Apprendistato finito troppo presto, lavoratore deve risarcire l’azienda

Apprendistato e dimissioni anticipate, il tribunale di Roma spiega quando scatta il rimborso delle spese di formazione all'azienda

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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I rapporti di lavoro si basano sulla fiducia e sul reciproco interesse della parti, a proseguire su un binario comune. Questo vale anche per i contratti di apprendistato che, come è noto, prevedono la formazione sul campo e l’acquisizione di competenze pratiche. Ci sono una retribuzione e una durata predefinita e, proprio per questo, il datore si impegna a formare l’assunto, preparandolo a svolgere quotidianamente la professione.

Per questo motivo se il lavoratore, all’improvviso, abbandona il posto di lavoro, rischia di dover risarcire le spese di formazione all’azienda datrice. Lo ha spiegato il tribunale di Roma con la sentenza n. 10843/2025.

Il caso degli apprendisti dimissionari durante la formazione

Due lavoratori erano stati assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Il primo per diventare operatore specializzato per la manutenzione di infrastrutture, il secondo per ricoprire la posizione di capo stazione.

Entrambi i contratti avevano una durata prevista di 36 mesi e includevano un periodo di formazione specifica, durante il quale gli apprendisti avrebbero acquisito competenze necessarie alle mansioni.

Nel loro contratto era chiaramente previsto che, durante il periodo di apprendimento sul campo:

  • il lavoratore avrebbe potuto validamente recedere (e quindi andarsene) soltanto per giusta causa o giustificato motivo;
  • in caso di dimissioni senza giusta causa o giustificato motivo, l’azienda avrebbe potuto trattenere una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata di formazione erogata fino al momento del recesso.

Come accertato nel corso del giudizio di merito, la società aveva impartito 58 ore di formazione a un lavoratore e 69 giorni di formazione all’altro lavoratore. Nonostante questo, entrambi gli apprendisti avevano dato le dimissioni senza rispettare i termini di preavviso e senza giustificare la propria decisione.

Facendo valere la clausola contrattuale apposta in origine, la società ha così richiesto di essere risarcita per l’impegno nei confronti dei lavoratori. Tra indennità sostitutiva del preavviso e rimborso delle spese sostenute per la loro formazione, si trattava di cifre di poco sotto ai 10mila euro.

Gli ex apprendisti devono risarcire l’azienda

Dopo l’azione legale della società, finalizzata a ottenere forzatamente il risarcimento, gli ormai ex apprendisti non si sono costituiti in giudizio, venendo dichiarati contumaci.

Con un’attenta ricostruzione e l’esame della vicenda, il tribunale di Roma ha accolto il ricorso, stabilendo che:

  • ogni clausola che prevede il rimborso delle spese di formazione è legittima, in quanto non contrasta con alcuna norme di legge e rientra perfettamente nell’autonomia privata delle parti di un contratto;
  • il rimborso ha senso logico perché il datore ha sostenuto un onere economico e ha impiegato tempo per formare i dipendenti apprendisti;
  • i lavoratori, dimettendosi anticipatamente, non hanno potuto fornire alcun contributo lavorativo concreto durante il periodo di formazione.

La somma richiesta dalla società datrice non è stata considerata eccessiva o penalizzante per i lavoratori. Anzi, rispecchiava il costo reale della formazione e il periodo minimo previsto dal contratto.

Il giudice del lavoro ha, quindi, condannato i due ex apprendisti al pagamento delle somme originariamente richieste dall’azienda.

In dettaglio, nel risarcimento trovano spazio

  • il rimborso per le attività formative;
  • il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso;
  • il pagamento delle rivalutazione monetarie;
  • il pagamento degli interessi legali.

I due sono stati anche condannati a versare tutte le spese legali.

Che cosa significa per i contratti di apprendistato

Questa sentenza è un importante richiamo alla responsabilità contrattuale di ogni lavoratore in apprendistato.

Quando si accetta un contratto, che include un periodo di formazione specifica, bisogna considerare che le dimissioni anticipate senza giusta causa possono comportare serie conseguenze economiche. E, in mancanza di adempimento spontaneo, l’azienda avrà tutto il diritto di chiedere il risarcimento in tribunale.

La sentenza n. 10843/2025 del giudice capitolino conferma che il datore di lavoro può tutelarsi economicamente, quando investe tempo e denaro, per formare i propri lavoratori. Il rimborso totale spetta per far sì che l’investimento in formazione non vada perso per sempre.

Ecco perché la magistratura ha chiarito che tutti i contratti di apprendistato professionalizzante possono certamente includere clausole come quella vista sopra. Sono regole interne al patto, valide e applicabili.

Le parti possono cioè liberamente accordarsi affinché l’apprendista rimborsi le spese di formazione, se se ne va prima del termine e senza giustificato motivo. Si pensi ad esempio alle situazioni di semplice insoddisfazione, scarso interesse o di non grave difficoltà organizzativa personale.

Tuttavia, gli importi dei rimborsi o risarcimenti devono essere proporzionati ai costi effettivamente sostenuti e documentati, o documentabili, dall’azienda. Perciò sono sottoponibili a esame del giudice e, eventualmente, possono essere corretti e rivisti.

Concludendo, il caso concreto visto sopra rappresenta un punto di riferimento per la generalità delle aziende e dei lavoratori, evidenziando ancora una volta che la formazione non è un regalo o un premio.

Il contratto di apprendistato è un investimento reciproco nel rapporto di lavoro, pensato per il prosieguo della collaborazione nel futuro.:

  • ne beneficia l’impresa che può contare su una nuova risorsa formata;
  • ne beneficia il lavoratore che arricchisce il proprio know-how pur contando su una fonte di reddito fissa.

Perciò, in circostanze come quelle di sopra, un’uscita anticipata non può restare indenne da conseguenze economiche. E, analogamente, il risarcimento spetta, a parti invertite, in caso di apprendistato senza formazione.