Nel diritto del lavoro vi sono istituti che non tutti conoscono, ma che hanno potenzialmente un’indubbia utilità. Tra questi la banca delle ore.
Nel corso di questo articolo scopriremo di che si tratta, che finalità ha e come funziona la banca delle ore, in modo che ogni lavoratore dipendente possa conoscere appieno i suoi diritti, in materia di straordinari e permessi. Ecco i dettagli utili.
Indice
Che cos’è la banca ore
Come suggerisce l’espressione stessa, la banca ore è una sorta di ‘salvadanaio’ del lavoratore o della lavoratrice. Dal punto di vista giuridico, si tratta di un istituto contrattuale che:
- permette ai lavoratori di accantonare momentaneamente le ore di lavoro straordinario in un “conto” individuale a parte
- al fine di utilizzarle come permessi extra, in caso di necessità o bisogno durante l’anno
La banca ore si rivela assai utile ad es. per occuparsi dei figli o dei familiari anziani e prevede, di fatto, la restituzione delle ore di straordinario, per ‘coprire’ eventuali assenze dal posto di lavoro. Al contempo dette ore di straordinario, confluite nella banca ore, sono saranno retribuite come di consueto. Ciò significa che i dipendenti che le faranno non potranno contare sulla piena maggiorazione della retribuzione, prevista per gli straordinari.
Di fatto la banca ore rientra nell’insieme delle misure di welfare che consentono ai lavoratori di contare su maggiore autonomia e flessibilità nei rapporti di lavoro. L’istituto in oggetto è pienamente compatibile con le norme vigenti in tema di orario di lavoro, sia italiane che di matrice comunitaria.
In particolare, con il d. lgs. n. 66 del 2003 il legislatore ha riconosciuto ai Ccnl la possibilità di permettere, insieme o alternativamente alle maggiorazioni retributive in busta paga, il ricorso a riposi compensativi extra.
Come funziona la banca ore
In che modo utilizzare questo istituto contrattuale? Ebbene, al fine di usufruirne è necessario che il lavoratore o la lavoratrice si metta d’accordo con il proprio datore di lavoro, per fissare data e durata delle assenze dall’ufficio, tenuto conto del monte ore di cui al contratto.
In ogni situazione in cui il dipendente chiede le ore di permesso extra tramite questa banca, tali ore sono scalate dal totale complessivo accumulato.
Nella prassi l’istituto in oggetto è proposto come un’alternativa al versamento in busta paga delle ore di straordinario (da non confondersi con le ore di lavoro supplementare).
Per capire il funzionamento della banca ore, non bisogna altresì dimenticare che l’utilizzo dei permessi extra diminuisce il mero monte della banca ore, senza mettere a rischio i giorni di riposo o ferie spettanti.
Il monte ore può essere sfruttato a partire dal mese posteriore a quello in cui sono state accumulate le ore di straordinario, ma servirà però un tempo di preavviso congruo, come fissato dal Ccnl di categoria. Tuttavia per ricorrere a queste assenze le parti dovranno contemperare i rispettivi interessi e non vi dovranno essere ostacoli, legati all’organizzazione e alla produzione, la cui sussistenza impedirà di assentarsi.
Alla data della fruizione dei riposi compensativi corrispondenti, al lavoratore sarà erogata la relativa retribuzione, senza maggiorazione oppure con la maggiorazione ridotta al 50%, in base a quanto previsto in contrattazione.
Vi sono casi in cui è previsto che, nel mese di svolgimento delle ore straordinarie, sia pagata la mera maggiorazione. Pertanto anche su questo punto occorrerà leggere con attenzione cosa prevede il proprio Ccnl e il contratto individuale.
Alcuni esempi pratici nei testi dei contratti collettivi
L’istituto della banca delle ore è regolato in molti Ccnl e contratti aziendali e lo troviamo, ad esempio, nel contratto collettivo settore commercio. Citiamo di seguito quanto previsto da quest’ultimo in modo da fornire un classico esempio di funzionamento della banca ore lavoro dipendente:
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i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell’anno interessati all’utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell’arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato;
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i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore;
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per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell’ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
Al 31 dicembre di ogni anno l’azienda fornirà al lavoratore l’estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
I riposi accantonati grazie alla banca ore possono essere utilizzati entro una certa data di scadenza, altrimenti sono monetizzati con le modalità relative alla retribuzione del lavoro straordinario. Ad es. il contratto collettivo metalmeccanica industria indica che le ore ulteriori non sfruttate per le assenze siano pagate, dopo due anni dalla loro maturazione, con la retribuzione in essere alla data della loro liquidazione. Ma ogni contratto collettivo può disporre discrezionalmente, in merito alla data di scadenza.
Come abbiamo detto sopra, nel conto della banca ore sono incluse tutte le ore di lavoro straordinario che il dipendente ha scelto di accantonare, ma è vero che talvolta la contrattazione collettiva indica che al suo interno rientrino altresì i permessi ROL e le ex festività non goduti. Basti pensare ad es. a quanto previsto dal Ccnl Legno e Arredamento Aziende Industriali.
Concludendo, per comprendere in che modo utilizzare questo istituto, il lavoratore o la lavoratrice dovrà sempre fare stretto riferimento a quanto previsto dal proprio contratto collettivo, dalla contrattazione individuale di secondo livello o dal proprio contratto individuale.