Quando si va in ferie, soprattutto come dipendenti, non sempre si conosce nei dettagli la normativa di riferimento e si rischia di incorrere in “ingiustizie” non volute. Vediamo di chiarire.
Calcolo delle ferie
La durata delle ferie è stabilita dalla legge, che prevede la maturazione di 4 settimane ogni anno, delle quali almeno 2 settimane devono essere utilizzate entro l’anno di maturazione.
Accanto alla legge generale, ci sono poi i singoli contratti collettivi che disciplinano in modo dettagliato la distribuzione delle ferie, in particolare per i dipendenti. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti pubblici, il contratto collettivo indica che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi. Se l’orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque giorni, il sabato non è giorno lavorativo e i giorni di ferie si riducono da 32 a 28. Nè i giorni non lavorativi, nè le domeniche possono quindi considerarsi giorni di ferie.
15 giorni di ferie
Le ferie poi vanno in genere fruite in almeno quindici giorni continuativi nel periodo che va dal 1 giugno al 30 settembre. La contrattazione colletiva può comunque ridurre il limite delle due settimane di ferie, a condizione che la riduzione del periodo sia dovuta a esigenze aziendali importanti. In alcuni casi il contratto può anche prolungare a 30 mesi il periodo entro il quale bisogna fruire delle 4 settimane di ferie.
Per quindici giorni continuativi di ferie si intendono 15 giorni più due domeniche nel caso si fosse dipendenti con sabato lavorativo o 15 giorni di ferie più quattro giorni, ovvero 2 sabati e 2 domeniche, nel caso di sabato non lavorativo.
Nel caso in cui quindi il dipendente goda di 15 giorni consecutivi di calendario, in realtà le ferie di cui usufruisce risultano pari a 13 giornate, nel caso in cui il dipendente lavori anche il sabato, o di 11 giornate, per il dipendente che lavora solamente da lunedì a venerdì. Ciò non porta un problema solamente al lavoratore, che gode di meno giornate di ferie che gli spettano, ma anche all’amministratore e datore di lavoro. Questo infatti risulta obbligato dal contratto collettivo nazionale del lavoro a far utilizzare tutte le ferie durante l’anno e solamente in caso di esigenze eccezionali di servizio che non abbiano reso possibile l’utilizzo delle ferie durante l’anno, esse devono essere utilizzate entro i primi sei mesi dell’anno successivo.
Mancate ferie, le sanzioni
Le ferie non sono una concessione che il titolare fa ai propri dipendenti. Si tratta di un obbligo sancito dalla Costituzione italiana. Nell’arco di un anno il periodo minimo di ferie è di quattro settimane. Ciò salvo durate eventualmente superiori, previste dai C.C.N.L., sulla base di anzianità e qualifiche contrattuali.
Non si può procedere con la sostituzione del periodo minimo di quattro settimane con la relativa indennità per ferie non godute. Ciò salvo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di contratto a termine di durata inferiore all’anno. Sono previste ovviamente delle sanzioni amministrative per il datore di lavoro trovato manchevole:
- da 480 a 1.800 euro in caso di violazione riferita a più di 5 lavoratori, con comprovata durata dell’irregolarità per almeno due anni;
- da 960 a 5.400 euro in caso di violazione riferita a più di 10 lavoratori, con comprovata durata dell’irregolarità per almeno quattro anni.