Le ferie estive sono attese dalla generalità dei lavoratori. Garantite in Costituzione, previste dalla legge e dai contratti collettivi, esse costituiscono dei periodi di stacco dall’attività lavorativa, mirati al recupero delle energie psicofisiche e a consentire maggior tempo per coltivare le proprie relazioni affettive e di amicizia.
Come abbiamo già spiegato su queste pagine, il lavoratore per legge ha diritto ad almeno quattro settimane di riposo ogni anno ma – per ciò che attiene al numero di giorni di ferie sostanzialmente spettanti – questo può essere differente a seconda di ciò che indica il Ccnl di categoria. Di queste quattro settimane, per legge almeno due devono essere godute entro l’anno di maturazione, invece le altre entro i 18 mesi successivi.
Chiaramente con più settimane disponibili, il desiderio di fare una vacanza in una bella località di mare, montagna o in qualche città d’arte può essere davvero forte, nell’esigenza di staccare non soltanto dall’ufficio ma dal contesto quotidiano in cui si vive.
Ebbene, forse non tutti sanno che le vacanze estive possono essere pagate dal proprio datore di lavoro, in una sorta di benefit ‘estivo’ assicurato dal piano welfare della propria azienda. Scopriamo in che modo ciò è possibile.
Indice
Buoni welfare per viaggi e vacanze, strumenti e benefici per migliorare performance e clima in ufficio
Il welfare in azienda è in grado di rafforzare i rapporti di fiducia tra i lavoratori e tra questi e i superiori. Grazie a strumenti come l’assicurazione sanitaria integrativa, gli incentivi finanziari, i corsi di formazione e i programmi per il benessere fisico, gli appartamenti aziendali, le auto aziendali ad uso promiscuo, il car sharing o la mobilità condivisa, migliorano clima e umore in azienda – beneficiandone la produttività e la qualità delle performance. Al contempo, diminuiscono i rischi di burnout.
Ed oltre a ciò che caratterizza specificamente la vita quotidiana e l’alternanza tra vita privata ed ufficio, a ben vedere non mancano benefit che si sostanziano nel supporto a viaggi e vacanze dei dipendenti in ferie.
Il caso concreto, a cui facciamo riferimento, è quello in cui l’azienda o datore di lavoro stipula una convenzione con un tour operator o un’agenzia di viaggi, e di seguito consegna ai dipendenti un voucher dal valore predeterminato, che andrà a finanziare – in tutto o in parte – la vacanza estiva durante il periodo di ferie.
Evidentemente, un lavoratore che si avvarrà di tale voucher – una sorta di credito welfare – sarà agevolato nel pieno godimento delle sue ferie e potrà più facilmente tornare al lavoro, soddisfatto per la vacanza fatta e per aver utilizzato un benefit del datore di lavoro – con risparmio di spesa e contestuale diritto al versamento della retribuzione.
Il fondamento normativo dell’agevolazione
Il benefit in oggetto è possibile grazie a quanto previsto nel Testo unico delle imposte sui redditi – Tuir, e in particolare all’art. 51 relativo alla determinazione del reddito da lavoro dipendente. Questo testo, entrato in vigore nel 1986, è tuttora pilastro normativo in tema di strumenti di welfare aziendale.
Al comma 3-bis si legge infatti quanto segue:
l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
Oltre che agevolazione per le ferie, i viaggi pagati dall’azienda beneficiano di agevolazioni fiscali, in quanto sono compresi tra i servizi di cui all’art. 100 del Tuir citato. In esso si trova infatti scritto che:
Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Non solo. In base a quanto previsto dal Tuir, dal reddito aziendale il datore di lavoro potrà dedurre totalmente il costo, se l’elargizione del benefit vacanze si attua nel rispetto di disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale che indichino l’adempimento di dovere negoziale.
I buoni consegnati ai dipendenti sono inoltre configurabili come compensi ‘in natura’ e perciò, lato dipendente, sono esenti da contribuzione fiscale e previdenziale, conformemente a quanto previsto dall’art. 51 del Tuir. In altre parole, la somma garantita dal piano welfare aziendale non concorrerà a formare il reddito da lavoro subordinato e non sarà soggetta ad Irpef e addizionali comunali.
Alcuni esempi pratici
Come abbiamo accennato sopra, l’azienda potrebbe così sottoscrivere una convenzione con un’agenzia viaggi per assicurare sconti e promozioni per vacanze nelle ferie, o mettere a punto un piano di welfare che comprenda anche i viaggi, così come indicato anche dall’art. 100 del Testo unico imposte sui redditi.
L’agevolazione costituita dal voucher sarà fruibile presso una delle strutture convenzionate, senza un limite massimo per il lavoratore subordinato – o meglio il limite è dato dal credito welfare a disposizione, vale a dire il budget dedicato dall’azienda. Il dipendente potrà ottenere gratuitamente servizi turistici quali pernottamenti in hotel, voli e pacchetti viaggio completi.
I buoni viaggio o voucher per le vacanze estive, pagate dal datore di lavoro, potranno coprire i costi per mete esotiche o soggiorni benessere per coppie, come pure formule all-inclusive o upgrade su prenotazioni già compiute su voli aerei. Tipico il caso del lavoratore che – grazie al benefit aziendale – potrà viaggiare in classe business invece che economy. Analogamente potranno essere coperti i costi in hotel, per usufruire di camere con più optional e comfort.
Il pagamento è anticipato perché il viaggio e/o il soggiorno viene pagato all’agenzia di viaggio o al tour operator al momento della prenotazione, sfruttando il voucher e – se necessario – pagando la differenza. Nella generalità dei casi il lavoratore non dovrà comunque versare alcunché alla struttura per il soggiorno e i servizi, già inclusi nel pacchetto prenotato. Il meccanismo semplifica l’esperienza al dipendente, che potrà godersi la vacanza senza preoccuparsi di ulteriori pagamenti dopo essere arrivato nella meta turistica.
Infine, come precisato dalle Entrate con la circolare n. 28/E del 2016, ricordiamo che detti buoni o voucher per viaggi vacanze non possono essere sfruttati da persona differente dal titolare, non possono essere monetizzati oppure ceduti a terzi.