Come richiedere la disoccupazione per lavoratori stagionali

Scopri con QuiFinanza i documenti e i requisiti per richiedere la disoccupazione stagionale.

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Redazione

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La NASpI stagionale, conosciuta anche come indennità di disoccupazione per lavoratori stagionali, è stata istituita dal Decreto Legislativo 22/2015, popolarmente noto come Jobs Act, con l’obiettivo di attenuare l’impatto negativo che l’introduzione della NASpI ha avuto sulle persone che svolgono lavori stagionali.

Possono accedere a questo beneficio tutti coloro che, nei 4 anni precedenti al licenziamento, hanno accumulato almeno 13 settimane di contributi versati e, nell’anno precedente la disoccupazione, hanno lavorato almeno 30 giorni effettivi.

Prima dell’introduzione della NASpI, un lavoratore stagionale poteva ottenere 6 mesi di indennità di disoccupazione, conosciuta come mini-ASpI, per ogni 6 mesi di lavoro. Con l’avvento della NASpI, invece, il periodo di indennità si è ridotto a soli 3 mesi perché questa nuova prestazione viene erogata per un numero di settimane pari alle settimane di contributi versati negli ultimi 4 anni.

Tale riduzione si è avuta con la circolare INPS n.224/2016 e a seguito dell’introduzione del Reddito di Cittadinanza. Ora esamineremo in dettaglio tutto ciò che riguarda la nuova NASpI stagionale: chi ne ha diritto, i requisiti necessari, la durata, l’importo e il calcolo.

Disoccupazione stagionale: come funziona

A partire dal 1° maggio 2015, successivamente al Jobs Act, fu introdotta una deroga nel calcolo della durata NASpI stagionale, limitata esclusivamente ai settori turismo e stabilimenti, al fine di poter tenere conto degli stessi contributi figurativi calcolati nella NASpI ordinaria calcolata sugli ultimi 4 anni. Il D.Lgs. n.185/2016 ha infine stabilito che, se anche aggiungendo al calcolo i contributi figurativi versati nei 4 anni precedenti la durata della NASpI dovesse risultare inferiore ai 6 mesi, la sua durata è arbitrariamente prorogata di 1 mese. Anche in questo caso, però, è stato stabilito che la durata della NASpI stagionale non può superare il limite massimo di 4 mesi.

Per tutti gli altri aspetti, la NASpI stagionale funziona esattamente come quella ordinaria. Il suo importo varia dunque in base alle retribuzioni percepite nei 4 anni precedenti la disoccupazione divisa per il numero di settimane di contribuzione. Il valore ottenuto va poi moltiplicato per 4,33. Facciamo un esempio in cui la retribuzione nei 4 anni sia pari a 30.000 e le settimane per le quali sono stati versati i contributi siano 160. La retribuzione media mensile sarà dunque pari a 811,80€, ovvero 30.000 diviso 160 (187,50) per 4,33.

A questo punto non si fa altro che applicare la stessa regola valida per la NASpI ordinaria. Se dunque la retribuzione mensile è inferiore, come in questo esempio, a 1.227,55€, l’importo spettante della NASpI sarà pari al 75% della NASpI stessa, ovvero 608,91€. Se al contrario fosse stata superiore, per esempio 1.820€, al 75% della NASpI ordinaria andrebbe sommato il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e l’importo NASpI, per un totale di 1.068,77€.

Anche nel caso della NASpI stagionale, l’importo massimo non potrà comunque superare, nel 2020, i 1.335,40€ al mese e sarà comunque soggetto a una riduzione del 3% a partire dal quarto mese di erogazione.

Chi ha diritto alla disoccupazione stagionale?

La NASpI stagionale, ovvero l’indennità di disoccupazione stagionale, è rivolta innanzitutto ai lavoratori dei seguenti settori del turismo e degli stabilimenti termali:

  • CSC 70501. Alberghi (ATECO 55.10.00), Villaggi turistici (ATECO 55.20.10), Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20), Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30), Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40), Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51), Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00);
  • CSC 70502. Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11), Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42), Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50), Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00);
  • CSC 70503. Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20);
  • CSC 70504. Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30), Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41);
  • CSC 70401. Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00), Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00), Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20), Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92);
  • CSC 70705. Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20);
  • CSC 11807 e CSC 70708. Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

Durata della NASpI stagionale

Come nel caso della NASpI ordinaria, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori stagionali è erogata mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive nei 4 anni precedenti il licenziamento, e comunque sempre per un massimo di 24 mesi. In risposta all’emergenza COVID-19, è stata introdotta un’eccezione per la NASpI. Se il periodo di fruizione della NASpI termina tra il 1º maggio e il 30 giugno, l’indennità viene automaticamente prorogata per ulteriori due mesi a partire dalla data di scadenza. Se la data di scadenza della NASpI coincide, ad esempio, con il 16 maggio, il beneficiario avrà quindi diritto a due mesi aggiuntivi di indennità, estendendo così la copertura fino al 15 luglio.

Come si presenta la domanda di disoccupazione stagionale

Le procedure per presentare la domanda di disoccupazione stagionale sono analoghe a quelle previste per la NASpI ordinaria. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, altrimenti si rischia di perdere il diritto. Tuttavia, a causa dell’emergenza COVID-19, i termini di presentazione sono stati estesi fino alla fine del 2020, arrivando fino a un massimo di 128 giorni. La richiesta di disoccupazione stagionale deve essere inviata online tramite la sezione “Prestazioni e servizi” e selezionando “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” sul sito dell’INPS, accedendo all’area riservata MyINPS. In alternativa, è possibile contattare telefonicamente l’INPS o rivolgersi a CAF, patronati e intermediari abilitati.