Requisiti e procedura per aprire un’associazione sportiva dilettantistica

Aprire un'associazione sportiva dilettantistica necessita di determinati documenti e procedure: ecco quali

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Prima di poter pensare di aprire un’associazione sportiva dilettantistica, sia essa riconosciuta o non riconosciuta, è necessario conoscere in maniera dettagliata ogni passaggio da seguire e i documenti di cui essere in possesso, per completare la procedura. Si potrà così avere la certezza di non commettere errori e, al tempo stesso, programmare le future spese di gestione.

Vediamo insieme come fare e quale iter seguire per aprire un’associazione sportiva dilettantistica, quali step occorre percorrere e come si distingue un’associazione riconosciuta da un’associazione non riconosciuta. I dettagli.

Cos’è un’associazione sportiva dilettantistica

Per inquadrare con precisione il contesto di riferimento, ricordiamo subito che un’associazione sportiva dilettantistica – ASD  è un’associazione con finalità sportive, ma senza scopo di lucro.

Di fatto dunque si tratta di un’organizzazione fondata, in quanto più persone si sono messe d’accordo per perseguire, in modo costante nel tempo, il fine comune di gestire una o più attività sportive svolte in forma dilettantistica – e perciò al di fuori del contesto del professionismo e delle società sportive.

In altre parole, si tratta di un ente no profit che favorisce la pratica e il divertimento in uno specifico sport, come pure il suo insegnamento didattico ai principianti e agli amatori.

Un’associazione di questo tipo deve mirare a finalità di natura sociale e non commerciale, promuovendo lo sport e i suoi valori nel territorio e nella comunità. Tale associazione esiste per favorire l’organizzazione delle attività fisiche, utili alla salute e alla socializzazione.

L’associazione sportiva dilettantistica è una tipologia di organizzazione regolata dalle disposizioni del Codice Civile relative alle associazioni riconosciute e non riconosciute e dall’art. 90 della legge 289/2002. Ovviamente detto ente va inteso anche alla luce delle novità normative della riforma del lavoro sportivo del 2023.

Come costituire un’associazione sportiva dilettantistica

Tale associazione può essere costituita in forma riconosciuta o non riconosciuta ma, in ogni caso, dovrà esservi un atto costitutivo scritto, con indicata la sede legale (che potrà anche essere la residenza di uno dei soci fondatori), e lo Statuto.

Le formalità non sono molte: per costituire una ASD sono sufficienti tre associati che redigano e firmino lo Statuto e l’atto costitutivo dell’associazione, aggiornato alla suaccennata riforma dello sport 2023 (leggi qui delle relative novità). Essi dovranno di seguito indire il primo consiglio direttivo.

Al di là di ciò che diremo tra poco, anche se si tratta di organizzazione senza scopo di lucro, la pianificazione finanziaria sarà cruciale per l’esistenza dell’ASD. Sarà infatti necessario programmare le proprie attività in modo da assicurare la sostenibilità economica dell’associazione, evitando di incappare in problemi finanziari.

Vediamo ora gli step chiave per l’avvio delle attività di quest’organizzazione senza scopo di lucro.

Atto costitutivo

L’atto costitutivo è il documento ufficiale, formale e sostanziale con cui di fatto si sancisce la nascita dell’associazione. In esso andrà indicata la data e il luogo di costituzione, la denominazione e – come sopra accennato – la sede legale dell’ente, ma anche i dati anagrafici dei soci fondatori che hanno sottoscritto lo stesso atto. In sostanza, si tratta dell’atto preparatorio rispetto allo Statuto.

Convocazione assemblea costituente e approvazione Statuto

Sarà determinante la convocazione dell’assemblea costituente, formata dai soci fondatori dell’organizzazione stessa. L’assemblea ha il compito di approvare lo Statuto e di eleggere gli organi direttivi dell’associazione, compiendo di fatto le attività iniziali per ‘dare vita’ all’associazione sportiva dilettantistica.

Quest’ultimo è il testo che di fatto articola la struttura dell’ente no profit, in quanto in esso troveranno spazio, tutte le norme fondamentali sul funzionamento dell’ASD e, in particolare, le disposizioni sui seguenti punti:

  • la denominazione (attribuendo la finalità sportiva e l’aggettivo “dilettantistica” all’associazione)
  • l’oggetto sociale e le finalità (organizzazione di attività sportive dilettantistiche)
  • gli organi sociali (obbligatori saranno l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo e il presidente)
  • l’assenza di fini di lucro
  • le regole sull’ordinamento interno
  • il patrimonio
  • i diritti e gli obblighi degli associati
  • l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione
  • le modalità di nomina degli organi direttivi e di ammissione e esclusione dei soci

Ecco perché nello Statuto dell’associazione sportiva dilettantistica sarà possibile leggere la previsione, per cui i proventi delle attività non potranno essere distribuiti fra gli associati, neanche in forme indirette. Al contempo però in questo testo essenziale per la costituzione dell’associazione, troverà spazio altresì la menzione dell’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, come pure delle modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari.

Inoltre nello Statuto vi saranno disposizioni circa le modalità di scioglimento dell’associazione e il correlato dovere di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio.

Richiesta del codice fiscale e registrazione presso l’Agenzia delle Entrate

Al momento della costituzione, ogni associazione sportiva dilettantistica dovrà altresì ottenere il codice fiscale presso l’Agenzia delle Entrate, tramite una richiesta ad hoc (corredata da allegati). Infatti pur essendo un soggetto senza scopo di lucro, nel quadro delle sue attività potrà certamente svolgere operazioni commerciali e fiscali, e firmare contratti.

In ogni caso, l’attività dell’associazione dovrà svolgersi in piena trasparenza e nel rispetto della legalità, osservando le norme tributarie previste dall’ordinamento. Ecco perché dopo aver assegnato il codice fiscale, entro venti giorni dalla data di costituzione sarà necessario registrare l’associazione per renderla conoscibile ai terzi.

Tale registrazione si compie anch’essa presso l’Agenzia delle Entrate ed è peraltro uno dei compiti obbligatori se si vuole beneficiare delle agevolazioni riservate al mondo no profit. Nell’occasione occorrerà pagare la tassa di registro e presentare l’atto costitutivo e lo statuto in duplice copia. Vi sono perciò degli obblighi ben precisi di natura burocratica.

Apertura del conto corrente

Non solo. Un’associazione sportiva dilettantistica sarà tenuta ad avere un conto corrente ad hoc, che sarà punto di riferimento per le operazioni di natura economica, come ad es. il versamento di quote associative, la ricezione di donazioni o le spese operative per l’affitto di strutture e l’acquisto di attrezzature sportive. Il codice fiscale sarà essenziale per aprire il c/c.

Ovviamente detto ente avrà delle entrate nel corso dell’anno, ma esse dovranno essere utilizzate per lo svolgimento dell’attività, non essendo per legge possibile distribuire gli utili tra i soci o a terzi.

Iscrizione al Registro Nazionale Coni

Sarà compito dell’associazione sportiva affiliarsi alla federazione sportiva di riferimento o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Ma non solo. Un’associazione sportiva dilettantistica, per vedersi riconosciuto il fine sportivo, dovrà iscriversi presso il Registro ad hoc tenuto dal Coni.

Quest’ultimo trasmetterà ogni anno all’Agenzia delle Entrate i dati allo scopo di controllare i presupposti per l’assegnazione dei benefici di carattere fiscale. Non a caso, nel sito web del Coni si trova scritto quanto segue:

Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del Coni ha istituito per confermare definitivamente “il riconoscimento ai fini sportivi” alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.

Per avere informazioni dettagliate a riguardo, sarà possibile fare riferimento agli uffici Coni del proprio territorio.

Da rimarcare che soltanto l’iscrizione al Registro Nazionale Coni attesta la natura sportiva dilettantistica dell’attività effettuata da un’associazione di questo tipo, consentendo così di godere dei benefici previsti dalla normativa di riferimento.

Presentazione del modello EAS

Tale modello ‘enti associativi’ va presentato alle Entrate da parte di tutte le associazioni, in via telematica ed entro sessante giorni dalla data di costituzione. Ciò permetterà di comunicare alcuni dati di rilevanza fiscale. Attenzione però, in quanto le ASD sono esonerate dalla presentazione del modello, qualora abbiano effettuato la regolare iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e non svolgano attività di natura commerciale.

Completati tutti i passaggi che abbiamo sintetizzato, l’ASD potrà iniziare a operare e a compiere le attività previste dal proprio Statuto.

Attività commerciale dell’associazione sportiva dilettantistica

Abbiamo detto sopra che l’ASD è un ente non profit, ma ciò non vieta di esercitare anche attività commerciale – sempre che quest’ultima non prevalga su quella sportiva.

In linea generale, un’attività è di natura commerciale quando produce dei ricavi da parte di terzi non associati, o laddove la legge la qualifichi come tale. Si può fare l’esempio classico dell’associazione dilettantistica che, all’interno dei suoi spazi, gestisce un bar, una sala giochi o un’area ristoro.

Ebbene, detta attività con risvolti ‘economici’ dovrà intendersi sempre secondaria rispetta alla principale attività di promozione della pratica sportiva amatoriale e di diletto. Altrimenti l’attività dell’associazione sportiva dilettantistica sarà esercitata al di fuori dei confini dello Statuto.

Associazione riconosciuta o non riconosciuta: la differenza

Con la semplice firma dei documenti che abbiamo visto sopra, ossia atto costitutivo e Statuto, l’associazione è nata. Infatti, non sarà necessario andare da un notaio – e sostenere le relative spese – a meno che non si voglia creare un’associazione riconosciuta, onde evitare che gli amministratori rispondano con il proprio patrimonio degli eventuali debiti dell’ente.

In proposito appare opportuno distinguere tra associazione riconosciuta e non. Ecco cosa sapere:

  • un’associazione riconosciuta – e con personalità giuridica (scopri qui le differenze tra persona fisica e persona giuridica) – consiste in un ente con piena capacità giuridica. Tecnicamente si definisce centro di imputazione di diritti e obblighi ed è per questo totalmente distinto dagli associati, e con piena autonomia patrimoniale. In termini pratici ciò significa che i creditori dell’associazione potranno rivalersi meramente sul patrimonio di quest’ultima, senza poter aggredire il patrimonio del presidente o dei componente del consiglio direttivo. Da notare che le spese per il procedimento di riconoscimento sono consistenti ed è necessario l’intervento del notaio, che disporrà atto costitutivo e Statuto sotto forma di atto pubblico. Prevista altresì una soglia minima del patrimonio dell’associazione, a garanzia di eventuali pretese creditorie. Chiaramente tale patrimonio deve intendersi escluso dalla disponibilità personale dei soci fondatori
  • un’associazione non riconosciuta – e senza personalità giuridica – è un ente costituito con le formalità che abbiamo visto nei paragrafi precedenti, con riferimento all’associazione sportiva dilettantistica. Il procedimento è meno articolato e non prevede la partecipazione del notaio. In ogni caso, anche un’associazione non riconosciuta, che si registra – come visto – presso le Entrate, è creata in conformità alla legge e può avvalersi delle agevolazioni fiscali o i finanziamenti previsti dalla normativa per gli enti no profit.

In quest’ultimo caso, però, se vi saranno debiti dell’associazione non riconosciuta, a rispondere sarà anzitutto il patrimonio dell’associazione e, soltanto se questo non si rivelerà sufficiente, toccherà a quello del presidente e dei componenti membri del consiglio direttivo. Attenzione: essi risponderanno e saranno responsabili solto per gli atti a loro riferibili. Chiaro allora che la scelta dell’attribuzione della personalità giuridica potrebbe rivelarsi assai utile per evitare brutte sorprese.

Ricordiamo, infine, che onde evitare pretese creditorie è preferibile sempre mantenere un’attenta gestione ed evitare di indebitarsi, specialmente trattandosi di un’attività senza scopo di lucro. Ecco perché potrebbe essere utile sottoscrivere un’assicurazione ad hoc per la responsabilità civile.