Differenze fra part-time orizzontale e verticale

Il contratto part-time prevede meno ore rispetto a un classico contratto determinato e indeterminato. Ecco come funziona

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Pubblicato: 1 Ottobre 2019 15:37Aggiornato: 3 Maggio 2024 12:49

Un contratto di lavoro part-time è un normale contratto di lavoro, che può essere a tempo determinato o indeterminato e si applica a tutti i tipi di Ccnl. Anzi è normale trovare la relativa disciplina di dettaglio, tra gli articoli del contratto collettivo di categoria.

Considerata la sua tipica elasticità, la frequenza con cui viene adottato e la peculiarità di favorire un maggior equilibrio tra carriera e vita privata, di seguito ne parleremo, focalizzandoci – in particolare – sulle differenze tra part time orizzontale e part time verticale. Ecco cosa sapere.

Cos’è il contratto part time in breve

La sua particolarità risiede nel fatto che esso prevede meno ore di lavoro rispetto alle 40 ore settimanali di un contratto settimanale. L’orario di lavoro minimo, per un part-time, è di 16 ore a settimana, anche se le tipologie più diffuse dono quelle da 20 o 30 ore settimanali.

Sul fattore durata avrà l’ultima parola, ovviamente, il testo del proprio contratto individuale di lavoro. Infatti, al momento della stipula del contratto di assunzione, all’interno dello stesso viene specificato che si tratta di un part-time e si indica il numero di ore di lavoro settimanali che deve svolgere il dipendente.

Part-time orizzontale, verticale e misto: quali sono le differenze?

Esistono più tipologie di contratto di lavoro part-time, che si differenziano l’una dall’altra per la distribuzione delle ore lavorative. Sarà compito dell’azienda o datore di lavoro indicare la tipologia di part time a cui intende affidarsi, per ragioni organizzative o produttive.

Part-time orizzontale

Si parla di part-time orizzontale quando diminuisce il numero delle ore di lavoro in una giornata. In questo caso, il dipendente va a lavorare tutti i giorni, ma lavora per meno ore (solitamente 4 o 5) rispetto a chi ha un contratto full-time.

Part-time verticale

Nel caso di un contratto di lavoro part-time verticale, il dipendente lavora solo per alcuni giorni alla settimana. In questi casi, solitamente, la giornata lavorativa è completa. Può anche accadere che al dipendente venga richiesto di lavorare solo in alcune settimane o mesi dell’anno, per rispondere a fasi particolarmente intense e a picchi di lavoro.

Part-time misto

Il part time misto è un tipo di contratto di lavoro estremamente flessibile, perché coniuga entrambe le tipologie di part-time descritte sopra.

In questo caso, il lavoratore effettuerà sia giornate lavorative complete, che giornate lavorative con orario ridotto. Anche di ciò egli potrà trovare opportuno dettaglio nel testo del contratto di lavoro individuale.

Ci sono differenze per quanto riguarda lo stipendio e le ferie?

Il lavoratore che ha un contratto di lavoro part-time (sottoscritto magari dopo un periodo di stage nella stessa azienda) ha diritto allo stesso trattamento di un lavoratore che ha un contratto full-time, almeno per quanto riguarda lo stipendio. Su questo sono di riferimento le disposizioni di cui ai Ccnl di categoria.

Ovviamente però lo stipendio viene calcolato, sulla scorta delle ore di lavoro svolte. In pratica, se in una data azienda un lavoratore a tempo parziale lavora per la metà di ore di un lavoratore a tempo pieno, incasserà la metà del suo stipendio.

Anche nel numero di giorni di ferie a disposizione del lavoratore può esserci una differenza. In caso di part-time orizzontale, i giorni di ferie restano uguali al full-time. In caso di part time verticale o misto, essi vengono calcolati in base alle ore di lavoro svolte.

Lavoro supplementare e straordinario

Molte persone che hanno un contratto part-time o devono firmarne uno, si chiedono se sia possibile fare delle ore di lavoro in più rispetto a quanto sia previsto dal proprio contratto. Prima di dare una risposta a questa domanda, è importante, innanzitutto, distinguere tra lavoro supplementare e lavoro straordinario.

Rientrano nella categoria del lavoro supplementare le ore di lavoro in più effettuate entro il limite del tempo pieno previsto dal proprio Ccnl (che solitamente è di 40 ore settimanali).

Nel momento in cui si eccede quel limite, si parla di lavoro straordinario. Sia in un caso che nell’altro è il Ccnl di riferimento a regolamentare queste due tipologie di lavoro. Come abbiamo già detto all’inizio dell’articolo, per le ore di lavoro supplementari al lavoratore spetta una retribuzione maggiorata.

È possibile avere più di un contratto part-time?

È possibile cumulare più di un contratto di lavoro part-time, purché si tenga conto della durata massima settimanale della prestazione e del diritto al riposo settimanale e giornaliero.

Come spiega il sito web del Ministero del Lavoro, l’orario massimo è in linea generale stabilito dai contratti collettivi, ma la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso oltrepassare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, incluse le ore di lavoro straordinario. Inoltre la durata media dell’orario di lavoro deve essere quantificata con riferimento a un periodo non sopra i 4 mesi.

Inoltre, è bene ricordare che il datore di lavoro non può impedire al lavoratore di svolgere un altro impiego, a meno che il secondo impiego non avvenga presso un’azienda concorrente della prima.

Clausole di elasticità e flessibilità del contratto part-time

Spesso, all’interno del contratto di lavoro part-time, vengono inserite delle clausole di elasticità e flessibilità, che consentono al datore di lavoro di spostare le ore e i giorni di lavoro in base alle esigenze dell’azienda, e, eventualmente, di aumentare il numero di ore lavorative previste inizialmente per un dipendente.

Il numero di ore aumentabili deve essere specificato all’interno del contratto e non può superare il 25% del monte ore annuo previsto dal contratto.

Tali clausole devono essere accettate dal lavoratore il quale, se non le accetta, non potrà comunque essere licenziato. Le variazioni di orario devono essere comunicate al lavoratore almeno 2 giorni prima della loro entrata in vigore. In caso vengano aumentate, le ore aggiuntive dovranno essere pagate il 15% in più.