Minacce sul lavoro e niente stipendio, è reato di estorsione: la sentenza

Scopri come la Cassazione tutela i lavoratori dalle estorsioni e dai ricatti contrattuali. Il rilievo di una recente sentenza

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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Il confine tra potere direttivo del datore di lavoro e ricatto criminale può essere sottile, quasi impalpabile. Ma è chiaramente definito dalla legge e dalla giurisprudenza. I lavoratori sono coperti da una serie di garanzie e norme di tutela e, non a caso, il Codice Penale punisce, come estorsione, ogni comportamento che usi la minaccia di perdita del posto o di un’altra sanzione per ottenere vantaggi economici ingiusti.

Non si tratta di semplici contrasti sindacali o di banali liti sul lavoro. Quando il datore sfrutta la posizione di supremazia gerarchica per comprimere i diritti economici del lavoratore, entra nel campo del diritto penale. E va punito. La recente sentenza n. 37362/2025 della Cassazione ce lo ricorda.

Il caso del panificio palermitano e gli atti lesivi dei diritti dei lavoratori

La vicenda che qui interessa riguarda il titolare di un panificio di Palermo, condannato definitivamente a 3 anni, 4 mesi e 15 giorni di reclusione, oltre a 850 euro di multa e al risarcimento dei danni. Di certo non una condanna lieve, ma pienamente giustificata dai fatti accertati.

Per più anni, l’uomo si era reso responsabile di atti gravemente prevaricatori nei confronti di un dipendente, tanto da infliggergli il licenziamento per il solo motivo di aver lamentato di percepire una retribuzione, inferiore a quanto pattuito per il lavoro domenicale.

Nei confronti di una lavoratrice, invece, il datore non aveva neanche mai versato un euro di stipendio, tenendola in nero e, quindi, non pagando contributi e tasse dovute. A un certo punto, la donna ha espresso la volontà di essere finalmente pagata, ricevendo come risposta l’espulsione dal negozio.

Ne è insorta una complessa vicenda giudiziaria, che si è conclusa con la sentenza di condanna suddetta.

Quando scatta il reato di estorsione sul lavoro

Al di là dell’esito della singola vicenda, la recente sentenza della Cassazione ricorda, in linea generale, quando c’è estorsione sul lavoro.

In particolare, il reato scatta quando:

  • il rapporto di lavoro è già in corso – la minaccia o la pressione deve colpire un contratto già instaurato, anche se irregolare o in nero;
  • l’azienda modifica unilateralmente l’accordo economico (salari inferiori, rinuncia a ferie, straordinari e Tfr o introduce trattenute indebite, senza consenso effettivo del dipendente);
  • c’è una minaccia, reale o velata, di licenziamento, di altra sanzione o di ritorsione;
  • il datore realizza un ingiusto profitto con altrui danno (risparmi indebiti, rinunce forzate o pagamento minore rispetto a quanto dovuto).

In riferimento all’ultimo punto, si pensi ad esempio al meccanismo della busta paga gonfiata. In circostanze come queste, il capo indica formalmente una retribuzione maggiore di quella effettivamente corrisposta. Ma il danno per il dipendente è doppio:

  • percepisce meno denaro rispetto a quanto pattuito;
  • deve affrontare conseguenze fiscali, dato che le tasse vengono calcolate su un imponibile virtuale.

Nessun reato senza un contratto firmato

Attenzione però, se in un colloquio di lavoro sono prospettate condizioni contrattuali ed economiche svantaggiose, ma la potenziale vittima non ha ancora firmato nulla, non si può parlare di estorsione.

Questi sono casi, spiega la Corte, in cui il candidato perde semplicemente una possibilità di lavoro (pur iniquo e non rispettoso dei diritti individuali). Tuttavia, può giovarsi del fatto che non perderà nulla sul fronte retributivo, fiscale o previdenziale. Non ha infatti maturato ancora alcun tipo di diritto economico.

Il mercato del lavoro incentiva i ricatti?

La condotta criminosa si nutre anche delle condizioni strutturali del mercato del lavoro. Quando l’offerta di lavoro supera la domanda, i lavoratori si trovano in una posizione di debolezza che può essere sfruttata per ottenere trattamenti retributivi peggiori e ingiusti.

Con la sentenza n. 37362/2025, la Cassazione sottolinea che il reato si configura proprio perché il capo approfitta di questa asimmetria, trasformando la paura della perdita del posto in uno strumento di profitto illegale.

La testimonianza come prova decisiva

Nei casi di estorsione sul lavoro, spesso le prove sono costituite dalle dichiarazioni dei lavoratori, raccolte in un contesto privato e aziendale. La Suprema Corte conferma che proprio queste testimonianze, se coerenti, dettagliate e credibili, possono — da sole — fondare la condanna penale e al risarcimento danni.

Ovviamente, la verifica dell’attendibilità è essenziale, ma non è per forza necessario avere testimoni esterni o documenti per dimostrare l’ingiusta limitazione dei diritti del dipendente.

Ecco allora che la tutela del lavoratore ne esce rafforzata, anche in contesti di lavoro irregolare o di mercato sfavorevole. E le stesse testimonianze “interne” possono avere un peso decisivo al fine dell’accertamento della responsabilità penale.

Che cosa cambia

La sentenza n. 37362/2025 della Cassazione è molto utile a livello giurisprudenziale.

Ci informa che può essere condannato per estorsione l’imprenditore e datore di lavoro che consegue ingiusti vantaggi patrimoniali se:

  • cambia in peggio l’accordo concluso con il dipendente per avere risparmi di spesa
  • minaccia il dipendente di licenziamento in caso di opposizione.

Come evidenziato dai giudici di piazza Cavour, mancati pagamenti, straordinari non riconosciuti, lavoro nero senza compenso sono tutti possibili casi concreti che configurano un’estorsione del datore.

Il potere direttivo non può mai trasformarsi in ricatto, pressione, intimidazione e vero e proprio danno. Non è mobbing, beninteso, ma in situazioni come queste la condanna per estorsione “contrattuale” è dietro l’angolo.