Grazie ai cinque articoli della nuova legge 106/2025, i diritti dei lavoratori più vulnerabili sono ora maggiormente tutelati. Il testo normativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e ufficialmente in vigore dal 9 agosto, si rivolge in particolare ai dipendenti con gravi problemi di salute e intende preservarne il posto di lavoro, oltre che garantirne l’accesso a importanti benefici.
Sostanzialmente gli aggiornamenti voluti dal legislatore sono due e si rivolgono ai lavorati con malattie oncologiche, croniche e tali da determinare un’invalidità pari o superiore al 74%, indipendentemente da origine o rarità.
Per aver diritto a quanto previsto dalla citata legge, patologia e invalidità dovranno essere certificate da medici operanti in strutture pubbliche o private. Per le relative verifiche, saranno utilizzabili i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel Fascicolo sanitario elettronico.
Vediamo quali sono le novità previste, peraltro parallele e ulteriori rispetto agli istituti, agevolazioni e benefici inclusi in note leggi come la legge 104 o la legge 68/99 sul collocamento mirato delle persone con disabilità.
Indice
Cosa prevede la nuova legge
Di seguito un quadro sintetico sulle misure più importanti che saranno attivate con la legge 106/2025.
| Tutela lavoratori con malattie oncologiche, invalidanti, croniche | |
|---|---|
| 🎯 Ambito di applicazione | Lavoratori pubblici e privati con invalidità ≥ 74%, affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche |
| ⏳ Congedo (art. 1 c. 1) | Fino a 24 mesi (continuativi o frazionati) dopo l’esaurimento di altri periodi d’assenza Prevede la conservazione del posto, nessuna retribuzione e il divieto di svolgere altra attività lavorativa |
| 🩺 Permessi retribuiti (art. 2) | 10 ore annue (da gennaio 2026) per esami, visite e cure Estesi anche a lavoratori con figli minori affetti da tali patologie |
| 🗓️ Decorrenza | Pubblicata il 25 luglio 2025 Applicabile dal 9 agosto 2025 |
| ⚖️ Conservazione del posto | Assicurata per tutta la durata del congedo, indipendentemente da altri congedi riconosciuti dal Ccnl o dalla legge |
| 📄 Norme speciali | Ricompresa nelle tutele statutarie anche in regioni a statuto speciale e province autonome |
Nuovi congedi speciali fino a 2 anni
Oltre alla possibilità di sospendere la prestazione di lavoro autonomo fino a 300 giorni per anno solare, la legge 106/2025 assicura la conservazione del posto di lavoro per ampi lassi di tempo e prevede permessi retribuiti per necessità di cura e assistenza.
All’inizio del testo normativo, al suo art. 1, troviamo l’espressa previsione del diritto a richiedere un periodo di congedo fino a 24 mesi, in modo continuativo nel tempo oppure frazionato.
L’agevolazione non è però retribuita e perciò, per i relativi giorni, il dipendente non troverà alcun riconoscimento in busta paga.
Precisiamo che la fruizione di questo periodo di congedo decorrerà dall’esaurimento di altri periodi di assenza giustificata, spettanti a qualsiasi titolo.
Di fatto, quindi, lo strumento agisce come ulteriore misura cuscinetto per salvare il contratto di lavoro ed evitare il licenziamento. Oltre alla non spettanza dello stipendio, il dipendente che si avvarrà di questo speciale congedo sarà obbligato a non svolgere un’altra attività lavorativa.
La nuova legge spiega anche che il periodo di congedo non è calcolato ai fini dell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma è riconosciuta la facoltà al lavoratore o alla lavoratrice di riscattare i periodi di congedo non coperti da contribuzione (prosecuzione volontaria).
Sono comunque fatte salve – spiega la legge – le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
Diritto allo smart working agevolato
Non solo. Come ulteriore ponte per il mantenimento del contratto, i lavoratori subordinati che abbiano già sfruttato il congedo in oggetto potranno avvalersi di un criterio di priorità in tema di smart working.
In particolare, la nuova legge agevola la possibilità di concludere un accordo individuale per lavorare da remoto.
La disposizione è prevista per aiutare ulteriormente i lavoratori con malattie gravi a conciliare carriera e esigenze sanitarie, ma ovviamente il lavoro a distanza dovrà essere compatibile con le mansioni svolte.
Il riferimento normativo per i possibili accordi sarà rappresentato da quanto previsto dalla legge n. 81 del 2017, che contiene regole generali per la flessibilità di tempi e luoghi di lavoro.
Come funzionano i permessi retribuiti speciali
Al secondo articolo della nuova legge troviamo un altro interessante strumento di tutela. Si tratta della previsione, dal primo gennaio 2026, di 10 ore annue di permesso per cure mediche, visite, esami strumentali e analisi chimico-cliniche e microbiologiche, connesse ai citati gravi problemi di salute.
Le ore saranno pagate come se il dipendente fosse regolarmente al lavoro e coperte sul piano previdenziale dai contributi figurativi (anch’essi utili ad accumulare quanto serve ad andare in pensione).
In particolare al lavoratore sarà versata una specifica indennità direttamente corrisposta dai datori di lavoro e, successivamente, dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale.
Questi permessi speciali non sostituiscono, ma anzi si sommano a quelli già previsti dalle norme di legge vigenti e dal testo del contratto collettivo di categoria.
Per accedere al permesso, dovrà però esservi alla base una prescrizione del medico di medicina generale o dello specialista attivo in una struttura sanitaria, pubblica o privata, accreditata.
Non solo. In chiave estensiva, la nuova agevolazione si applicherà alla famiglia del lavoratore o della lavoratrice, perché questi permessi varranno anche per chi ha figli minorenni con gravi problemi di salute.
Nuovi fondi previsti dal legislatore
Infine, oltre all’istituzione di un fondo per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche, la nuova legge prevede un apposito doppio stanziamento a favore dell’Inps.
La dotazione di 500mila euro per il 2026 e 20mila euro annui a decorrere dal 2027 servirà a rafforzare l’apparato tecnologico necessario a concretizzare tutte le disposizioni previste dalla legge, assicurando così la corretta gestione dei nuovi strumenti di protezione.
Quelle comprese nella legge 106/2025 sono misure ben delimitate da nuove norme, ma soprattutto sono autonome e cumulabili alle altre già incardinate nell’ordinamento.
La finalità del legislatore è quella di potenziare il sistema di protezione per chi si trova a fronteggiare patologie complesse e malattie gravi e croniche e, al contempo, svolge un’attività lavorativa e intende preservarne la continuità nel corso del tempo.