. Rol, ossia degli speciali permessi per chi ha un contratto di lavoro alle dipendenze.
Le questioni pratiche in materia non mancano e non di rado ci si domanda: che fine fanno i Rol? Se entro l’anno non sono goduti che succede? Come funziona la prescrizione del diritto? Di seguito faremo chiarezza a riguardo, e daremo le informazioni utili a fugare ogni dubbio.
Indice
Cosa sono i Rol in breve
Per rispondere alle domande poste in apertura, vediamo sinteticamente il contesto di riferimento. I “Rol” sui contratti e in busta paga sono permessi di lavoro:
- retribuiti a favore del dipendente
- per assenza dal luogo di lavoro per alcune ore durante l’anno
- senza obbligo di motivazione
Il significato di Rol è, infatti, “riduzione dell’orario di lavoro ”. Le più svariate ragioni possono portare un lavoratore o una lavoratrice ad utilizzare i permessi Rol. Perciò esigenze personali, familiari o necessità di riposo e di evitare rischi di stress e burnout, ne sono solitamente alla base.
Dei Rol si trova espressa menzione nel testo dei Ccnl di categoria e la loro quantità è variabile in base al contratto e alle mansioni. Comunque, la remunerazione è la stessa delle ore di lavoro e ciò dovrà essere tenuto ben presente dal datore di lavoro.
Gli interessati a sapere il dato effettivo dei permessi maturati, potranno consultarlo a fine mese sul testo della busta paga – alla voce ‘Rol maturato’.
Che fine fanno i permessi Rol non goduti?
Veniamo ai quesiti posti in apertura. Cosa succede se durante l’anno si maturano dei Rol – così come previsto dal proprio Ccnl – ma non li si utilizza? Oppure sono utilizzate soltanto una parte delle ore? Ebbene, le norme in materia sono piuttosto chiare a riguardo: i permessi maturati dal lavoratore – ma non goduti dallo stesso – devono essere pagati dal datore di lavoro – di solito entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione.
Ma alcuni Ccnl dispongono il godimento delle ore di Rol entro il 31 dicembre, altrimenti il possibile residuo deve essere liquidato in busta paga. Di riferimento essenziale sarà dunque il termine di cui al contratto collettivo applicato.
La liquidazione è dovuta al fatto che i Rol non hanno durata illimitata, e dunque il lavoratore o la lavoratrice non può servirsene in ogni momento lo desideri. Tali permessi hanno una scadenza, che può essere coincidente con 12 o 24 mesi dal loro conseguimento. Sulla scadenza, comunque, si ribadisce di fare stretto riferimento al testo del proprio contratto collettivo.
Un esempio pratico della liquidazione Rol
Quanto abbiamo detto non significa che i permessi in oggetto siano persi. Come detto, l’azienda o datore di lavoro deve pagarli, se si tratta di Rol non goduti. Il versamento del dovuto si compie solitamente nella busta paga successiva alla scadenza.
Il lavoratore o la lavoratrice dovrà dare un’occhiata al proprio Ccnl per capire qual è l’effettiva data di scadenza (solitamente il 31 dicembre dell’anno di maturazione o il 30 giugno di quello successivo).
Facciamo un esempio pratico citando uno dei Ccnl più noti, vale a dire il contratto collettivo settore commercio:
I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all’art. 208 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
Il testo parla esplicitamente di ‘decadenza’ e dunque di perdita del diritto al permesso, a cui subentra però il diritto alla liquidazione del dovuto.
Pagamento Rol e ferie non godute: differenza
I permessi Rol non vanno confusi con le ferie (scopri che fine fanno quelle non godute entro fine anno). Infatti, se le ferie sono monetizzate esclusivamente in caso di cessazione dei rapporti di lavoro, i Rol non utilizzati vanno pagati durante il rapporto di lavoro e secondo il livello di retribuzione di cui al contratto.
Facendo un esempio: se durante il 2023 avete accumulato 20 ore di Rol potete chiedere di usufruirne entro il 30 giugno del 2024, in base a ciò che dice il vostro contratto di riferimento. Se al sopraggiungere della data indicata non avete comunque utilizzato i permessi, vi dovranno essere pagati nella busta paga di giugno 2024.
In altre parole, sarà un vostro diritto richiederli e un obbligo dell’azienda accordarveli. E lo rimarchiamo, essi dovranno essere pagati come un giorno di lavoro qualsiasi.
In queste circostanze, non di rado, i datori di lavoro cercano di evitare il pagamento, sollecitando a prendere i permessi residui a ridosso della scadenza, anche se il lavoratore non ha al momento buoni motivi per assentarsi.
Prescrizione diritto al pagamento dei Rol
Se invece vi state chiedendo entro quando deve essere richiesto il pagamento dei Rol non goduti, la risposta è dieci anni. Lo ha stabilito la sentenza n. 10341/2011 della Corte di Cassazione. Questo è il termine di riferimento, che si applica in tutti i casi in cui il datore di lavoro si rivela inadempiente e non paga i Rol non goduti, alla prima busta paga utile.
Attenzione però: i dieci anni iniziano a decorrere mentre il rapporto di lavoro è in corso, ma il lavoratore può rivendicare il diritto al pagamento dei Rol non goduti solo alla chiusura del rapporto di lavoro e non durante. Per questo motivo se il rapporto lavorativo è cessato, ma non sono ancora trascorsi dieci anni dalla maturazione dei permessi, si può chiedere il pagamento non solo relativo all’ultimo anno, ma anche agli anni precedenti.