Covid e lavoro, cosa rischia chi nasconde il contatto col malato

Quali sono le conseguenze per il dipendente che omette di comunicare al datore di lavoro di aver avuto contatti con un malato Covid

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Quali sono le conseguenze per il dipendente che omette di comunicare al datore di lavoro di aver avuto contatti con un malato Covid? Cosa rischia il lavoratore?

E che responsabilità ha il datore di lavoro in caso di contagi? Cosa deve fare? Chi deve avvisare?
Scopriamo insieme le risposte a queste domande.

La responsabilità del datore di lavoro in caso di contagi da Covid-19

Ogni datore di lavoro è tenuto per legge a garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. La norma base dispone che: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro“. Un apposito e particolareggiato Testo Unico stabilisce le norme essenziali per preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori sotto ogni aspetto, compreso l’evitamento del pericolo di diffusione di malattie, e prescrive una serie di interventi da adottare per prevenire le malattie infettive di ogni genere, tra le quali attualmente vi è anche il Covid-19.

Il datore di lavoro deve sempre vigilare sul rispetto effettivo di queste norme di prevenzione, tant’è che risponde anche penalmente se ne trascura l’osservanza: infatti, “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. Dunque, il responsabile aziendale potrà essere chiamato a rispondere dei reati di lesioni colpose, o di omicidio colposo, derivanti dalle sue omissioni che hanno provocato un’estensione dei contagi da Covid-19 in ambito lavorativo.

Il risarcimento per i lavoratori contagiati da Covid-19

Il contagio da Covid-19 avvenuto sui luoghi di lavoro è equiparato ad un infortunio sul lavoro ed è perciò coperto dalla tutela assicurativa indennitaria offerta dall’Inail, l’Istituto nazionale per l’assicurazione degli infortuni sul lavoro.
L’indennità per contagio Covid-19 viene riconosciuta dall’Inail a seguito di un procedimento piuttosto veloce, che parte con la normale certificazione di malattia rilasciata dall’Inps (non occorre lo specifico certificato medico previsto per gli altri casi di denuncia di infortunio sul lavoro).

Invece, la quarantena nell’anno 2021 non viene più equiparata ai fini economici alla malattia (a differenza di quanto avveniva nel 2020) e, dunque, non è coperta da retribuzione; perciò – salvi i prossimi interventi normativi da parte del Governo – l’onere dell’assenza ora ricade direttamente sul lavoratore, salvo l’intervento volontario dell’azienda a sostegno dei dipendenti.

Cosa deve fare il lavoratore che ha avuto contatti con casi Covid

Il lavoratore che ha contratto personalmente il Covid deve informare immediatamente il datore di lavoro, per consentire l’adozione delle misure di cautela opportune – a partire dalla sanificazione dei locali – nei confronti degli altri dipendenti, che dovranno essere avvisati in caso di contatto ravvicinato e prolungato con il collega che si è ammalato. Se invece l’infezione è sorta ad una persona con cui il lavoratore è venuto a contatto – per qualsiasi motivo, e non necessariamente in ambito lavorativo – occorre distinguere, secondo le più recenti indicazioni fornite dal ministero della Salute, tra:

  • contatto “ad alto rischio” (detto anche “contatto stretto”) per chi è stato vicino entro due metri e per più di 15 minuti a un caso Covid, o è venuto a contatto con le sue secrezioni infettive (tosse, starnuti, ecc.), o si è trovato con lui in un ambiente chiuso (classe scolastica, sala riunioni, abitazione di famiglia, ecc.) o in viaggio insieme;
  • contatto “a basso rischio” quando la durata dell’incontro ravvicinato a meno di due metri con il caso Covid è stata inferiore a 15 minuti ed, inoltre, per tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui è risultato presente un caso Covid.

Quindi, i contatti stretti sono soprattutto quelli relativi a persone che coabitano nella stessa casa dove c’è un caso di Covid-19 ed anche quelli di “collegamento epidemiologico” con altri soggetti che hanno sviluppato la malattia e con i quali si è avuto un contatto anche episodico e del tutto casuale, come quello con un estraneo. Le occasioni di contatto possono essere le più disparate ed anche accidentali, come la vicinanza con un passeggero in aereo o in treno o la presenza insieme ad un evento o ricevimento; oltre, ovviamente, alla condivisione degli stessi ambienti di lavoro.

Cosa fa la Asl in caso di contatto a rischio

Per tutti questi casi l’Azienda sanitaria, tramite il Dipartimento territoriale di prevenzione, avvia un’indagine epidemiologica per individuare gli interessati; li avvisa, li pone in quarantena precauzionale e li sottopone al tampone, per riscontrare la presenza o meno dell’infezione. Nel frattempo e in attesa dell’esito, questi soggetti devono rimanere in isolamento fiduciario.

Sui luoghi di lavoro anche i colleghi individuati come contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al Covid-19 vengono posti in quarantena e sottoposti a test.

La durata della quarantena fiduciaria è variabile in relazione al tipo di contatto e dipende anche dal completamento o meno del ciclo vaccinale. Precisamente:

  • per i contatti ad alto rischio (i contatti stretti) i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni devono stare in quarantena per soli 7 giorni e possono rientrare in comunità dopo un test molecolare o antigenico con esito negativo (il periodo si allunga a 10 giorni per i non vaccinati e, per tutti, fino a 14 giorni in assenza di test diagnostico);
  • per i contatti a basso rischio, se il soggetto ha completato il ciclo vaccinale non è necessaria la quarantena; per i non vaccinati, invece, se il contatto è avvenuto con un caso di “variante VOC non Beta”, sospetta o confermata (o di altra variante per cui non è disponibile il sequenziamento), la quarantena dura 10 giorni e il rientro in comunità è subordinato a un test molecolare o antigenico negativo.

Quindi, chi ha avuto un contatto stretto con un caso accertato di Covid:

  • non può recarsi al lavoro;
  • deve necessariamente informare il proprio datore;
  • deve rimanere a casa, osservare la quarantena di almeno 7 giorni, decorrenti dal momento dell’ultima esposizione;
  • deve effettuare un tampone alla fine;
  • potrà ritornare al lavoro quando avrà ottenuto l’esito negativo del test.

Comunicazione contatto al datore di lavoro: il caso

Alcuni datori hanno la mano pesante e – al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro – sono arrivati a comminare anche il licenziamento. È accaduto in un caso recentemente deciso dalla Corte d’Appello di Palermo, che però ha condannato la società (un gruppo di sicurezza e vigilanza privata) alla reintegra del lavoratore (il quale svolgeva mansioni di guardia giurata) e al pagamento di un’indennità risarcitoria in suo favore. Il licenziamento è stato ritenuto illegittimo perché la condotta non era stata particolarmente grave e, dunque, la sanzione era sproporzionata. Il lavoratore aveva omesso di informare che sua moglie, era entrata in ‘contatto stretto’ con una persona positiva al Covid e, oltretutto, aveva appreso la circostanza solo diversi giorni dopo, quando gli era pervenuto l’avviso dell’Azienda sanitaria.

Licenziamento per mancata comunicazione: è valido?

È stato dunque giudicato illegittimo il licenziamento comminato ad un lavoratore che aveva omesso di comunicare al suo datore di lavoro un contatto con un caso Covid (la positività accertata riguardava un collega della moglie del dipendente). L’omissione era emersa solo in seguito e casualmente, da un controllo dei certificati medici di malattia. A quel punto, la società aveva intimato il licenziamento per giusta causa, ravvisando un “comportamento irresponsabile” del dipendente e il rischio di diffusione dell’epidemia nell’ambiente di lavoro, in quanto il datore non era stato messo in condizione di adottare le misure precauzionali necessarie per impedire la propagazione del contagio, in particolare verso i colleghi che avevano svolto i turni di servizio insieme al dipendente in questione.

Tuttavia, la Corte ha rilevato che la comunicazione del caso Covid al lavoratore interessato era avvenuta da parte dell’Asp di Palermo solo a distanza di parecchi giorni, quando ormai i servizi lavorativi erano stati svolti (l’Azienda sanitaria disponeva l’isolamento domiciliare “con effetto retroattivo dalla data del contatto”, risalente a 10 giorni prima); e comunque da quel momento l’uomo si era messo in isolamento domiciliare e non aveva svolto attività lavorativa fino al termine del prescritto periodo di quarantena. Inoltre, la società non ha saputo indicare nessun “pregiudizio specifico, anche potenziale”, derivante dalla mancata comunicazione del caso Covid.

Quindi, l’omesso avviso al datore è stato ritenuto un “inadempimento di scarsa importanza”, privo di offensività concreta: perciò, la sanzione del licenziamento era stata eccessiva (e, per certi versi, anche “ritorsiva”, tenuto conto di altre peculiarità della vicenda).

In collaborazione con Adnkronos