Gli infortuni sul lavoro, talvolta anche con esiti mortali, continuano a rappresentare un tema spinoso e, proprio per questo, dal primo ottobre debutterà la patente a punti o a crediti. Obbligatorio dal primo ottobre per le imprese e i lavoratori autonomi che operano all’interno dei cantieri temporanei o mobili, lo strumento sarà indicatore essenziale e valutabile delle capacità di attuare efficaci piani di sicurezza sul lavoro.
Il meccanismo funzionerà secondo regole ben precise: la patente dei cantieri partirà con un punteggio di trenta punti, incrementabili in caso di assenza di incidenti o tramite certificazioni di sicurezza, ma anche decurtabili fino alla chiusura dell’attività per un anno.
Il Ministero del Lavoro ha predisposto uno schema di decreto sulla regolamentazione della nuova patente, in attuazione dell’art. 27 d. lgs. 81/2008, recentemente sottoposto al Consiglio di Stato per un parere consultivo.
Nell’ultimo periodo abbiamo parlato più volte di questa patente, affrontando il tema da diverse angolazioni. Di seguito lo riconsidereremo alla luce delle recenti osservazioni del Consiglio di Stato e dei sindacati, in quanto di sicuro interesse anche per le imprese del comparto edilizia.
Indice
Sospensione della patente e poteri degli ispettori
Il regolamento si inquadra nell’ambito delle riforme previste dal Pnrr e vuole sollecitare e rafforzare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sul testo contenente il regolamento della patente a punti edilizia, il Consiglio di Stato ha formulato il parere n. 1154 e – tra i dieci articoli che compongono il decreto – l’autorità considera altresì il terzo, relativo ai presupposti e al procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente, da parte dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
In particolare nel terzo articolo viene disciplinato il caso, previsto dall’art. 27 del d. lgs. n. 81 del 2008, nel quale nei cantieri si abbiano infortuni da cui derivino la morte o l’inabilità permanente di uno o più lavoratori:
prevedendo che, qualora emerga una responsabilità almeno a titolo di colpa grave, nel primo caso sia obbligatoria e nel secondo facoltativa l’adozione di un provvedimento cautelare di sospensione.
Se è vero che, ai fini dell’adozione obbligatoria del provvedimento di sospensione, il decesso di uno o più lavoratori deve essere imputabile al datore di lavoro o ad altri suoi stretti collaboratori, è altrettanto vero che la critica del Consiglio di Stato riguarda l’asserita non sufficiente discrezionalità degli ispettori che – per come è oggi la normativa – non avrebbero la possibilità di decidere la sospensione della patente a punti o a crediti in tutti i casi di rischio, anche se l’infortunio letale non è legato a colpa grave dell’impresa edile.
Anzi per il Consiglio di Stato l’estensione della sfera di discrezionalità degli Ispettori ben costituirebbe un’adeguata risposta all’elevato numero di violazioni delle regole di sicurezza nei cantieri del nostro paese. Chiaramente per le imprese una maggior discrezionalità dell’Ispettorato sarebbe un ulteriore sprone all’adozione di adeguate misure di sicurezza per i lavoratori dell’edilizia, contribuendo finalmente alla significativa riduzione di incidenti e infortuni.
Cos’è la colpa grave
A questo punto le imprese potrebbero chiedersi che cosa si deve intendere per colpa grave, ossia quando la colpa assume il connotato della gravità. In tali casi la violazione dei doveri di diligenza è lampante e del tutto evidente, a causa di comportamenti che contrastano con le norme di sicurezza e si discostano sensibilmente da quanto è considerato opportuno e ragionevole.
Non solo. Un datore di lavoro si rende responsabile per colpa grave anche quando è consapevole del rischio ma omette di adottare le misure di protezione necessarie.
Si tratta ad esempio del classico caso in cui un imprenditore edile non fa installare impalcature adeguate per lavori in altezza in un cantiere, disapplicando le norme di sicurezza per risparmiare su tempi e costi. Se un operaio, lavorando a più metri di altezza, perde l’equilibrio e muore all’impatto con il suolo, l’imprenditore sarà responsabile dell’accaduto per colpa grave, avendo violato le norme essenziali di sicurezza e non avendo garantito un ambiente di lavoro sicuro e protetto.
Le critiche dei sindacati
Oltre al parere del Consiglio di Stato, spiccano le parole dei sindacati sulla novità della patente a punti edilizia, dalle quali emerge una valutazione insufficiente e critica. Per la Uil non basta la decurtazione dei punti in caso di decesso del lavoratore edile, ed anzi se un’impresa del settore viola le regole di sicurezza va fermata a tempo indeterminato, senza possibilità di riprendere a lavorare. Solo così si creerebbe infatti un efficace deterrente contro pratiche scorrette e non adeguatamente protettive del diritto alla sicurezza e salute dei lavoratori.
Il sindacato in particolare attacca la regola per cui, in ipotesi di infortunio mortale in cantiere, sarebbe sufficiente un corso sulla sicurezza per poter riprendere le attività. Per la Uil l’analogia con il sistema previsto dal Codice della Strada è inadatta a risolvere il problema della sicurezza nei cantieri.
A queste critiche si aggiunge la Cgil, secondo cui la patente a crediti o a punti nell’edilizia è in qualche modo un passo in avanti nel settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – rispondendo a problemi come il lavoro nero o il caporalato (su cui recentemente è stato firmato un nuovo accordo) – ma non rappresenta una risposta sufficiente. Il sindacato infatti sottolinea che il meccanismo riguarda esclusivamente il settore edilizio (seppur allargato a chi entrerà nei cantieri), ma non comprende la generalità delle attività e dei settori.
Ricordiamo infine che la patente a crediti per le imprese e per i lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri contribuirà altresì a tracciare il numero e la gravità degli incidenti sul lavoro che attengono ad una singola azienda del settore.
Cosa non convince in sintesi
Come accennato in apertura, recentemente abbiamo affrontato il tema della patente a punti edilizia sotto vari punti di vista, come ad es. i poteri dell’Ispettorato. A prevedere il nuovo strumento è l’art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 (Decreto Pnrr 4). Il regolamento attuativo contiene le modalità di presentazione della domanda patente a punti, i contenuti informativi dello strumento e i criteri per l’assegnazione, l’aumento e il recupero dei crediti.
Con la circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre scorso l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha dato utili chiarimenti, indicando in fase di prima applicazione dell’obbligo la possibilità di presentare una autocertificazione / dichiarazione sostitutiva valevole fino alla data del 31 ottobre prossimo. A partire dal primo novembre 2024, per operare in cantiere sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente attraverso il portale ad hoc.