Utilizzare un permesso legge 104 o il congedo straordinario per assistere un familiare con disabilità non significa dover rimanere al suo fianco per tutta la durata dell’assenza dal lavoro. Per capire se c’è stato un abuso, bisogna valutare caso per caso se il lavoratore abbia comunque utilizzato quel tempo per finalità legate all’assistenza oppure se se ne sia allontanato in modo incompatibile con lo scopo del beneficio.
Lo ribadisce la Corte d’appello di Bologna con la sentenza 536/2026, a conferma dell’invalidità del licenziamento per giusta causa intimato a una lavoratrice accusata di avere utilizzato impropriamente permessi e congedi per assistere la madre con disabilità.
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Sole e relax sotto l’ombrellone, la lavoratrice andava al mare durante permessi e congedi
Una dipendente, assunta a tempo indeterminato come carrellista e inquadrata al livello C2 del CCNL Metalmeccanici Industria, assisteva la madre convivente e riconosciuta in situazione di handicap grave.
La società datrice, sospettando un utilizzo inopportuno dei benefici, aveva incaricato un investigatore privato. Dalle verifiche era emerso che in alcune giornate la donna si era allontanata dall’abitazione per recarsi presso uno stabilimento balneare, rimanendovi per alcune ore prima di rientrare a casa.
Nel disporre il licenziamento in tronco, la datrice aveva ritenuto il comportamento incompatibile con la finalità dei benefici fruiti e lesivo del rapporto fiduciario, anche in considerazione della ripetizione degli episodi. La carrellista aveva invece sostenuto che gli allontanamenti fossero circoscritti nel tempo e che, per il resto, avesse dedicato la parte prevalente delle giornate all’assistenza della madre.
Il Tribunale di Forlì aveva accolto il ricorso, ritenendo insussistente il fatto contestato sotto il profilo della sua gravità disciplinare, e aveva stabilito la reintegrazione con condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria. La società si era opposta facendo appello.
Quando si configura l’abuso dei permessi 104: i chiarimenti della magistratura
La Corte territoriale emiliana si è affidata a consolidati principi giurisprudenziali. L’uso improprio o abuso del beneficio ricorre quando viene meno il nesso causale tra l’assenza dal lavoro e l’assistenza, oppure quando il lavoratore devia in misura significativa dalla funzione per la quale il beneficio è riconosciuto, destinandolo ad attività personali ed estranee alla cura del familiare (Cass. 17968/2016).
Inoltre, la stessa condotta può integrare una grave violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro e dell’ente assicurativo (Cass. 9217/2016).
Ma attenzione: questo non significa che il lavoratore debba assistere il familiare ogni minuto della giornata.
Per i permessi dell’art. 33 della legge 104/1992, la Suprema Corte ha chiarito che l’assistenza può essere prestata nell’arco della giornata (Cass. 7306/2023) — senza alcuna rigida sovrapposizione tra assistenza e intero orario lavorativo — e che il permesso è configurato su base giornaliera, non secondo una rigida misurazione cronometrica di ore e minuti (Cass. 8306/2023).
Analogamente, il congedo straordinario previsto dal d. lgs. 151/2001 non richiede necessariamente una costante presenza accanto alla persona con disabilità.
Resta, però, necessario che l’assistenza conservi i suoi caratteri di supporto emotivo e “materiale” e che il beneficio non si trasformi in un semplice pretesto per assentarsi dal lavoro, accudendo solo pochi minuti.
Perché trovarsi in spiaggia non è bastato a giustificare il licenziamento
Gli investigatori avevano documentato i fatti contestati. Nella vicenda in oggetto, gli allontanamenti in spiaggia erano incontestabili. La questione però era diversa: quegli allontanamenti costituivano davvero un abuso?
La Corte d’appello ha risposto negativamente, valorizzando l’insieme delle circostanze. La lavoratrice conviveva stabilmente con la madre e, secondo la stessa relazione investigativa, durante le giornate di congedo rimaneva prevalentemente nell’abitazione. Inoltre, erano state osservate concrete attività di assistenza: in alcune occasioni aveva accompagnato la madre a passeggiare con il deambulatore, in un’altra l’aveva accompagnata a fare la spesa e, in un’altra giornata, dal medico.
Gli allontanamenti erano invece circoscritti e non continuativi. Il dato complessivo dell’assistenza prestata non consentiva di ritenere spezzato il nesso tra beneficio e finalità.
Particolarmente significativo è il caso del permesso di due ore: la contestazione riguardava un’assenza di circa venti minuti. Un intervallo troppo breve, secondo la Corte, per concludere che l’intero beneficio fosse stato oggetto di abuso.
Anche il congedo straordinario non impone una vita senza pause
La decisione affronta anche il tema del congedo straordinario, istituto che presenta regole e finalità distinte dai permessi legge 104.
La sua funzione è collegata ai principi di solidarietà familiare e alla necessità di garantire sostegno alla persona con disabilità (Corte Costituzionale sentenza 203/2013). Proprio per questo, il dipendente non può utilizzare sistematicamente questo beneficio per attività personali, lavorative o ricreative completamente incompatibili con l’assistenza.
Ma da ciò non deriva obbligo di rinunciare a ogni esigenza personale. La Cassazione ha infatti precisato che l’assistenza non può essere intesa in termini assoluti, tali da impedire a chi la presta di dedicare adeguati spazi temporali alle proprie esigenze di vita. Deve però rimanere complessivamente assicurato un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione della persona con problemi di salute (Cass. 29062/2017).
Fatto materiale e illecito disciplinare non sono la stessa cosa
La lavoratrice si era allontanata dall’abitazione e aveva trascorso alcune ore al sole: il comportamento, si è detto, era materialmente provato. Pertanto, secondo il datore, non si sarebbe potuto parlare di “insussistenza del fatto”, ma eventualmente di una sanzione disciplinare sproporzionata.
Ma la Corte ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’insussistenza del fatto contestato, ai fini della tutela reintegratoria di cui all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, comprende anche il caso in cui il fatto sia materialmente avvenuto ma non abbia carattere illecito o disciplinarmente rilevante (Cass. 14168/2025).
Ecco perché, una volta escluso l’abuso, non si poneva neppure un problema di semplice proporzionalità della punizione: il comportamento, per come accertato, non costituiva una violazione disciplinare.
Che cosa cambia
La sentenza 536/2026 della Corte d’appello di Bologna non stabilisce che durante i permessi 104 o il congedo straordinario sia sempre possibile dedicarsi agli affari propri. Il principio è più preciso: l’allontanamento dalla persona assistita non costituisce automaticamente abuso.
Caso per caso bisognerà valutare durata e frequenza delle assenze, attività svolte, assistenza effettivamente prestata e complessivo rapporto tra assenza dal lavoro e finalità del beneficio.
Quando questo collegamento rimane integro e l’assistenza è effettiva e complessivamente continuativa, alcuni spazi dedicati alle esigenze personali (come ad esempio una breve camminata in città o nei boschi) non trasformano automaticamente il beneficio in una violazione da espulsione.
Per le aziende, la pronuncia evidenzia, quindi, la necessità di dimostrare un uso realmente distorto dei benefici, prima di prendere seri provvedimenti. Questo eviterà strascichi giudiziari con vere e proprie docce fredde, come il pagamento delle spese processuali. Dal lato dei lavoratori, invece, conferma che l’assistenza al familiare non deve essere necessariamente ininterrotta e “full time”, pur dovendo rispettare scopo e funzione dell’istituto.