I datori di lavoro del settore privato che nel corso del 2023 hanno assunto percettori del Reddito di cittadinanza con contratti a tempo indeterminato potranno beneficiare di agevolazioni sotto forma di sgravio contributivo. La misura viene riconosciuta per un massimo di 12 mesi. Si tratta dell’esonero dal versamento del 100% della contribuzione previdenziale datoriale (con esclusione dei premi Inail) per un importo massimo di 8.000 euro l’anno, da ripartire equamente su base mensile: si tratta quindi di un massimo di 666,66 euro mensili, pari a 21,5 euro al giorno. Lo sgravio non ha effetti al ribasso sulla futura pensione dei lavoratori.
La normativa
Il via libera arriva dall’Inps con la circolare n. 75/2024. La possibilità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 294 della legge n. 197/2022). Lo scopo alla base dell’iniziativa è quello di spingere verso il recupero al mondo del lavoro dei beneficiari di quello che fu il Reddito di cittadinanza (e che oggi ha cambiato nome e sostanza diventando Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro.
La misura ha ricevuto l’ok della Commissione europea con la Decisione 31 ottobre 2023 C(2023) 7480 final e con la decisione C(2024) 2326 final del 5 aprile 2024.
Chi ne ha diritto e chi è escluso
Possono beneficiare dello sgravio tutti i datori di lavoro del privato inclusi i soggetti impegnati nel settore agricolo e quelli che non esercitano attività di impresa.
Lo sgravio si applica alle nuove assunzioni, a tempo indeterminato, con contratti siglati tra l’1 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 per il personale che all’epoca percepiva il Rdc. Valgono anche i contratti part-time o in regime di somministrazione.
Ai fini del beneficio, valgono anche le trasformazioni dei contratti a termine in tempo indeterminato. Ma attenzione: in caso di lavoro part-time, il massimale di 8.000 euro annui deve essere ridotto in misura proporzionale. La misura vale per i primi 12 mesi dall’assunzione/trasformazione.
Sono esclusi dallo sgravio il lavoro domestico, il lavoro intermittente, l’apprendistato, il lavoro occasionale e i rapporti di lavoro con qualifica dirigenziale.
La misura non si applica se l’assunzione (o la trasformazione del contratto):
- deriva da un obbligo di legge;
- contrasta con disposizioni contrattuali o legali;
- avviene in un’azienda in cui il datore non è in regola con il Durc, con i Ccnl e con la normativa in materia di sicurezza sul luogo del lavoro.
Quando si applica lo sgravio
I datori di lavoro possono applicare lo sgravio delle denunce contributive a partire dal periodo di competenza luglio 2024: il recupero degli arretrati per il periodo che va da gennaio 2023 a giugno 2024 può cioè essere effettuato con competenza luglio, agosto e settembre 2024.
Nessun divieto di cumulo
Il beneficio è cumulabile con altri incentivi nei limiti della complessiva contribuzione datoriale. L’Inps spiega che fa fede l’ordine temporale delle norme approvate. L’esonero si applicherà quindi in via residuale sulla contribuzione datoriale non già esonerata ad altro titolo.