Inps e disoccupazione, redditi per NASpI e DIS-COLL: i nuovi importi

L'Inps ha comunicato i nuovi limiti dei redditi per continuare a percepire il sussidio di disoccupazione: cos'è cambiato rispetto al 2022

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Luca Incoronato

Giornalista

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Pubblicato: 11 Aprile 2024 11:18

L’Inps ha chiarito quelli che sono i nuovi limiti di reddito, che risultano compatibili con NASpI e DIS-COLL. Si aggiorna il quadro delle entrate economiche, provenienti da svariati fronti, che entro certi confini non entrano in contrasto con il sussidio di disoccupazione.

Limiti di reddito

L’Inps ha chiarito con un messaggio i nuovi parametri relativi al reddito di chi percepisce attualmente il sussidio di disoccupazione. Il tetto è stato fissato a 8.500 euro per quanto riguarda i guadagni garantiti da lavoro dipendente e parasubordinato.

Rientrare in tale soglia si traduce in un mantenimento dell’aiuto garantito dal governo. Tutto deriva dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n.216. Tale documento ha comportato una modifica consistente del limite di reddito annuo.

Guardando al 2023, risulta invariato rispetto al 2022 ovvero 8.173,91 euro. Pari invece a 8.550 euro per il 2024. Ciò con riferimento al lavoro dipendente e parasubordinato. Nulla è cambiato invece sotto l’aspetto del reddito annuo derivante da lavoro autonomo. La cifra in questo caso è di 5.500 euro sia per il 2023 che per il 2024, invariato rispetto al 2022.

Cosa sono NASpI e DIS-COLL

Per i giovani che non hanno familiarità con questo mondo, così come per chi non ha mai avuto la necessità di far riferimento a questo tipo di supporti, è bene chiarire cos’è la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, ovvero NASpI.

Si tratta di un’indennità su base mensile, istituita nel 2015 e garantita come forma di supporto economico. L’erogazione dipende dalla domanda del diretto interessata e spetta a quei lavoratori che hanno perso l’occupazione in maniera involontaria, vantando un contratto subordinato

Cos’è la DIS-COLL invece? Le sigle possono generare confusione ma, di fatto, è un’indennità mensile, anche questa, a sostegno di differenti categorie che hanno perso la propria occupazione involontariamente:

  • collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto);
  • assegnisti;
  • dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Non spetta invece a collaboratori che percepiscono una pensione, amministratori, sindaci, titolari di partita IVA, associazioni, enti di vario genere e revisori di società. Anche in questo caso è il frutto di una domanda presentata dal diretto interessato, nello specifico entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione.

Cumulo con i redditi

Come detto, la NASpI è stata istituita nel 2015 e quella normativa ammetteva la chance di cumulo con redditi derivanti da attività lavorativa subordinata, parasubordinata e autonoma. Esistono però dei limiti ben precisi, come indicato in precedenza.

Di questi torniamo a parlare in merito a prestazioni lavorative occasionali. L’Inps ricorda come anche questi siano compatibili con il cumulo con i redditi. Non rappresentano un elemento che esclude il soggetto sia da NASpI che da DIS-COLL, a patto di rientrare nel limite dei 5.000 euro.

Per quanto concerne specificamente il sussidio per i collaboratori, infine, il cumulo con i redditi è ammesso unicamente se i guadagni sono di natura parasubordinata e autonoma. A patto che si rientri nel limite indicato, si ricorda come per la DIS-COLL sia necessario comunicare all’Inps il reddito annuo presunto. Per la NASpI, invece, il percettore non è affatto tenuto.