Contratti lavoro: ecco le sanzioni per chi non rispetta il decreto trasparenza

Fino a 1.500 euro di multa a lavoratore per i datori di lavoro che non assolvono i nuovi obblighi informativi

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Redazione

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Riforma sui contratti di lavoro con il Decreto Trasparenza che, attuando la direttiva Ue 2019/1152 sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea, ha introdotto nuovi diritti in tema di informativa resa ai neo-assunti e collaboratori, prevedendo pesanti sanzioni in caso di inadempienze. La nuova disciplina – in vigore dal 13 agosto – ha generato diversi malumori tra i datori di lavoro visto il sostanziale appesantimento degli adempimenti burocratici a loro carico dei datori di lavoro. Anche alcuni dubbi interpretativi sono stati chiariti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con una circolare pubblicata il 10 agosto 2022.

Nuovi obblighi informativi

Il Decreto Trasparenza contiene disposizioni che disciplinano le informazioni sul rapporto di lavoro, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro nonché una serie di ulteriori misure di tutela in favore dei lavoratori.  Fondamentalmente, vengono ampliate, seguendo il dettato della normativa europea, le disposizioni relative al diritto informativo del lavoratore già – abbastanza ampiamente – previste dal D.Lgs. n. 152/1997. Tre i tipi di informazioni previsti dalla disciplina: informazioni base, elementi essenziali del rapporto di lavoro, sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela; informazioni digitali, in presenza di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati del lavoro; informazioni estere, qualora il lavoro sia prestato all’estero. Questo relativamente a tutti i rapporti di lavoro, con poche eccezioni.

I destinatari della nuova norma

Il provvedimento si applica ai rapporti di lavoro subordinato, compreso quello agricolo, di lavoro somministrato, di lavoro intermittente, collaborazioni etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c., contratti di prestazione occasionale di cui all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), i rapporti di lavoro marittimo e della pesca, domestico e con le Pubbliche Amministrazioni. I nuovi adempimenti informativi possono essere assolti anche in modalità elettronica, ad esempio tramite e-mail, purché il datore di lavoro conservi prova della trasmissione o ricezione delle informazioni per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro (per tale prescrizione, precisa tuttavia l’INL, non sono previste specifiche sanzioni, ma l’inosservanza comporta che i relativi obblighi vengano ritenuti omessi e, dunque, sanzionabili).

Le nuove sanzioni

La nuova normativa sulla trasparenza nei contratti di lavoro prevede che l’obbligo di informazione venga assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente: del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto oppure della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Secondo quanto previsto dal nuovo provvedimento, se il lavoratore denuncia all’Ispettorato Nazionale del Lavoro il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi informativi previsti dal Decreto Trasparenza e dalle norme vigenti, una volta effettuati i necessari accertamenti, si applicano: una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato oltre a tutte le disposizioni di garanzia previste dalla L. n. 689/1981 e alla procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.